Se la tettoia, per struttura, estensione ed utilizzo, comporta trasformazioni edilizie e urbanistiche, è nuova costruzione, necessita del permesso di costruire e non può beneficiare né del nuovo accertamento di conformità introdotto dal “salva-casa” (art. 36-bis del Testo unico dell’Edilizia) né della possibilità di attivare la verifica della compatibilità paesaggistica in caso di aumento di volume o di superficie utile. È quanto emerge dalla sentenza 938 del Tar Campania -Salerno.
Il Tribunale esamina il caso di un cittadino cui il Comune aveva respinto l’istanza di accertamento di conformità (articolo 36-bis del Tu dell’Edilizia) dopo che la soprintendenza aveva reso un parere contrario all’intervento realizzato: una terrazza coperta e l’ampliamento della cucina a servizio del ristorante.
Secondo il ricorrente, il parere della Soprintendenza doveva intendersi acquisito per silentium in quanto arrivato dopo 221 giorni dalla ricezione della documentazione. Tale parere secondo il cittadino doveva ritenersi illegittimo, perché la Soprintendenza non aveva indicato prescrizioni che consentissero la compatibilità paesaggistica dell’intervento e aveva incentrato il proprio parere unicamente su argomentazioni di natura edilizia e urbanistica senza entrare nel merito degli effetti sul paesaggio. Inoltre, sempre secondo il ricorrente, le opere oggetto di istanza ricadrebbero nell’ambito dell’edilizia libera, in quanto configurabili come pergotenda, e sarebbero classificabili come difformità parziali e non come nuova costruzione.
Innanzitutto – ricorda il Tar – il nuovo accertamento di conformità semplificato, introdotto dal “salva-casa”, è utilizzabile per le parziali difformità e per le variazioni essenziali.
Gli interventi contestati consistevano – da quanto emerge dall’ordinanza di demolizione – in un ampliamento di circa 6,5 mq della cucina e in un volume-terrazza di 140 mq (altezza da 3,10 a 2,3 metri) coperto con una struttura in legno, arredato con zona bar e parzialmente chiuso, con impianto elettrico e idrico. Il volume-terrazza risulta, inoltre, pavimentato con battuto di cemento mentre la zona bar è piastrellata.
La terrazza era stata coperta da una struttura in legno con perline di legno. Lo spazio interno era, inoltre, stato arredato con sedie e tavoli. La struttura – si legge sempre nella pronuncia – aveva tre lati chiusi da pannelli in legno, plastica e parte con muratura bassa, nascosti all’esterno da pigliato in legno e piante rampicanti per una lunghezza complessiva di 28,50 metri circa, costituendo di fatto un volume. Un altro intervento è costituito dalla realizzazione della pedana rialzata, dell’altezza di 0,15 m circa, che divideva la zona ristorazione dalla parte di terrazza adibita alla consumazione di bibite e alimenti.
Il punto centrale della sentenza è l’analisi del manufatto che secondo il Tar non è configurabile come pergotenda, essendo, piuttosto, una tettoia. Da qui le argomentazioni dei giudici amministrativi che ricordano qual è la differenza tra una tettoia ed una pergotenda secondo la giurisprudenza.
La pergotenda – ricordano i giudici – si differenzia dalla tettoia per presentare una struttura più leggera, non stabilmente infissa al suolo (presentando elementi di copertura e chiusura facilmente amovibili e completamente retraibili) e con una funzione meramente accessoria, consistente nel sostegno e nell’estensione della tenda cui accede. Essa pertanto non determina la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, a condizione che:
- l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
- la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa;
- gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o intessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale”.
Tali condizioni – secondo la pronuncia – sono evidentemente assenti nel caso esaminato, per le dimensioni rilevanti del manufatto, che, tra l’altro, non risulterebbe dotato di un sistema di apertura o di chiusura retrattile. Inoltre, le caratteristiche strutturali dell’opera risulterebbero incompatibili con la finalità di mera protezione temporanea dalle intemperie.
Dunque, il manufatto realizzato dal ricorrente va qualificato – secondo i giudici – come tettoia. Ed allora, per comprendere quale titolo abilitativo occorresse, il ricorrente avrebbe dovuto tener conto dell’impatto effettivo generato dalle opere sul territorio. Secondo i giudici l’intervento era da qualificare come nuova costruzione laddove, per struttura ed estensione, comportava significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
Già il Consiglio di Stato aveva affermato (sentenza 2629 del 2023) che la realizzazione di una tettoia va configurata dal punto di vista urbanistico come intervento di nuova costruzione ogni qualvolta integri un manufatto «non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione e collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera».
Riguardo al manufatto esaminato, i giudici non hanno dubbi: deve ritenersi che «per caratteristiche, struttura, utilizzo e dimensioni, comporti una significativa trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, ricadendo dunque fra le opere edilizie necessitanti di permesso di costruire».
«Secondo quanto emerge dall’ordinanza di demolizione le opere realizzate non sono limitate all’installazione di una semplice tettoia o pergolato con funzione ombreggiante – si legge nella sentenza -, ma hanno dato luogo ad un complesso organismo edilizio che, per dimensioni e tipologia costruttiva, crea spazi stabilmente asserviti all’attività imprenditoriale della ricorrente; la struttura risulta di per sé dotata di un’impalcatura robusta, idonea all’occorrenza a definire spazi chiusi con rilevanza volumetrica mediante il semplice montaggio delle vetrate perimetrali, evidenziandosi la sua stabile funzionalizzazione all’attività di ristorazione, il che ne esclude la natura temporanea o precaria».
«Posto quindi che le opere, qualificabili quale nuova costruzione, esulano dal perimetro applicativo dell’art. 36 bis, deve escludersi la formazione del silenzio assenso», conclude il Tar.
«Acclarato dunque che difettano i presupposti per l’astratta applicabilità dell’art. 36 bis del Dpr 380 del 2001, atteso che le relative previsioni derogatorie scattano “in presenza di opere per le quali sia necessario il permesso di costruire… soltanto se si tratti di una difformità dallo stesso, non anche in caso di completa assenza del titolo autorizzatorio” (Tar Perugia, sez. I, 19 giugno 2025, n. 560), la Soprintendenza – aggiungono i giudici – non era tenuta ad esprimere una valutazione di merito circa la compatibilità paesaggistica delle opere abusive di cui è chiesto l’accertamento di conformità, potendo limitarsi – in presenza di aumento di superfici e volumi utili – a richiamare la previsione preclusiva di cui all’art. 167 del Dlgs 42/2004».
Secondo l’art. 167, infatti, l’accertamento di compatibilità paesaggistica – quando non ci si avvale della sanatario di cui all’articolo 36-bis del Tue – può essere attivato solo se i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi o un aumento di quelli legittimamente realizzati.
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