Nei servizi di architettura e ingegneria, la quota variabile del 35% non può essere ribassata totalmente, fino all’azzeramento, a meno che non si dimostri che i costi da sostenere per l’incarico non vadano ad erodere la parte fissa corrispondente al 65% dell’importo a base di gara. Lo afferma il Tar Campania nella pronuncia 3911 del 2026.
La sentenza contrasta in parte con altre pronunce che affermano che può essere sempre ribassata integralmente la quota residuale del 35% in cui si scompone l’importo a base di gara (Tar Lazio n. 5405 del 23 marzo 2026).
La sentenza del Tar Campania – Napoli esamina il caso di un operatore economico escluso da una gara indetta dall’Agenzia del Demanio, per aver proposto un ribasso totale della quota del 35%. La pronuncia è incentrata sulle modifiche apportate al Codice degli appalti dal Correttivo, al fine di dare applicazione alla legge sull’equo compenso. Va ricordato che – in seguito a tale modifica – il Codice dei contratti pubblici prevede, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140mila euro, che la stazione appaltante calcoli il corrispettivo posto a base di gara secondo quanto indicato dal decreto Parametri (Dm Giustizia 17 giugno 2016) e dall’allegato I.13 del Codice dei contratti. L’importo a base di gara è dato dai compensi e dalle spese e oneri accessori, fissi e variabili. Sul prezzo così determinato è ammesso il ribasso, ma secondo precisi limiti. Il 65% del corrispettivo posto a base di gara viene considerato prezzo fisso e quindi non ribassabile; il restante 35% può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.
Ora il tema è se quel 35% può essere ribassato fino ad arrivare ad annullarlo. Così si era regolato l’operatore economico escluso, ossia aveva ridotto fino all’azzeramento la quota percentuale ribassabile. Secondo il disciplinare sarebbero state considerate anormalmente basse le offerte economiche il cui ribasso percentuale risultasse essere superiore al 20% rispetto alla media dei ribassi offerti.
La gara (accordo quadro) consisteva nell’affidamento dell’esecuzione di rilievi e indagini di tipo strutturale e geognostico, della progettazione esecutiva, della direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per gli interventi di miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico di immobili. attività propedeutiche di rilievo ed indagini strutturali e geognostiche
La stazione appaltante nel provvedimento di esclusione afferma che «l’art. 41, comma 15-bis, del Codice, stabilisce espressamente che la quota del 65% del corrispettivo prevista per i servizi Sia non sia in alcun modo ribassabile e conseguentemente erodibile», mentre «i costi per l’esecuzione delle indagini risultano coperti esclusivamente con la quota del corrispettivo dei SIA non ribassabile, costituente equo compenso». Per la stazione appaltante, pertanto, «l’azzeramento dell’importo ribassabile produce in definitiva un’offerta non sostenibile, in quanto i costi per le indagini (che la ricorrente deve pur sempre sopportare) verrebbero a gravare sulla quota del 65%, costituente l’equo compenso di cui all’art. 41, co. 15-bis, del Dlgs. n. 36/2023, che però in alcun modo può essere intaccata».
«Si tratta allora di stabilire – secondo i giudici – se l’operazione condotta dalla ricorrente, azzerando completamente ogni compenso per le indagini (quota del 35% dei corrispettivi), e rinunciando quindi a coprire i loro costi, finisca con l’erodere – come inteso dalla stazione appaltante – il corrispettivo fisso invariabile».
«Per l’ipotesi in cui sia previsto un compenso (come per i c.d. S.I.A.) scomposto in una parte fissa immutabile ed in una variabile, costituisce d’altra parte una preoccupazione più che giustificata quella, nutrita qui dalla stazione appaltante, di evitare che i costi propri della parte variabile vengano di fatto sopportati attingendo alla parte, invece, invariabile dei compensi, con conseguente violazione del principio di legge che ne impedisce la riduzione», prosegue la pronuncia.
«Pertanto, a fronte di ribassi di tal fatta, il concorrente che li proponga non è certo esonerato dal fornire una puntuale e persuasiva analisi, restando altrimenti fondatamente dubitabile che lo stesso faccia fronte ai costi proprio attingendo alla quota parte del corrispettivo non ribassabile».
Entrando nel dettaglio del caso esaminato, il Tar evidenzia «la lacunosità delle spiegazioni fornite dalla ricorrente, la quale si è limitata ad addurre genericamente l’esistenza di condizioni assolutamente favorevoli, senza tuttavia specificare in alcun modo in quali termini, e con quali effettive agevolazioni, la stima dei costi possa realmente condurre ad azzerare qualsiasi onere a carico dell’impresa per le indagini da effettuare».
«Infatti – proseguono i giudici -, dalla disamina delle giustificazioni offerte risulta che la ricorrente abbia semplicemente invocato l’esistenza “di condizioni tecnico-organizzative favorevoli e di economie di scala”, indicandole con formulazioni assolutamente generiche». «Non è fornito alcun elemento documentale, né alcuna migliore specificazione, a corredo delle generalissime indicazioni, le quali si risolvono dunque in mere enunciazioni astratte e apodittiche, come tali inidonee a supportare la prova che l’offerta non risulti concretamente anomala. In questo contesto, si mostra allora corretta la valutazione della stazione appaltante secondo cui la mancata esplicitazione di appaganti giustifiche ha confermato il risultato della traslazione dei costi, comunque esistenti, sulla diversa quota parte dei compensi professionali che non era, invece, erodibile».
Il Collegio sottolinea, infine, che «nelle difese in atti l’Amministrazione ha dato conto della consistenza e conformazione delle indagini richieste, da effettuare non solo in situ (sondaggi geognostici e indagini geofisiche, geoelettriche, elettromagnetiche, distruttive e semi-distruttive sulle strutture in muratura, in c.a., in acciaio e in legno, indagini sui solai, saggi in fondazione e ripristini edili necessari), ma anche in laboratorio (prove di laboratorio geotecnico e strutturale). È quindi vieppiù evidente che tali indagini comportino un onere economico, dato dai costi del personale addetto, dai ripristini edili, e dall’ammortamento, manutenzione e messa in esercizio delle attrezzature».
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