Sommario: Premessa – 1. Prescrizioni delle Linee guida e durata delle Concessioni – 2. Le Procedure – 3. I bandi – 4. I Requisiti – 5. I Criteri – 6. Il numero di Concessioni
Premessa
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nel prosieguo “MIMIT”) con decreto del 5 giugno 2026 (di seguito “Decreto”) ha adottato “le linee guida indicanti le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche” (in appresso “Concessioni”), oggetto dell’Allegato A al Decreto stesso.
In primo luogo, tale Decreto richiama il contesto normativo entro cui si inquadrano dette Linee guida. In particolare, richiama la disciplina prevista dal D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dall’art. 11[1] della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Concorrenza 2022)” (in appresso “Legge Concorrenza 2022”).
In secondo luogo, il Decreto richiama l’iter procedimentale che ha condotto all’adozione delle Linee guida in commento, dando atto dell’intervento confronto con Regioni, Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale e Anci e dell’acquisita intesa in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 30 Aprile 2026 (Rep. Atti n. 55/CU del 30 aprile 2026).
Ciò posto, il presente scritto intende illustrare sinteticamente i profili rilevanti di ciascun punto delle Linee guida in commento, ossia
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la natura vincolante delle prescrizioni e la durata delle Concessioni (punti 1, 2, primo periodo e 3);
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le procedure di evidenza pubblica volte all’assegnazione delle Concessioni (punti 2, primo periodo e 3, secondo periodo);
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il contenuto dei bandi (punto 2, secondo periodo, lett. a) e b));
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i requisiti soggettivi e oggettivi degli operatori economici che intendono partecipare alle Procedure (punto 4);
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i criteri di assegnazione dei punteggi[2] che devono essere previsti dai bandi delle singole Procedure (punti 5 e ss.);
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il numero massimo delle Concessioni di posteggio assegnabili (punti 10 e 10.1).
1. Prescrizioni delle Linee guida e durata delle Concessioni
Secondo il punto 1 delle Linee guida, le prescrizioni ivi recate sono “vincolanti” volte “a garantire uniformità ai bandi per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, in attuazione dei criteri di cui all’articolo 11, comma 2” della Legge Concorrenza 2022.
Ciò premesso, in linea con l’art. 11, comma 1 Legge Concorrenza 2022, le Linee guida prevedono una durata decennale per le Concessioni riguardanti “posteggi inseriti in mercati, posteggi isolati e chioschi, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e riservati ai produttori agricoli nell’ambito della disciplina del commercio su aree pubbliche”; diversamente, con riferimento alle Concessioni riguardanti le fiere, le Linee guida precisano che tale durata decennale debba “intendersi come limite di massimo di durata e non come limite fisso”.
Sul punto, il MIMIT specifica che
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la durata di dieci anni può essere prevista per quei titoli concessori riguardanti le fiere “storicamente radicate sul territorio e che alla luce della programmazione dell’ente locale sono destinate a svolgersi periodicamente per almeno un siffatto arco temporale”;
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per quei titoli concessori riguardanti le fiere “sporadiche o legate a eventi di natura contingente o non ricorrente” può essere prevista una durata “allineata alla durata [stessa] della manifestazione fieristica o alle effettive annualità per le quali se ne è programmato a livello locale l’effettivo svolgimento.”.
In buona sostanza, alla luce del “silenzio del legislatore rispetto al peculiare fenomeno del commercio ambulante nell’ambito delle fiere”, pare emergere che la ratio sottesa alla predette previsioni risieda proprio nel “non mortificare gli investimenti, come noto legati alla durata del rapporto concessorio”; ciò, anche in considerazione del fatto che le fiere sono caratterizzate da specificità proprie[3] che potrebbero rendere difficoltosa una prosecuzione, a lungo termine, del rapporto concessorio.
2. Le Procedure
Le Linee guida (punti 2, primo periodo e 3, secondo periodo) prevedono, in estrema sintesi, che le Procedure si articolino in tre fasi, ossia
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la ricognizione della disponibilità delle aree che possono essere oggetto delle Concessioni;
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la redazione del bando;
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la pubblicazione dello stesso sul proprio sito internet.
Trattasi di procedure, come anticipato, che devono espletarsi alla luce e nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità; il che pare assolutamente coerente con i principi generali che sovraintendono il procedimento amministrativo, espressamente individuati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, prima ancora, con i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione fissati dall’art. 96 della Costituzione.
E, in effetti, il rispetto di detti principi comporta, contestualmente, anche la tutela di quei principi di concorrenzialità, che devono essere garantiti attraverso l’espletamento delle Procedure in questione.
3. I bandi
Le Linee guida prevedono che i bandi valorizzino, da una parte, la stabilità occupazionale delle imprese anche nell’ottica di dare rilievo ai know-how maturato negli anni nel settore di riferimento dal personale impiegato e, d’altra parte, il modello delle microimprese.
In particolare, tali Linee guida recepiscono l’art. 11, comma 2 lett. a) e b) della Legge Concorrenza 2022 secondo cui detti bandi, in estrema sintesi, devono prevedere:
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“specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell’esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento”, il tutto in linea con i principi di matrice eurounitaria;
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“la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005”;
Come desumibile dalla lettura complessiva di tali previsioni, la prospettiva del Ministero pare essere quella di tutelare sia i principi di concorrenzialità, consentendo l’accesso a tutti gli operatori economici, ivi comprese le “microimprese” sia il personale impiegato presso le stesse e l’expertise maturata nel settore.
4. I Requisiti
A tal proposito, le Linee guida si limitano a prevedere che possano partecipare alle Procedure, imprese, che, “a prescindere dalla forma giuridica prescelta”, siano “regolarmente costituite ai sensi della normativa vigente” e “risultino in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, di cui all’articolo 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59” recante i “[r]equisiti di accesso di esercizio delle attività commerciali” (e alla cui lettura si rinvia integralmente per ragioni di sinteticità espositiva).
5. I Criteri
Da una lettura complessiva delle Linee guida emerge che ai fini dell’assegnazione del punteggio i bandi delle Procedure devono tenere di conto di determinati criteri, alcuni obbligatori e altri integrativi[4] .
Quelli obbligatori rispondono, difatti, all’esigenza di dare attuazione ai criteri indicati dall’art. 11, comma 2 della Legge concorrenza 2022, “attraverso specifiche premialità di punteggio, nei limiti complessivi di 60 punti su cento in totale assegnabili”; in particolare, tali criteri sono: a) la “stabilità occupazionale” (art. 11, comma 2 lett. a)); b) la “professionalità” intesa sia come “anzianità nell’esercizio dell’impresa” sia come “anzianità acquisita, attraverso il diretto esercizio dell’attività di vendita nel posteggio oggetto di procedura selettiva” (art. 11, comma 2 lett. a), seconda parte); c) il “requisito dimensionale” (art. 11, comma 2, lett. b)) della microimpresa “ossia meno di dieci occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro.”.
I c.d. “ulteriori criteri integrativi” [5] sono: a) l’“anzianità acquisita nella spunta sull’intero mercato calcolata in termini di giorni di lavoro”; b) l’“offerta di prodotti tipici e di qualità”; c) l’“impegno da parte dell’operatore a consegnare a domicilio”; d) la “presentazione di progetti innovativi”; e) l’“utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale”; f) la “partecipazione a corsi di formazione”.
Trattasi, in particolare, di criteri che, lo precisano le Linee guida, “non devono essere tali da precostituire condizioni di iniquo vantaggio per le imprese già operanti quali concessionari in scadenza nell’area mercatale oggetto di gara, ovvero precostituire situazioni di svantaggio legate ad aspetti logistici o specificità territoriali che sostanzialmente si traducano in un ostacolo all’accesso.”.
Fermo quanto precede, le Linee guida riconoscono ai Comuni la possibilità di assegnare un massimo di 5 punti ove individuino ulteriori criteri “correlati alla qualità dell’offerta o al livello di servizio fornito e tali da non riprodurre, anche indirettamente, i criteri obbligatori né da incidere in modo determinante sull’esito della procedura selettiva”; alternativamente, laddove gli enti in questione non procedano in tal senso, “possono spalmare tale punteggio fra i criteri integrativi” sopra indicati dalle lett. b) ad f).
6. Il numero di Concessioni
Nell’ottica di dare effettiva attuazione alla previsione di cui all’art. 11, comma 2 lett. c) della Legge Concorrenza 2022, le Linee guida “ai fini della tutela della concorrenza, nonché per assicurare pluralità e differenziazione dell’offerta al consumatore,” stabiliscono che “il numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto, nell’ambito della medesima area mercatale, in quanto titolare, possessore o detentore, è soggetto ad un limite massimo”. In particolare, ove il numero complessivo dei posteggi nei mercati o nelle fiere
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risulti pari o inferiore a 100, “non più di due concessioni di posteggio” possono essere rilasciate “a qualunque settore merceologico esse siano riferibili”.
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risulti superiore a 100, le amministrazioni possono rilasciare “non più di tre concessioni di posteggio, a qualunque settore merceologico esse siano riferibili.”
Ciò detto, le Linee guida precisano che, ove “all’esito della procedura di evidenza, residuino posteggi non assegnati per insufficienza delle domande”, detti posteggi devono essere assegnati in via prioritaria “agli operatori economici inseriti nella graduatoria degli spuntisti, ove sussistente, che ne facciano richiesta e sempre che gli stessi non risultino già titolari di altra concessione nel medesimo mercato”; inoltre, ove anche in tale circostanza residuino ulteriori posteggi, questi “questi possono essere assegnati agli aspiranti concessionari già utilmente collocati in graduatoria che ne facciano richiesta, secondo l’ordine della stessa, comunque nel rispetto del contingente massimo di posteggi assegnabile” di cui ai punti sopra indicati.
È interessante, in ultimo, sottolineare come il MIMIT abbia inteso dare rilievo all’anzianità maturata da un’impresa anche ove si configuri una situazione di sostanziale parità di punteggio: ebbene, in tale circostanza, come desumibile dal punto 10.1, la concessione viene assegnata all’operatore economico con maggior anzianità nell’esercizio dell’impresa che, stando alla lettura del punto 7 lett. a) delle Linee guida, è “comprovata dall’iscrizione storica nel Registro delle Imprese sul territorio nazionale quale ditta attiva e operante nel commercio su aree pubbliche nel settore di riferimento messo a gara o in altro settore analogo.”.
In conclusione, è ragionevole ritenere che il Ministero abbia inteso indicare alle amministrazioni criteri uniformi che possano trovare applicazione sul territorio nazionale e che, da una parte, risultino rispettosi dei principi individuati dalla Legge Concorrenza 2022 e, d’altra parte, valorizzino l’esperienza maturata dagli operatori economici e la qualità del prodotto proposto dagli stessi.
[1] In particolare, l’art. 11 della Legge Concorrenza 2022 individua le “[m]odalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche”.
[2] A tal proposito, si rinvia alla lettura integrale dell’Allegato 1 delle Linee guida recante il “[q]uadro riepilogativo dei criteri” e il “[m]etodo di calcolo per i criteri a progressione aritmetica”.
[3] Le linee guida, a tal proposito, evidenziano il fatto che le fiere “si svolgono in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, con cadenza, in genere, annuale” oppure nella circostanza per cui “i luoghi individuati per la localizzazione (…) e persino le tematiche che le caratterizzano possono subire modifiche e variazioni di anno in anno”. Dunque, secondo le Linee guida “[p]er tale ragione, ad oggi, il rilascio della concessione da parte dei Comuni per l’esercizio del commercio su area pubblica in occasione delle fiere si ripete, di norma, ad ogni edizione delle stesse. L’eventuale rilascio di concessioni di durata decennale per le fiere determinerebbe un forte aggravio per i Comuni e un complessivo appesantimento delle procedure in quanto, data la cadenza annuale e la variabilità delle fiere nonché le mutevoli condizioni relative ad eventuali fiere concomitanti, l’interesse a partecipare da parte degli operatori potrebbe venire meno di anno in anno, determinando il mancato utilizzo del posteggio da parte dei titolari della concessione nell’arco del decennio di validità della concessione medesima, e in definitiva introducendo un’alea suscettibile di condizionare in modo rilevante la1buona riuscita della fiera stessa.”
[4] L’Allegato 1 alle Linee guida illustra graficamente il “[q]uadro riepilogativo dei criteri” e il “[m]etodo di calcolo per i criteri a progressione aritmetica”. Si rinvia integralmente alla lettura degli stessi per ragioni di sinteticità espositiva.
[5] A tal proposito, secondo il punto 9.2 “[p]er quanto concerne le clausole che comportano l’assunzione da parte dell’aspirante concessionario di un facere o di un impegno (ad esempio impegno a fornire prodotti tipici, ovvero impegno a consegnare a domicilio), giova precisare che non può essere inferiore ad un triennio.”. Conseguentemente, “[i]l mancato rispetto di tale impegno, se accertato a mezzo di ispezione, sopralluogo o verifica disposta dai competenti organi, dev’essere sanzionato con la decadenza della concessione”; “(…) in caso di cessione, in via temporanea o definitiva, dell’azienda o del ramo di essa, titolare della concessione di posteggio, il subentrante è tenuto al rispetto dei medesimi impegni, il mancato rispetto dei quali determina la decadenza della stessa.”.
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