Contributi per aprire una farmacia o parafarmacia


La domanda che ci arriva più spesso su questo tema contiene già l’equivoco: “quale fondo perduto posso usare per aprire una farmacia”. La risposta onesta è che per la farmacia in senso proprio non esiste, e non per un vuoto normativo: la voce di spesa più grande di quell’operazione è l’avviamento, cioè il valore dell’azienda che si compra, e l’avviamento non è ammissibile in nessuna delle misure nazionali per l’avvio d’impresa. Per la parafarmacia il discorso cambia del tutto, perché è un esercizio commerciale e rientra nelle stesse misure che finanziano un negozio.

Sotto trovi la distinzione fatta per bene, le misure che restano davvero utilizzabili in un caso e nell’altro, i requisiti del decreto del Ministero della Salute che diventano voci del programma di spesa, e la parte che porta più soldi in tasca a chi una farmacia ce l’ha già: l’agevolazione fiscale sul robot di dispensazione e sul magazzino automatizzato, con il conto fatto al netto della Sabatini.

In sintesi, farmacia e parafarmacia davanti alle agevolazioni

  • Farmacia: si acquisisce per concorso bandito dalla Regione o per acquisto della titolarità di una sede esistente. Il costo principale è l’avviamento, spesa non ammissibile: si finanzia con il credito, eventualmente assistito dal Fondo di garanzia PMI.
  • Parafarmacia: è un esercizio commerciale, si apre con SCIA e comunicazioni preventive. Rientra in Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord con fondo perduto dal 60 al 75 per cento, oppure con il voucher, che copre il 100 per cento della spesa entro 40.000 euro al Sud e 30.000 al Centro-Nord.
  • Chi è già titolare: Nuova Sabatini sui beni strumentali nuovi, con un contributo reale intorno al 7,7 per cento dell’investimento (10 per cento sui beni 4.0), e iperammortamento sul robot e sul magazzino automatizzato se interconnessi al gestionale.
  • Cosa non si finanzia mai: avviamento, licenza, quote societarie, scorte di magazzino, immobile.
  • Regola pratica: l’agevolazione segue l’investimento, non l’acquisizione. Chi imposta il piano al contrario perde tempo su bandi che non lo riguardano.

Perché la farmacia è un caso a sé

Il numero di farmacie di un comune non lo decide il mercato: lo fissa il Comune, che individua le sedi sul rapporto di una farmacia ogni 3.300 abitanti previsto dall’articolo 1 della legge 475/1968, nel testo riscritto dalle liberalizzazioni del 2012, e rivede il numero delle sedi ogni anno pari. Le sedi vacanti e di nuova istituzione si assegnano per concorso pubblico per titoli ed esami bandito dalla Regione su base provinciale, come prevede l’articolo 4 della legge 362/1991; fuori dal concorso, si diventa titolari comprando una farmacia esistente e subentrando nella titolarità, con l’autorizzazione dell’autorità sanitaria competente per territorio.

Dal 2017 la titolarità è aperta anche alle società di capitali, per effetto dell’articolo 1, commi 157 e 158, della legge 124/2017: i soci possono non essere farmacisti (le incompatibilità restano per chi produce o fa informazione scientifica sul farmaco e per chi esercita la professione medica) e ciascun gruppo, per controllo diretto o indiretto, non può superare il venti per cento delle farmacie della stessa regione o provincia autonoma. La direzione resta affidata a un farmacista iscritto all’albo e in possesso dell’idoneità, cioè risultato idoneo in un concorso o con almeno due anni di pratica professionale certificata, secondo l’articolo 12 della legge 475/1968. Tutto questo ha cambiato il mercato delle compravendite, non le regole delle agevolazioni: chi compra sta acquisendo un’azienda avviata, e nessuna misura nazionale per l’autoimpiego finanzia l’acquisto di aziende o di quote.

Il credito resta quindi la strada, e la garanzia pubblica è quello che la rende sostenibile. Le disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI in vigore dal 13 ottobre 2023 ammettono le operazioni finalizzate all’attività d’impresa e non escludono il mutuo per l’acquisto dell’azienda; l’ammissione concreta dipende dal modello di valutazione del Fondo e dalla banca, quindi il merito di credito del compratore e il piano di rimborso vanno costruiti prima di aprire la trattativa sul prezzo, non dopo.

Attenzione. Le due misure che coprono di più in fase di avvio, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord, richiedono un’iniziativa avviata nel mese della domanda o in quello precedente e ancora inattiva alla data della domanda, e ammettono solo spese di investimento con titoli di spesa posteriori alla domanda. Rilevare una farmacia in esercizio non è un’iniziativa nuova, e l’avviamento non è una spesa di investimento ammissibile.

Farmacia e parafarmacia: le differenze che contano per il finanziamento

Aspetto Farmacia Parafarmacia
Come si acquisisce Concorso bandito dalla Regione per le sedi vacanti e di nuova istituzione, oppure acquisto della titolarità di una sede esistente Apertura libera come esercizio commerciale, senza contingentamento
Chi può essere titolare Farmacista idoneo, oppure società anche di capitali, con direzione affidata a un farmacista idoneo Chiunque, purché la vendita avvenga con la presenza e l’assistenza diretta di un farmacista abilitato e iscritto all’ordine
Cosa si vende Tutti i medicinali, compresi quelli con ricetta e quelli a carico del Servizio sanitario Medicinali a uso umano senza obbligo di prescrizione, da banco e di automedicazione, medicinali veterinari, galenici officinali senza ricetta, parafarmaco e integratori
Adempimenti di avvio Procedura concorsuale o voltura della titolarità, autorizzazione dell’autorità sanitaria competente per territorio SCIA al Comune come esercizio commerciale; comunicazione preventiva di inizio vendita a Ministero della Salute e Regione (art. 5 DL 223/2006), estesa ad AIFA, Comune e ASL dal DM 9 marzo 2012, con registrazione nel sistema di tracciabilità del farmaco e codice identificativo del Ministero; reparto dedicato e separato, farmacista presente per tutto l’orario di apertura
Peso dell’avviamento Determinante: è la voce principale del prezzo Assente in caso di apertura ex novo
Misure di avvio utilizzabili Fondo di garanzia sul mutuo, poi agevolazioni sugli investimenti successivi Resto al Sud 2.0, Autoimpiego Centro-Nord, bandi regionali per il commercio

La disciplina della vendita fuori farmacia è quella dell’articolo 5 del decreto legge 223/2006; i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi li fissa il decreto del Ministero della Salute del 9 marzo 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012, Allegato 1), emanato in attuazione dell’articolo 32 del decreto legge 201/2011, e hanno un effetto diretto sul programma di spesa: i medicinali vanno collocati in uno spazio dedicato, ben indicato e separato dalle altre zone di vendita, inaccessibile al personale non addetto fuori dall’orario di apertura, con i medicinali non di automedicazione non raggiungibili dal pubblico; servono un armadio frigorifero, il controllo della temperatura entro 25 gradi, la striscia di cortesia e un’area per ricezione merce e registrazione. Nessuna norma impone una parete o una vetrata, e nemmeno un registratore di cassa dedicato al reparto: la circolare del Ministero della Salute n. 3 del 3 ottobre 2006 ammette anche un corner, un singolo scaffale o una parte di scaffale, purché gli spazi siano chiaramente separati. Sono opere e attrezzature che in una domanda di contributo vanno messe a preventivo con questa motivazione, non come generico “allestimento”.

Aprire una parafarmacia: quanto copre il fondo perduto

Qui il percorso è lineare. Se alla data di avvio dell’iniziativa hai tra 18 e 35 anni non compiuti e sei inattivo, inoccupato o disoccupato, oppure disoccupato in Garanzia di occupabilità o lavoratore a basso reddito con imposta lorda non superiore alle detrazioni, la parafarmacia rientra tra le iniziative finanziabili dalle due misure del Piano integrato autoimpiego (articoli 17 e 18 del decreto legge 60/2024, criteri attuativi nel decreto del Ministero del Lavoro dell’11 luglio 2025, Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2025), che escludono soltanto la produzione primaria agricola, la pesca e l’acquacoltura. L’iniziativa deve essere già avviata e ancora inattiva alla data della domanda: il decreto la vuole avviata «nel mese precedente la data di presentazione», le FAQ di Invitalia ammettono anche l’avvio nello stesso mese in cui la domanda si presenta ed è la lettura che vale in istruttoria. Nei sei mesi precedenti, poi, non devi essere stato titolare o socio di un’attività con lo stesso codice ATECO fino alla terza cifra: la parafarmacia ha il codice 47.73, lo stesso della farmacia, quindi chi esce da una società di farmacia deve lasciar passare i sei mesi.

Lo sportello è aperto dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025 (decreto direttoriale dell’8 ottobre 2025) fino a esaurimento. Le domande si valutano nei limiti delle risorse disponibili e tenendo conto delle disponibilità a livello territoriale comunicate dall’Autorità di gestione (art. 17, comma 1, del DM 11 luglio 2025), ma quelle quote non sono pubblicate: l’unico stato consultabile è quello nazionale sulla pagina Invitalia, che al 15 settembre 2026 risulta attivo e senza avvisi di esaurimento.

Programma di spesa Resto al Sud 2.0 (otto regioni del Mezzogiorno) Autoimpiego Centro-Nord (dodici regioni)
Territori Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche
Dotazione 356,4 milioni di euro 219,6 milioni di euro
Fino a 120.000 euro fino al 75% a fondo perduto fino al 65% a fondo perduto
Da 120.001 a 200.000 euro fino al 70% sull’intero programma fino al 60% sull’intero programma
Linea voucher, in alternativa 100% della spesa ammessa fino a 40.000 euro, elevabili a 50.000 nei casi previsti dal decreto 100% della spesa ammessa fino a 30.000 euro, elevabili a 40.000 nei casi previsti dal decreto
Opere edili e impianti generali (elettrico, idrico, gas) Solo con il contributo, entro il 50% del programma ammesso; esclusi con il voucher. Macchinari, impianti produttivi, attrezzature e arredi nuovi senza tetto
Cumulo con altre agevolazioni Vietato (articoli 15 e 25 del decreto attuativo), salvo la garanzia del Fondo PMI e la NASpI anticipata in unica soluzione

Per una parafarmacia di quartiere il programma tipico sta sotto i 120.000 euro, quindi si resta nella fascia con l’aliquota più alta. Le voci che reggono un piano credibile sono l’arredo del reparto e della sala vendita, le vetrine e la separazione del reparto medicinali, l’armadio frigorifero, il registratore telematico, il gestionale con la gestione dei lotti e delle scadenze, il sistema di sicurezza, l’insegna, il sito o portale web promozionale e la creazione del marchio, che rientrano tra le immobilizzazioni immateriali ammesse; le campagne pubblicitarie no. Le scorte iniziali nemmeno: sono capitale circolante e restano fuori, insieme a personale, utenze, locazione e leasing.

Esempio di calcolo su tre programmi di spesa

Il conto che segue è nostro e applica le aliquote massime del decreto, quindi «fino a»: l’importo concesso lo fissa l’istruttoria sul programma ammesso.

Programma ammesso Resto al Sud 2.0 Autoimpiego Centro-Nord
30.000 euro, allestimento minimo senza opere edili Voucher 30.000 euro (100%), contro 22.500 con il contributo al 75% Voucher 30.000 euro (100%), contro 19.500 con il contributo al 65%
100.000 euro 75.000 euro 65.000 euro
150.000 euro 105.000 euro (70% sull’intero programma) 90.000 euro (60% sull’intero programma)

Due cose che il calcolo mette in evidenza. La prima: sotto il tetto del voucher la linea al 100 per cento vince sempre sul contributo, ma esclude opere edili e impianti generali, quindi conviene solo se il locale è già a norma e l’investimento è fatto di arredi, attrezzature e software. La seconda: il cambio di aliquota morde, perché le due percentuali non sono scaglioni da sommare ma si applicano una sola volta sull’intero programma. Con Resto al Sud 2.0 un programma da 120.000 euro vale 90.000 euro di contributo, uno da 130.000 ne vale 91.000: diecimila euro di spesa in più portano mille euro di contributo in più, il resto lo mette l’impresa. Su Autoimpiego Centro-Nord il conto è ancora più duro: 120.000 euro di programma valgono 78.000 euro, 130.000 euro ne valgono sempre 78.000, e nel mezzo si prende meno che a 120.000, perché a 120.001 euro il contributo scende a 72.000,60. Chi nel Centro-Nord supera i 120.000 euro deve arrivare almeno a 130.000, altrimenti spende di più e incassa di meno.

Il percorso completo delle due misure, con requisiti soggettivi e griglia di punteggio, è nelle nostre guide dedicate a Resto al Sud 2.0 e ai suoi requisiti di accesso e all’Autoimpiego Centro-Nord per gli under 35 delle regioni settentrionali e centrali. Entrambe sono gestite da Invitalia, che pubblica modulistica e FAQ ufficiali nelle schede di Resto al Sud 2.0 e di Autoimpiego Centro-Nord; la domanda si presenta dall’area personale con SPID, CIE o CNS e firma digitale.

Consiglio operativo. Nel piano d’impresa di una parafarmacia il punto fragile è la sostenibilità del margine su prodotti a bassa marginalità. Un piano che mette accanto al banco medicinali un’area a più alto valore, come la consulenza nutrizionale con un professionista abilitato, i dispositivi per l’autoanalisi o una linea dermocosmetica seguita, difende meglio il conto economico previsionale. Le prestazioni della farmacia dei servizi, come i test di prima istanza, restano riservate alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario (decreto legislativo 153/2009): in una parafarmacia non vanno messe tra i ricavi.

Chi la farmacia ce l’ha già: dove sono i soldi veri

Per una farmacia avviata le agevolazioni interessanti non sono i contributi all’avvio, ma quelle sull’investimento tecnologico. Il caso tipico è il robot di dispensazione con magazzino automatizzato: per ordine di grandezza, senza un listino pubblico a cui ancorarsi, nelle farmacie di media dimensione l’investimento parte dalle decine di migliaia di euro e arriva facilmente oltre i centomila.

Due strumenti si applicano allo stesso bene, con logiche diverse. Sono cumulabili, ma la maggiorazione si calcola sul costo al netto del contributo Sabatini ricevuto sullo stesso bene, come prevede il comma 431 della legge di bilancio 2026, e la somma dei benefici non può superare il costo sostenuto.

Nuova Sabatini

Contributo in conto impianti su un finanziamento bancario destinato a beni strumentali nuovi (decreto interministeriale 22 aprile 2022), concesso in esenzione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE 651/2014. Il contributo è pari agli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento di cinque anni al 2,75 per cento, che sale al 3,575 per cento per i beni 4.0: in pratica circa il 7,7 per cento dell’investimento, circa il 10 per cento per i beni 4.0. Il 20 per cento è solo il tetto di intensità del regolamento per le piccole imprese (10 per cento per le medie), non il contributo. Non erode il plafond de minimis, cioè il tetto di aiuti che una stessa impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni su base mobile secondo il regolamento UE 2023/2831. L’investimento va avviato dopo la domanda alla banca, non dopo il decreto.

Iperammortamento 2026

Maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto fino al 180 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (100 per cento oltre 2,5 e fino a 10 milioni, 50 per cento oltre 10 e fino a 20), sui beni materiali dell’Allegato IV e immateriali dell’Allegato V della legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, articolo 1, commi da 427 a 436; modalità attuative nel decreto interministeriale 7 maggio 2026). Vale per gli investimenti dal 1° gennaio 2026, solo se il bene è interconnesso al sistema gestionale della farmacia e se le comunicazioni al GSE vengono fatte nei tempi.

Il punto tecnico che decide l’accesso all’iperammortamento non è il tipo di macchina ma l’interconnessione: il robot deve scambiare dati con il gestionale, non limitarsi a muovere le confezioni. L’Allegato IV cita alla lettera i «magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica», e in una farmacia questo significa integrazione con l’anagrafica prodotti, con la gestione dei lotti e delle scadenze e con il ciclo degli ordini al grossista, documentata da una perizia asseverata di un ingegnere o di un perito industriale oppure da un’attestazione di un ente di certificazione accreditato, senza soglia di importo, più la certificazione contabile di un revisore sulle spese. Se il collegamento resta manuale, il bene è un normale bene strumentale e la maggiorazione non spetta. La procedura passa da tre comunicazioni al GSE: quella preventiva, la conferma entro 60 giorni con il pagamento dell’acconto del 20 per cento e la comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028, con le comunicazioni periodiche del 20 gennaio e del 30 giugno. L’investimento in sé va completato entro il 30 settembre 2028; chi manca un termine non perfeziona il beneficio. I requisiti completi sono nella nostra guida su come funziona l’iperammortamento per i beni 4.0 nel 2026, mentre la meccanica del contributo bancario è spiegata nella pagina sulla Nuova Sabatini per l’acquisto di beni strumentali. Le schede ufficiali sono quelle del MIMIT sulla Nuova Sabatini (aggiornata al 7 settembre 2026, con risorse disponibili per circa 1,24 miliardi di euro nell’elaborazione del 26 agosto 2026, dopo il rifinanziamento della legge di bilancio 2026 con 200 milioni per il 2026 e 450 per il 2027) e sul nuovo Piano Transizione 5.0 con l’iperammortamento.

Esempio di calcolo: robot da 100.000 euro con Sabatini e iperammortamento

Passaggio Sabatini ordinaria Sabatini 4.0
Costo del robot interconnesso, bene dell’Allegato IV 100.000 euro 100.000 euro
Contributo Nuova Sabatini (circa 7,7% ordinaria, circa 10% per i beni 4.0) circa 7.700 euro circa 10.000 euro
Base della maggiorazione, al netto del contributo (comma 431) 92.300 euro 90.000 euro
Maggiori quote deducibili con il 180% 166.140 euro lungo il piano di ammortamento 162.000 euro lungo il piano di ammortamento
Effetto in dichiarazione Dipende dall’aliquota IRES o IRPEF di chi deduce; nessun effetto IRAP

La colonna 4.0 vale se il robot rientra tra i beni ammessi alla Sabatini con il tasso maggiorato. La differenza tra le due colonne è piccola in valore assoluto e dice una cosa utile: il contributo Sabatini vale meno del beneficio fiscale, ma è liquidità certa e non dipende dall’imponibile. Se la farmacia chiude in perdita o con redditi bassi, la maggiorazione resta in gran parte inutilizzata, mentre il contributo arriva comunque.

Le voci di spesa, una per una

Voce Autoimpiego e Resto al Sud 2.0 Nuova Sabatini Iperammortamento
Avviamento e licenza No No No
Acquisto di quote o azienda No No No
Arredi e banconi Sì, se beni strumentali nuovi No, non sono beni 4.0
Armadio frigorifero e attrezzature del reparto Sì, se nuovi Sì, se beni strumentali nuovi No, salvo i beni degli allegati
Robot di dispensazione Sì, se l’iniziativa è nuova Sì, se interconnesso
Gestionale e software di magazzino Sì, come software applicativo (bene immateriale) Sì, se incluso nell’Allegato V e interconnesso
Opere di separazione del reparto Sì, entro il 50% e solo nella linea contributo, non con il voucher No No
Campagne pubblicitarie No No No
Scorte di magazzino No No No
Immobile No No No

Il trattamento fiscale del contributo

Vale la stessa distinzione che si applica a tutte le agevolazioni all’investimento, e in farmacia pesa perché gli importi sono alti. Il contributo che finanzia beni strumentali è un contributo in conto impianti: non subisce la ritenuta del quattro per cento, che l’articolo 28, comma 2, del DPR 600/1973 esclude proprio per i contributi destinati all’acquisto di beni strumentali, e concorre al reddito seguendo l’ammortamento del bene, secondo l’OIC 16, portandolo a riduzione del costo oppure riscontandolo per la durata dell’ammortamento. Il contributo destinato a spese correnti è invece in conto esercizio, imponibile per competenza. Il fondo perduto di Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord finanzia solo investimenti, quindi in bilancio va trattato da conto impianti; per il voucher, che paga beni strumentali entro il tetto, la logica è la stessa.

L’iperammortamento segue una logica diversa ancora: non è un contributo e non entra a conto economico come provento, è una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto che si deduce in via extracontabile, in dichiarazione, lungo il piano di ammortamento. Vale ai fini delle imposte sui redditi, IRES e IRPEF, non ai fini IRAP. È anche il motivo per cui conviene a chi ha imponibile stabile: senza imposte da abbattere, la maggiorazione resta sulla carta. Un’avvertenza per chi legge dopo il 2026: i commi da 427 a 436 della legge 199/2025 confluiscono dal 1° gennaio 2027 nell’articolo 364 del testo unico delle imposte sui redditi (decreto legislativo 117/2026), e l’articolo 28 del DPR 600/1973 viene sostituito dal testo unico introdotto con il decreto legislativo 33/2025. I riferimenti citati qui valgono per il 2026; da gennaio le stesse regole si cercano nei testi unici.

Gli errori che vediamo più spesso

  1. Cercare il fondo perduto per rilevare la farmacia. Non esiste. Il piano corretto usa il credito bancario con la garanzia pubblica del Fondo PMI e sposta le agevolazioni sugli investimenti fatti dopo il subentro.
  2. Inserire le scorte nel programma di spesa. È la voce che viene tagliata per prima e che spesso fa scendere il contributo sotto le attese.
  3. Comprare il robot prima della domanda. Sulla Sabatini l’avvio dell’investimento prima della domanda alla banca comporta la revoca totale; sull’iperammortamento contano le tre comunicazioni al GSE e l’attestazione di interconnessione; su Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego sono ammesse solo le spese con titoli posteriori alla domanda. Un acquisto anticipato può bruciare tutte le strade.
  4. Dimenticare le comunicazioni preventive della parafarmacia. Vanno inviate prima dell’avvio a Ministero della Salute, Regione, AIFA, Comune e ASL, con la registrazione nel sistema di tracciabilità del farmaco per ottenere il codice identificativo, e la loro data va tenuta insieme a quella di avvio dichiarata nella domanda di contributo.
  5. Fatture senza dicitura e senza CUP. Per Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord le fatture devono riportare la dicitura e il CUP indicati nel provvedimento di concessione; una fattura emessa senza va regolarizzata con la procedura dell’Agenzia delle Entrate (prot. 563301/2025). Per l’iperammortamento non esiste una dicitura obbligatoria: contano la perizia asseverata o l’attestazione dell’ente accreditato, la certificazione contabile del revisore e la conservazione di fatture e documenti di trasporto per i controlli del GSE.
  6. Chiedere due agevolazioni sullo stesso bene. Su Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego il cumulo è vietato in via generale, e la verifica passa dalla consultazione degli aiuti individuali nella sezione Trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Domande frequenti

Esiste un fondo perduto per comprare una farmacia?

No. L’acquisto della titolarità comprende l’avviamento, che non è una spesa ammissibile in alcuna misura nazionale per l’avvio d’impresa: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord non lo prevedono tra le spese, e le FAQ di Invitalia su ON (Nuove Imprese a Tasso Zero) escludono i costi sostenuti per la rilevazione di attività esistenti. Si finanzia con il credito, eventualmente con la garanzia pubblica del Fondo PMI.

La parafarmacia rientra in Resto al Sud 2.0?

Sì. È un’attività commerciale e i settori esclusi sono solo la produzione primaria agricola, la pesca e l’acquacoltura. Valgono i requisiti soggettivi di età e condizione occupazionale della misura. Attenzione al vincolo ATECO: chi nei sei mesi precedenti è stato titolare o socio di una farmacia o di una parafarmacia, codice 47.73, non è ammesso.

Serve essere farmacisti per aprire una parafarmacia?

Non per esserne titolari, ma la vendita dei medicinali senza ricetta deve avvenire con la presenza e l’assistenza diretta di un farmacista abilitato e iscritto all’ordine, per tutto l’orario di apertura. Nel piano economico il costo di quella figura va messo dal primo mese.

Il robot di dispensazione è un bene 4.0?

Può esserlo: l’Allegato IV della legge di bilancio 2026 include i magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali, a condizione che il bene abbia le cinque caratteristiche obbligatorie e almeno due delle tre ulteriori, e soprattutto che sia interconnesso al sistema gestionale con scambio di dati bidirezionale. L’interconnessione va documentata e mantenuta nel tempo, non solo attestata il giorno del collaudo.

Sabatini e iperammortamento si cumulano sullo stesso robot?

Sì, entro il costo sostenuto. La base su cui si calcola la maggiorazione del 180 per cento è il costo del bene al netto del contributo Sabatini ricevuto sugli stessi costi, come prevede il comma 431 della legge 199/2025; la Sabatini, essendo concessa in esenzione con il Regolamento UE 651/2014, non consuma il plafond de minimis.

Posso usare la Nuova Sabatini appena rilevata la farmacia?

Sì, purché l’impresa sia già costituita e iscritta, il finanziamento sia destinato a beni strumentali nuovi e l’investimento parta dopo la domanda alla banca; il contratto di finanziamento può essere firmato anche prima del decreto di concessione. Non sono ammessi programmi di mera sostituzione di beni esistenti, e la Sabatini non finanzia il prezzo pagato per la titolarità.

Ci sono bandi regionali dedicati alle farmacie?

Non risultano misure nazionali dedicate alla categoria; a livello regionale le farmacie entrano nei bandi per commercio, digitalizzazione ed efficienza energetica quando i requisiti dimensionali lo consentono, e una verifica esaustiva regione per regione non è possibile in questa sede. Le finestre aperte mese per mese sono nella pagina sui bandi a fondo perduto attivi e sui click day in calendario.

La farmacia dei servizi porta contributi?

I servizi aggiuntivi in farmacia sono remunerati nell’ambito degli accordi con il servizio sanitario regionale, quindi non seguono la logica del bando ma quella della convenzione. È un ricavo, non un’agevolazione, e nel piano va trattato come tale.

Come procedere

Se l’obiettivo è la parafarmacia, l’ordine è: verifica dei requisiti soggettivi della misura e del vincolo ATECO dei sei mesi, preventivi separati per arredo, reparto medicinali (armadio frigorifero e controllo della temperatura compresi) e software, piano d’impresa con il costo del farmacista già dentro, domanda dall’area personale di Invitalia, e solo dopo la domanda gli ordini, la SCIA e le comunicazioni preventive. Se l’obiettivo è la farmacia, il primo passo è la trattativa e la valutazione dell’azienda, il secondo è la struttura finanziaria con la banca e la garanzia pubblica, e solo dopo si guarda alle agevolazioni sull’investimento tecnologico, che a quel punto hanno una base concreta su cui applicarsi.

Per un quadro più ampio delle misure che finanziano l’apertura di un’attività commerciale, resta utile la guida sui bandi per negozi e commercio al dettaglio e quella generale sui contributi a fondo perduto per imprese e nuove attività.

Fonti. Legge 475/1968 (articoli 1, 2 e 12); legge 362/1991 (articoli 4 e 7); legge 124/2017 (articolo 1, commi 157 e 158); decreto legge 223/2006 (articolo 5); DM Salute 9 marzo 2012 e circolare n. 3 del 3 ottobre 2006. Per le agevolazioni, gli atti si leggono qui: decreto legge 60/2024 (articoli 17 e 18) e decreto del Ministero del Lavoro dell’11 luglio 2025, con il decreto direttoriale 8 ottobre 2025, per Autoimpiego e Resto al Sud 2.0; decreto interministeriale 22 aprile 2022 e testo vigente della circolare 410823 del 6 dicembre 2022 per la Nuova Sabatini; legge 199/2025 (articolo 1, commi da 427 a 436) e decreto interministeriale 7 maggio 2026 per l’iperammortamento. Infine DPR 600/1973 (articolo 28) e le disposizioni operative del Fondo di garanzia PMI in vigore dal 13 ottobre 2023.

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