Polizze catastrofali imprese: il secondo rapporto IVASS


Le polizze catastrofali per le imprese italiane stanno prendendo forma in modo complessivamente positivo, ma con margini di miglioramento ancora significativi. È quanto emerge dalla seconda indagine pubblicata dall’IVASS a giugno 2026 sull’offerta assicurativa a copertura dei rischi catastrofali, condotta su 41 polizze di 38 compagnie – 34 italiane e 4 estere con operatività in Italia – pubblicate sui rispettivi siti nel marzo 2026. L’indagine segue quella del 2024 e si inserisce nel quadro dell’obbligo assicurativo introdotto dalla Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, poi integrato da una serie di provvedimenti successivi, tra cui il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2025, n. 18.

Il perimetro normativo copre sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana. Le polizze esaminate sono per lo più di tipo stand alone – coperture specifiche per i rischi catastrofali, una struttura che segna una discontinuità rispetto al 2024, quando le garanzie cat-nat erano quasi esclusivamente accessorie alle polizze incendio. Solo una minoranza adotta una struttura multigaranzia con moduli a scelta. Le compagnie destinate all’obbligo sono quelle già abilitate in Italia nel ramo 8 – incendio ed elementi naturali – che in precedenza assicuravano danni da eventi catastrofali. I gruppi assicurativi possono assolvere l’obbligo tramite una o più compagnie del gruppo, su indicazione della capogruppo italiana. I prodotti analizzati sono standard, rivolti a microimprese e PMI; le polizze per le grandi imprese, di norma tailor made, sono rimaste fuori dall’indagine.

Tutte le polizze rispettano i requisiti di legge in materia di rischi coperti, beni assicurati, criteri di risarcimento, limiti a franchigie e scoperti ed esclusioni. La copertura base riguarda i danni materiali e diretti a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa, anche se di proprietà di terzi. Nel 95% dei casi, le compagnie hanno incluso nella copertura base prestazioni aggiuntive rispetto al minimo di legge, comunque funzionali alla copertura obbligatoria. Tra queste, il rimborso dei danni da eventi consequenziali alla calamità – incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi – interessa il 58% delle compagnie. Le c.d. spese di salvataggio ai sensi dell’art. 1914 del Codice civile compaiono nel 50% dei casi, mentre le spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residui sono coperte dal 29%. Il rimborso degli onorari di periti, progettisti e consulenti è previsto nel 39% delle polizze; gli oneri di urbanizzazione e concessione edilizia per la ricostruzione nel 27%.

Sul fronte dell’assicurabilità degli immobili, le polizze coprono gli edifici costruiti o ampliati con valido titolo edilizio, oppure realizzati in un’epoca in cui tale titolo non era obbligatorio, in coerenza con quanto prevede la norma. Alcune estendono la copertura anche ai fabbricati oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di condono. Oltre la metà delle polizze esclude gli immobili in corso di costruzione, mentre il 41% non copre edifici in ristrutturazione o ampliamento. In certi contratti compaiono requisiti aggiuntivi legati allo stato di manutenzione e alle caratteristiche costruttive – materiali incombustibili, tecniche antisismiche, bioedilizia – su cui IVASS sta avviando approfondimenti con le compagnie interessate per verificarne la conformità alla legge.

La maggior parte delle compagnie offre copertura immediata, senza periodi di carenza. Il 18% prevede invece un intervallo tra la sottoscrizione e l’attivazione della garanzia, variabile tra i 7 e i 21 giorni a seconda del rischio: 14 giorni per il sisma in presenza di condizioni specifiche – tra cui la stipula successiva a un evento con magnitudo superiore a 4.0 MW registrato dall’INGV – e 7 giorni per le garanzie alluvione, inondazione ed esondazione.

Tutte le polizze adottano i criteri di risarcimento previsti dalla norma: valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili, costo di rimpiazzo per i beni mobili, costo di ripristino per i terreni. Per questi ultimi la copertura è prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale. Rimane però un punto critico già segnalato nella precedente indagine: in quattro imprese la determinazione del valore dei beni da assicurare è ancora affidata all’assicurato, e la verifica di congruità della somma avviene solo al momento del sinistro. L’IVASS torna a sollecitare processi assuntivi che prevedano tale verifica già in fase di sottoscrizione.

Sul fronte dell’anticipo dell’indennizzo, quindici polizze recepiscono quanto previsto dalla Legge-quadro in materia di ricostruzione post calamità – Legge n. 40 del 18 marzo 2025 – riconoscendo un anticipo del 30% del danno stimato da perito nei casi in cui sia dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Diciannove compagnie hanno scelto di andare oltre, riconoscendo un anticipo fino al 50% dell’indennizzo complessivo anche al di fuori di tale dichiarazione. Due compagnie prevedono in aggiunta un acconto del 20% del danno indennizzabile per le spese di prima emergenza, liquidabile entro 30 giorni dalla prima stima. Il 34% delle compagnie mette a disposizione servizi di assistenza e pronto intervento post sinistro, con numero verde attivo 24 ore su 24, sopralluogo e preventivi per le operazioni di bonifica. IVASS segnala che in qualche caso non risulta chiaramente indicato che i costi degli interventi sono inizialmente a carico dell’assicurato e vengono rimborsati solo se il sinistro è indennizzabile.

Le esclusioni generali sono in linea con la normativa e riguardano i danni da comportamento attivo dell’uomo, da conflitti armati o terrorismo, e quelli riconducibili a energia nucleare o sostanze radioattive. Le esclusioni specifiche per i singoli rischi escludono, tra l’altro, le eruzioni vulcaniche e la subsidenza dalla copertura sisma, le mareggiate e la penetrazione di acqua marina dall’alluvione, le valanghe e le variazioni della falda freatica dalla frana. Poiché la definizione di evento catastrofale è ora stabilita per legge, non compaiono più nei contratti clausole legate al superamento di soglie minime di intensità. L’IVASS rileva tuttavia che in diversi contratti le esclusioni sono disperse in più clausole anziché raccolte in un’unica sezione, e auspica una elencazione unitaria per maggiore chiarezza nei confronti dell’assicurato.

Quasi tutte le polizze affiancano alla copertura obbligatoria garanzie opzionali a pagamento: estensioni per merci, arredi, veicoli, apparecchiature elettroniche, archivi e programmi in licenza d’uso, ma anche coperture per eventi atmosferici, allagamenti e flash floods, responsabilità civile e tutela legale. Diciassette polizze includono tra le opzioni la business interruption, con riconoscimento di una diaria o indennità forfettaria per i maggiori costi e i minori ricavi derivanti dall’interruzione totale o parziale dell’attività. In un paio di casi è previsto il rimborso delle maggiori spese sostenute per ricostruire il fabbricato secondo criteri che aumentano la resilienza idrica dell’edificio, il c.d. Build Back Better. Sul mercato è presente anche una polizza con garanzie aggiuntive di tipo parametrico per sisma e alluvione, che si attivano al superamento di soglie predefinite – tra cui la Peak Ground Acceleration per il terremoto – con valutazione dell’indennizzo entro ventiquattro ore dalla pubblicazione della ShakeMap.

Le compagnie stanno avviando anche progetti di coassicurazione in collaborazione con le associazioni datoriali – Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Federalberghi, Confesercenti – per offrire servizi integrati di copertura, consulenza e piattaforme digitali. Alcune polizze introducono sconti tariffari per incentivare comportamenti di prevenzione, come l’installazione di barriere antiallagamento o impianti di aspirazione automatica delle acque, con riduzioni dello scoperto dal 15% al 10% in presenza di tali misure.

a cura di Vincenzo Giudice

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