Note minime sull’arte di allarmare i distributori danni e di fare insurance baiting: le osservazioni dell’avvocato Calaprice
Cominciamo dalla notizia, che esiste ed è perfino essenziale e garbata. Con il Provvedimento n. 144 del 4 giugno 2024 l’IVASS ha innestato nel corpo del Regolamento n. 44/2019 una figura nuova, disciplinata dall’articolo 11 bis: il consigliere responsabile per l’antiriciclaggio. Si tratta di un componente dell’organo amministrativo, investito di un incarico di natura esecutiva, chiamato a costituire il principale punto di contatto tra il titolare della funzione antiriciclaggio, l’organo amministrativo e l’organo con funzione di gestione, ferma restando, lo dice la norma stessa, la responsabilità collettiva dell’organo.
A lui l’ingrato compito di monitorare l’adeguatezza delle politiche e delle procedure, coadiuvare il consiglio nelle valutazioni sull’articolazione e sulle risorse della funzione antiriciclaggio, assicurare che gli organi sociali siano periodicamente informati, riferire su violazioni e criticità, vigilare affinché il titolare della funzione abbia accesso pieno alle informazioni.
È l’ennesima figura di raccordo, voluta dagli Orientamenti EBA del 2022 sulla gestione della conformità antiriciclaggio, e la sua nomina deve avvenire al primo rinnovo degli organi sociali successivo all’entrata in vigore del Provvedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2026. La scadenza, dunque, è ormai alle porte: ed è da qui che nasce il piccolo carosello di cui dirò.
Prima però occorre compiere un esercizio che dovrebbe precedere ogni commento e che invece, troppo spesso, viene omesso con studiata distrazione: la verifica dell’ambito di applicazione.
L’articolo 3 del Regolamento n. 44/2019 è di una chiarezza quasi imbarazzante: le sue disposizioni si applicano limitatamente all’operatività nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice delle assicurazioni private.
Vale a dire i rami vita, e soltanto essi: il ramo I, le assicurazioni sulla durata della vita umana; il ramo II, le assicurazioni di nuzialità e di natalità; il ramo III, le assicurazioni dei rami I e II le cui prestazioni sono collegate a quote di organismi di investimento collettivo o a fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento; il ramo IV, l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza garantite mediante contratti di lunga durata; il ramo V, le operazioni di capitalizzazione; il ramo VI, le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.
Ne discende un corollario elementare: chi opera o distribuisce esclusivamente nei rami danni non è destinatario della norma, e non lo è mai stato. E l’articolo 11 bis restringe ulteriormente il cerchio, rivolgendosi alle imprese e agli intermediari iscritti nelle sezioni di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del Codice, con temperamenti espressi per le strutture minime: nelle imprese individuali e nelle società prive di organi collegiali i compiti sono assorbiti dal titolare o dall’amministratore unico, e in taluni casi predeterminati possono essere affidati al direttore generale. Una norma, insomma, di assestamento della governance, dall’impatto operativo assai contenuto per chi già disponeva di presidi ordinati.
Seguo una insurtech del comparto vita in cui l’Amministratore controlla tutto e parla personalmente con i clienti. Ma davvero qualcuno pensa che per lei e chi come lei questo “ruolino aggiuntivo” le toglierà il sonno?
Eppure, in queste settimane, il piccolo articolo 11 bis è stato sventolato come vessillo di una imminente palingenesi.
Circolari, trafiletti, articolati anche ben confezionati hanno lasciato intendere, con quella prudenza ambigua che è la vera firma del genere, che tutti, indistintamente, dovrebbero correre a nominare il Consigliere, pena chissà quale apocalisse di vigilanza.
Marco Aurelio, nelle pagine che rileggo in questi giorni (Milano, 2025, pag. 143), ammonisce: “Bisogna fare attenzione, parola per parola, a quello che si dice, come, ad ogni decisione, a ciò che ne consegue; in questo caso, vedere subito quale sia lo scopo; nell’altro, quale sia il significato delle parole”.
Leggete due volte…
È un programma di lavoro, non una massima ornamentale. Applicato al nostro tema, esso impone tre verifiche: i)) quale sia lo scopo della norma, ed è il rafforzamento del raccordo tra funzione antiriciclaggio e vertice societario; ii) quale sia il significato delle parole, e le parole dicono rami vita, non altro; iii) quali ne siano le conseguenze, che per la gran parte del mercato della distribuzione danni sono, semplicemente, nessuna.
Vorrei allora proporre, con il garbo che si deve a colleghi e a editori che pure (parzialmente) stimo, un sintagma nuovo di zecca: l’insurance baiting.
Lo definirei così: la confezione deliberata di un allarme intorno a una norma minuta, non allo scopo di informare, ma a quello più sottile di instillare un dubbio. Il dubbio, nella nuova economia dell’attenzione delle poche testate di settore che esistono, è merce pregiata: il lettore inquieto torna, clicca, condivide, chiede consulenze, e l’autore dell’allarme si accredita come sentinella. È una captatio benevolentiae rovesciata: non si seduce il lettore lusingandolo, lo si seduce spaventandolo. E poiché la paura è tanto più efficace quanto più il suo oggetto resta indeterminato, l’ambito di applicazione della norma viene taciuto, sfumato, alluso: mai negato, perché negarlo sarebbe falso; mai chiarito, perché chiarirlo dissolverebbe l’incantesimo.
Francesco Alberoni, nel suo L’ottimismo (Milano, 1996, pag. 33), osservava: “Ogni essere umano cerca di farsi apprezzare. Lo vediamo spessissimo nei bambini che, quando si sentono trascurati, attirano su di sé l’attenzione con il pianto”. Ciò che nei bambini è trasparente, nell’adulto diventa strategico. Se qualcuno parla ad alta voce nella hall di un albergo un peu vieux, se un muratore dal quinto piano urla al piano terra come Tarzan, noi tutti ci infastidiamo e a volte reagiamo; ma la risposta conforme ed ultralegittima è sempre la stessa: “io sto lavorando !”. Ecco, il lavoro: la più nobile delle giustificazioni, capace di assolvere perfino le allucinazioni regolatorie, quelle per cui una norma piccola piccola viene presentata come la pietra angolare di un edificio che nessuno sta costruendo. Anche il frastuono editoriale è lavoro, certo. Ma resta fastidiosissimo e defocalizzante frastuono.
Né la tecnica è nuova, a ben vedere. Negli anni Settanta due gloriosi settimanali italiani, l’Espresso e Panorama, compresero che per attrarre una clientela interessata alla politica conveniva vestire la politica di copertine che oggi parrebbero materia da pudende: e qualcuno ha contato che Panorama ne usò ventitré e l’Espresso sedici. Funzionò, indubbiamente. Il corpo nudo in copertina e l’apocalisse normativa in newsletter obbediscono alla medesima grammatica: l’esca non ha mai nulla a che vedere con il pasto, ma il pesce abbocca lo stesso. La domanda, semmai, è se un mercato professionale, fatto di operatori che ogni giorno maneggiano rischio e fiducia, meriti di essere trattato come un banco di pesci, dove abbiamo, al seguito di grandi opinion maker, acciughine e balenotteri….
Tanto più che gli argomenti seri, quelli su cui varrebbe la pena spendere inchiostro e intelligenza, non mancano affatto. Fra due settimane esatte, per dirne uno, vedremo come saranno state applicate le norme del D.Lgs. 209/2025 in materia di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari: tema giuridicamente e tecnicamente assai più complesso, gravido di conseguenze operative reali per chiunque venda, danni o vita che sia, attraverso un sito, una piattaforma, un call center.
Lì sì che le parole andranno pesate una per una, e le conseguenze misurate con il calibro. Ma il D.Lgs. 209/2025 richiede studio, e lo studio non genera hype: genera, al più, competenza, che è merce a lentissima rotazione.
Concludo dunque con una professione di fede minima, quasi francescana. La filologia delle norme è l’unica deontologia possibile per chi scrive di diritto su una testata di settore: leggere l’articolo 3 prima di commentare l’articolo 11 bis, dichiarare l’ambito prima di evocare la sanzione, distinguere ciò che riguarda i rami vita da ciò che non li riguarda.
Chi opera nei rami vita nomini per tempo il proprio consigliere responsabile per l’antiriciclaggio, con la serenità di chi adempie a un obbligo ordinato e tutto sommato ragionevole, entro il 30 giugno 2026.
Chi opera solo nei danni continui a lavorare bene, che è già molto. E noi che scriviamo proviamo, ogni tanto, a resistere alla tentazione di urlare dal quinto piano: non perché il silenzio sia virtù, ma perché, come insegnava l’imperatore filosofo, la parola detta bene non ha bisogno di essere detta forte. Ha bisogno di essere chiara ed in modo onesto. Con buona pace delle copertine anni settanta, escamotage strategicamente intelligente per fini – oggettivamente – intellettualmente un po’ disonesti. Ma meno di chi negli articoli dedicati a chi opera nel danni non scrive a chiare lettere: “Passate oltre: questa roba non vi interessa….!”
A cura dell’avvocato Ivan Dimitri Calaprice – Foro di Milano
Leggi anche: https://www.intermediachannel.it/2026/05/11/gli-intermediari-invisibili/
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