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L’autotrasporto viene separato con maggiore nettezza dall’appalto di servizi, mentre per le imprese arrivano nuove misure contro il caro carburanti, dalla sospensione dei leasing al rafforzamento del credito d’imposta sul gasolio. Cambiano anche le regole sui contratti di trasporto, con parametri specifici per l’incidenza del carburante e un nuovo assetto della responsabilità solidale del committente.
Sono alcune delle principali novità contenute nel decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre 2026, dedicato alle misure urgenti di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca.
Il provvedimento interviene, inoltre, sulla digitalizzazione dei documenti di trasporto e introduce contributi a fondo perduto per le imprese agricole e della pesca colpite dall’aumento dei prezzi dei carburanti.
Autotrasporto: credito d’imposta sul gasolio
Il primo intervento riguarda il sostegno alle imprese di autotrasporto per le spese sostenute per l’acquisto di gasolio.
La bozza di decreto-legge del 22 ottobre 2026, all’articolo 1, modifica le misure già previste dal decreto-legge n. 162 del 17 settembre 2026.
In particolare, viene ridefinita la copertura del credito d’imposta relativo alle spese sostenute da marzo ad agosto 2026 e viene prevista una misura specifica per il periodo successivo.
Per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2026; ulteriori risorse pari a 45,2 milioni di euro sono stanziate per le spese sostenute nel periodo marzo-agosto 2026.
Il beneficio potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, entro il 31 dicembre 2027.
Tra gli altri interventi finanziari viene anche spostata dal 1° dicembre 2026 al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore del contributo doganale relativo alle spedizioni di modico valore.
NOTA BENE: E’ attesa la pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, la cui entrata in vigore è prevista per il giorno successivo alla pubblicazione
Contratti di trasporto, il costo del carburante entra nelle regole di fatturazione
Un intervento rilevante interessa l’adeguamento dei corrispettivi all’andamento del prezzo del gasolio.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà pubblicare e aggiornare ogni tre mesi i valori percentuali minimi e massimi dell’incidenza del costo del carburante, distinti in funzione delle classi di peso dei veicoli.
I parametri saranno elaborati sulla base dei valori indicativi dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto.
Per i contratti non scritti, la percentuale minima individuata dal Ministero diventa obbligatoria ai fini del calcolo della fattura per le prestazioni eseguite dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione.
Le fatture dovranno indicare separatamente la parte del corrispettivo determinata attraverso tali valori.
Per i contratti scritti stipulati successivamente, invece, i valori minimi e massimi fungeranno da riferimento, ferma restando l’autonomia negoziale delle parti.
Il contratto dovrà inoltre riportare:
- il costo del carburante al momento della stipula;
- l’incidenza del carburante sulle prestazioni disciplinate dal contratto.
Contratto di autotrasporto distinto dall’appalto di servizi
Una delle novità più significative riguarda la qualificazione giuridica del rapporto.
L’articolo 4 dello schema di decreto-legge del 22 ottobre 2026 introduce nel Dlgs n. 286/2005 un nuovo articolo 5-bis, destinato a delimitare in modo espresso il contratto di trasporto rispetto all’appalto di servizi.
Rientrano nella disciplina del trasporto, indipendentemente dal nome attribuito dalle parti al contratto, i rapporti che prevedono, dietro corrispettivo, l’obbligo di trasferire cose di terzi su strada mediante autoveicoli.
La qualificazione resta quella del trasporto anche quando l’attività comprenda più prestazioni coordinate o attività accessorie e strumentali.
Il decreto specifica inoltre che non sono sufficienti a trasformare il rapporto in un appalto di servizi elementi quali:
- la durata del rapporto;
- la continuità o periodicità delle prestazioni;
- la programmazione congiunta di più trasporti;
- la predeterminazione o unitarietà del corrispettivo;
- la presenza di mezzi e personale dedicati;
- l’organizzazione dell’attività da parte del vettore con gestione a proprio rischio.
Tali caratteristiche, anche se presenti contemporaneamente, non determinano la qualificazione come appalto.
La stessa impostazione viene adottata per le attività accessorie al trasporto. Non costituiscono autonomi servizi di logistica, né sono assoggettate alla disciplina dell’appalto, quando risultano funzionali alla presa in consegna, al trasferimento, alla custodia durante il viaggio e alla riconsegna delle merci.
Responsabilità solidale del committente: quale disciplina si applica
La distinzione tra trasporto e appalto produce effetti diretti anche sulla responsabilità solidale.
Per i contratti rientranti nella nuova definizione non trova applicazione il regime previsto dall’articolo 29, comma 2, del Dlgs n. 276/2003 per gli appalti.
La responsabilità del committente viene invece disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nell’articolo 83-bis del Dl n. 112/2008.
Il sistema resta quindi collegato alla verifica della regolarità del vettore.
In particolare, il committente deve accertare, prima della stipula del contratto, che l’impresa incaricata sia in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.
La scelta di un vettore regolare assume così un rilievo essenziale per evitare l’estensione al committente degli oneri previsti dalla disciplina speciale dell’autotrasporto.
Restano comunque ferme le norme sulla somministrazione illecita di lavoro, sulla salute e sicurezza e quelle derivanti dalla legislazione europea e dalle convenzioni internazionali.
Leasing degli autotrasportatori sospesi fino al 31 marzo 2027
Per sostenere la liquidità delle imprese, il decreto introduce una misura specifica sui contratti di leasing dei veicoli utilizzati nell’attività. Possono accedervi le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all’Albo nazionale.
La sospensione riguarda i canoni in scadenza:
- dal 1° novembre 2026;
- fino al 31 marzo 2027.
La sospensione opera fino al 31 marzo 2027 e l’impresa può scegliere di chiedere la sospensione del solo rimborso della quota capitale.
Durante tale periodo le operazioni di locazione finanziaria non possono essere revocate a causa della sospensione.
Il piano di pagamento viene automaticamente dilazionato, insieme agli elementi accessori, mentre la scadenza finale del contratto viene prorogata per un periodo equivalente a quello della sospensione.
Gli interessi maturati continuano invece a essere corrisposti secondo quanto previsto dal contratto oppure sulla base degli accordi raggiunti tra le parti.
Lettera di vettura elettronica nazionale
Il provvedimento accelera anche la digitalizzazione dell’autotrasporto.
Nasce la Lettera di Vettura elettronica nazionale, indicata come LVe, destinata a raccogliere le informazioni rilevanti ai fini della responsabilità civile e della regolarità del trasporto.
I dati dovranno essere condivisi digitalmente tra i soggetti della filiera e messi a disposizione degli organi di controllo.
Tra le informazioni che potranno confluire nella LVe rientrano:
- i dati e i documenti che il mittente deve fornire al vettore;
- gli elementi della lettera di vettura CMR;
- la documentazione relativa al trasporto combinato;
- i dati richiesti per il trasporto di merci pericolose.
Le informazioni saranno gestite tramite le piattaforme eFTI previste dal regolamento Ue n. 2020/1056 oppure attraverso sistemi interoperabili.
Dal 9 luglio 2027, le autorità e gli organi di controllo dovranno accettare le informazioni trasmesse in formato digitale con tali modalità.
Il mancato adempimento sarà invece sanzionato a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo all’entrata in vigore della disposizione.
Le specifiche tecniche dovranno essere definite con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 180 giorni.
Caro carburanti, contributo fino a 45 centesimi al litro per l’agricoltura
Alle imprese del settore agricolo già individuate dalla precedente normativa viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per i maggiori costi sostenuti nell’acquisto di carburante tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026.
Il contributo viene calcolato sul 20% dei costi sostenuti, fino a un massimo di 45 centesimi per litro, nel limite complessivo di 60 milioni di euro per il 2026.
Le risorse saranno trasferite ad AGEA.
Entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto, un provvedimento del direttore dell’Agenzia dovrà definire modalità e termini per la presentazione della documentazione.
AGEA procederà quindi al pagamento diretto, entro i successivi trenta giorni, mediante accredito sul conto corrente bancario o postale collegato al fascicolo aziendale.
Il contributo:
- non concorre alla formazione del reddito imponibile;
- non rileva ai fini del valore della produzione IRAP;
- è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato richiamata dal decreto.
Pesca, contributo pari al 10% della spesa per carburante
Un sostegno analogo è destinato alle imprese della pesca.
Per gli acquisti effettuati sempre tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 10% della spesa sostenuta, entro un limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2026.
Anche in questo caso, entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto dovranno essere definite le modalità di presentazione della documentazione.
Il pagamento avverrà mediante accredito diretto sul conto corrente comunicato dal beneficiario.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né della base imponibile IRAP.
Tabella di riepilogo delle misure
|
Misura |
Beneficiari / ambito |
Contenuto principale |
|
Credito d’imposta gasolio |
Imprese di autotrasporto |
Rifinanziamento per le spese sostenute nel 2026 e nuovo plafond di 60 milioni di euro per il periodo 1° settembre-5 ottobre 2026 |
|
Adeguamento costo carburante |
Contratti di autotrasporto |
Parametri trimestrali MIT sull’incidenza del gasolio; per i contratti non scritti i valori minimi diventano riferimento obbligatorio in fattura |
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Sospensione leasing |
Autotrasportatori conto terzi iscritti all’Albo |
Sospensione dei canoni in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027 |
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Contratto di trasporto |
Vettori e committenti |
Rafforzata la distinzione rispetto all’appalto di servizi e ridefinita la disciplina della responsabilità solidale |
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Lettera di vettura elettronica |
Filiera dell’autotrasporto |
Introduzione della LVe e progressiva digitalizzazione delle informazioni di trasporto |
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Contributo agricoltura |
Imprese agricole |
Fondo perduto sul carburante acquistato dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, fino a 45 centesimi per litro |
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Contributo pesca |
Imprese della pesca |
Fondo perduto pari al 10% della spesa per carburante, entro il limite complessivo di 10 milioni di euro |
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