esclusa solo la consulenza tecnica Risoli



Nuovo passaggio processuale nell’inchiesta Malarintha, il procedimento nato dalle indagini della Procura di Cosenza sulla presunta mala gestione del Comune di Rende. Il Tribunale di Cosenza, sezione penale, ha sciolto la riserva assunta all’ultima udienza sulle eccezioni sollevate dalle difese in materia di utilizzabilità degli atti d’indagine.

L’inchiesta, in parte già definita con rito abbreviato, aveva portato tra l’altro all’assoluzione dell’ex sindaco di Rende Marcello Manna. Nel troncone ancora in corso davanti al Tribunale, il collegio presieduto dal presidente Carmen Ciarcia, è stato chiamato a pronunciarsi su una serie di questioni preliminari riguardanti intercettazioni e consulenze tecniche della procura bruzia.

Il Tribunale collegiale ha rigettato le eccezioni difensive relative alla presunta inutilizzabilità delle intercettazioni per tardività delle indagini e mancata proroga. Secondo i giudici, le doglianze sono state prospettate in modo generico, perché non collegate con precisione ai singoli atti captativi contestati, al momento della loro autorizzazione o proroga, né ai fatti-reato ai quali ciascuna attività si sarebbe riferita. Nell’ordinanza si evidenzia che il giudice non può sostituirsi alla parte nell’individuazione del concreto perimetro dell’eccezione e dei presupposti di fatto e di diritto sui quali essa dovrebbe fondarsi.

In ogni caso, sulla base della documentazione prodotta dal pubblico ministero Giuseppe Visconti, il Tribunale di Cosenza ha ritenuto che le iscrizioni nel registro degli indagati siano state caratterizzate da progressività. Le iscrizioni, cioè, sarebbero state effettuate per ciascun indagato e per ciascun titolo di reato sulla base delle notizie via via acquisite, anche attraverso le intercettazioni eseguite nei termini delle indagini preliminari.

Il collegio ha quindi richiamato il principio secondo cui i termini delle indagini devono essere computati in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell’iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta a indagini, da ciascuna successiva iscrizione. Quanto ai R.I.T. 17/19 e 90/19, il Tribunale ha osservato che la questione, allo stato, non assume carattere decisivo, non risultando formulate richieste probatorie del pubblico ministero specificamente fondate sugli esiti di quelle captazioni con riferimento alla posizione esaminata.

Rigettata anche la seconda eccezione, relativa all’utilizzabilità delle intercettazioni con riferimento al capo 30 della rubrica. Le difese avevano sostenuto che gli esiti dei R.I.T. richiamati dalla Procura non fossero utilizzabili perché autorizzati nell’ambito di distinti segmenti investigativi, relativi a fatti-reato diversi, altre procedure amministrative e differenti ipotesi delittuose.

Il capo 30 riguarda il delitto di falso contestato in relazione alla gara per gli interventi di riqualificazione di Viale dei Giardini-Villaggio Europa. Secondo le difese, quel fatto non presenterebbe una connessione sostanziale con i reati per i quali le intercettazioni erano state originariamente disposte. Il Tribunale ha però respinto questa impostazione. Nell’ordinanza viene richiamato il principio fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza “Cavallo”, secondo cui la nozione di procedimento diverso, rilevante ai sensi dell’articolo 270 del codice di procedura penale, non può essere ricostruita soltanto sulla base della diversità formale tra le imputazioni o della singola procedura amministrativa presa in esame.

Per i giudici, occorre invece verificare l’effettiva alterità del fatto storico e del contesto sostanziale oggetto di investigazione. Sotto questo profilo, il procedimento sulla gestione amministrativa del Comune di Rende viene letto dai giudici penali cosentini come un’indagine caratterizzata dall’emersione progressiva di più condotte riconducibili a un medesimo ambito amministrativo e funzionale.

Il Tribunale fa riferimento alla gestione dei lavori pubblici, ai rapporti tra pubblici ufficiali e operatori economici inseriti nello stesso circuito relazionale e alle modalità di alterazione, aggiramento o manipolazione delle procedure di affidamento, esecuzione e rendicontazione degli appalti.

In questa cornice, anche il falso contestato al capo 30, pur riferito a una gara diversa da quelle considerate nei decreti autorizzativi richiamati dalle difese, non è stato ritenuto un fatto radicalmente estraneo rispetto al perimetro dell’indagine originaria. Per il collegio si tratta, piuttosto, di un ulteriore segmento dello stesso contesto di verifica riguardante il possibile condizionamento dell’attività amministrativa nel settore degli appalti pubblici.

No alla consulenza tecnica Risoli

Diversa la decisione sulla consulenza tecnica Risoli, chiesta dal pubblico ministero relativa al capo 30. Su questo punto il Tribunale ha accolto l’eccezione difensiva, dichiarando inutilizzabile l’elaborato nella parte in cui è posto a fondamento di quella contestazione.

Secondo i giudici, la consulenza è stata formata e depositata dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, non prorogato, e non si limita a una semplice ricognizione materiale di atti già acquisiti. L’elaborato, per il Tribunale, contiene invece una ricostruzione tecnica e una valutazione del materiale investigativo dotata di autonoma rilevanza probatoria.

Proprio per questa ragione, la consulenza non può essere considerata un atto neutro o meramente riproduttivo, ma un vero e proprio atto d’indagine, soggetto ai limiti temporali della fase investigativa.

Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui «sono inutilizzabili gli elaborati consulenziali depositati dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, non prorogato, quando non si limitino a recepire passivamente dati già acquisiti, ma contengano una rielaborazione del materiale investigativo tale da assumere autonoma attitudine probatoria».

Per effetto della decisione, la consulenza tecnica sul capo 30 non potrà essere utilizzata ai fini del giudizio e non è stata ammessa l’audizione del teste di riferimento. Il collegio ha invece ammesso le altre prove richieste dalle parti e ha disposto di procedere all’assegnazione dell’incarico al perito trascrittore Nicola Zengaro.


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 Antonio Alizzi

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