La notizia in sintesi
- Dal 22 ottobre 2026 sono in vigore in Italia le nuove regole sul diritto alla riparazione.
- Un anno aggiuntivo di garanzia scegliendo la riparazione, per i prodotti acquistati dal 31 luglio 2026.
- Per determinate categorie, i produttori devono offrire riparazioni anche fuori garanzia e assicurare l’accesso ai ricambi.
- Il decreto italiano non introduce incentivi economici: Altroconsumo chiede voucher, contributi e agevolazioni fiscali.
Dal 22 ottobre 2026 riparare un prodotto guasto comporta nuovi diritti per i consumatori e nuovi obblighi per i produttori. È entrato in vigore in Italia il decreto che recepisce la direttiva europea sul diritto alla riparazione: prevede interventi anche fuori garanzia per alcune categorie di beni, maggiore accessibilità dei ricambi e informazioni più chiare sulle condizioni del servizio. Per gli acquisti effettuati dal 31 luglio 2026, scegliere la riparazione durante la garanzia legale dà inoltre diritto a un anno aggiuntivo di copertura.
Le novità illustrate da Altroconsumo puntano a prolungare l’utilizzo dei prodotti, evitando di sostituire quelli ancora recuperabili. Non introducono però un diritto generalizzato alla riparazione gratuita: fuori garanzia, nella maggior parte dei casi, l’intervento rimane a pagamento.
Quali prodotti rientrano negli obblighi
La disciplina riguarda inizialmente determinate categorie elettriche ed elettroniche: lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, lavastoviglie, aspirapolveri, display elettronici, telefoni cordless, cellulari, tablet e asciugatrici domestiche. Sono compresi anche apparecchiature di saldatura, server e sistemi di archiviazione dati, beni con batterie per mezzi di trasporto leggeri e apparecchi domestici per il riscaldamento d’ambiente locale.
Per questi beni il produttore deve assicurare la possibilità di riparazione anche dopo la garanzia, direttamente o attraverso altri professionisti, gratuitamente oppure a un prezzo ragionevole. Non può respingere la richiesta soltanto per ragioni economiche. Se l’intervento è impossibile, può proporre un prodotto ricondizionato. Per i fabbricanti extra Ue gli obblighi passano al rappresentante autorizzato nell’Unione oppure, in sua assenza, all’importatore e infine al distributore.
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Non sono stabiliti un prezzo massimo o una scadenza unica per completare il lavoro: il tempo deve essere ragionevole e decorre dalla presa in carico del bene o dall’accesso al prodotto. Se l’attesa è incompatibile con le esigenze del consumatore, il produttore può offrire temporaneamente un bene sostitutivo, gratuitamente o a un costo ragionevole.
Ricambi e riparatori indipendenti
I produttori devono rendere accessibili informazioni tecniche, strumenti e ricambi, oltre a pubblicare online indicazioni sul servizio e prezzi orientativi degli interventi più comuni. Per la maggior parte delle categorie, i componenti devono restare disponibili almeno da sette a dieci anni dalla commercializzazione dell’ultima unità del modello. Durata e destinatari dell’accesso cambiano secondo il prodotto e il componente.
Le maniglie dei frigoriferi, per esempio, devono essere disponibili anche ai consumatori per almeno sette anni; i motori delle lavatrici devono essere forniti ai riparatori professionisti per almeno dieci. I ricambi devono poter essere sostituiti con attrezzi comuni senza danneggiare permanentemente il bene.
Un precedente intervento del proprietario o di un tecnico indipendente non basta a giustificare il rifiuto di una nuova riparazione: il diniego è ammesso se quell’intervento ha provocato danni che la rendono impossibile. Sono vietati anche ostacoli hardware, software o contrattuali, salvo limitazioni fondate su esigenze legittime e oggettive, come sicurezza e proprietà intellettuale. I riparatori indipendenti possono usare componenti originali, usati, compatibili o stampati in 3D, rispettando le norme applicabili.
Garanzia più lunga e preventivi confrontabili
Durante la garanzia legale il referente resta il venditore e la riparazione non comporta spese, compresi trasporto, ricambi e manodopera. Nei primi due anni dalla consegna il consumatore mantiene la scelta tra riparazione e sostituzione. Per i prodotti acquistati dal 31 luglio 2026, la prima opzione prolunga la garanzia di un anno. Per questi acquisti la riparabilità diventa inoltre requisito di conformità, contestabile anche senza un guasto di funzionamento.
Per qualsiasi prodotto fuori garanzia si può chiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il professionista non è obbligato a utilizzarlo; se lo fornisce, deve indicare intervento, prezzo, tempi, eventuale bene sostitutivo e altri costi. Quando il prezzo non è determinabile subito, occorrono modalità di calcolo e importo massimo. L’offerta resta valida per 30 giorni e, dopo l’accettazione, vincola entrambe le parti.
Al confronto tra operatori contribuirà una piattaforma europea gratuita, da attivare entro il 31 luglio 2027. Consentirà di cercare riparatori, venditori di ricondizionati, operatori che recuperano beni difettosi e repair café. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sarà il punto di contatto italiano.
Il nodo dei costi e le richieste di Altroconsumo
Nella sua posizione sul diritto alla riparazione, Altroconsumo segnala il limite degli incentivi: il decreto italiano non prevede voucher, contributi o agevolazioni fiscali per i consumatori. Secondo l’associazione, senza interventi sui costi l’efficacia delle nuove tutele rischia di essere parziale.
Le richieste al Governo comprendono l’estensione degli obblighi ad altre categorie, prezzi accessibili per diagnosi e ricambi e accesso non discriminatorio alle risorse tecniche per gli indipendenti. L’associazione chiede inoltre di poter contattare direttamente il produttore anche durante la garanzia e di estendere a tutti i due anni la presunzione che il difetto fosse presente alla consegna.
Tra le iniziative dedicate a favorire il recupero dei prodotti figura il progetto REPper, finanziato dal programma Interreg Euro-MED dell’Unione europea e rivolto a incentivare la riparazione. Le attività di REPper nell’ambito di Interreg Euro-MED affiancano così il percorso normativo. Per i consumatori, la distinzione resta tra gli obblighi già in vigore, gli strumenti ancora da attivare e gli aiuti economici che il decreto non introduce.
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