Con settembre 2026 comincia una nuova fase per Smart&Start Italia, l’iniziativa di Invitalia per finanziare startup innovative in Italia conagevolazioni a tasso zero e contributi a fondo perduto. Con molte novità positive e nuovi vincoli.
Il nuovo regolamento porta, infatti, aperture rilevanti per le startup innovative: estende il tutoraggio alle imprese fino a tre anni di vita, rende più chiari i passaggi per convertire una quota del finanziamento in contributo a fondo perduto, introduce criteri semplificati per i piani più piccoli e riconosce nuovi profili di investitori.
Il quadro, però, non è uniforme. L’obbligo di assicurazione contro le calamità naturali entra esplicitamente tra i requisiti della misura e il nuovo tutoraggio riduce il valore massimo del servizio per le startup meridionali costituite da meno di dodici mesi.
Il decreto ministeriale del 13 luglio 2026, pubblicato dal Mimit il 2 settembre, aggiorna la disciplina nata nel 2014 per allinearla alla nuova definizione di startup innovativa introdotta dalla legge 193 del 2024. L’obiettivo è far convivere Smart&Start con un sistema che riconosce percorsi più lunghi di permanenza nello status di startup e attribuisce maggiore peso alla capitalizzazione.
Il cambiamento è complessivamente favorevole per le startup che cercano capitale privato, partnership industriali o un iter meno gravoso per investimenti contenuti. È invece meno favorevole per alcune imprese del Mezzogiorno e per chi aveva costruito una strategia di accesso sull’assenza di requisiti assicurativi o su operazioni societarie poco lineari. Molto dipenderà dalla circolare attuativa, che dovrà trasformare le novità del decreto in regole operative.
Il contesto rende questa revisione tutt’altro che marginale. Nella Relazione annuale 2025, pubblicata dal Mimit nel febbraio 2026 e costruita sui dati InfoCamere, le startup innovative iscritte al Registro delle imprese erano 12.133 alla fine del 2024, il 9,4% in meno rispetto all’anno precedente. In un ecosistema che deve rafforzare capitalizzazione e capacità di esecuzione, Smart&Start resta una leva significativa. Il decreto ne migliora l’impianto, ma la qualità effettiva della riforma dipenderà dalle istruzioni con cui il Ministero renderà finalmente operativi i nuovi strumenti.
Nuovo regolamento Smart&Start Italia (ma serve la circolare)
La prima informazione pratica è anche quella più importante. Le nuove disposizioni non si applicano automaticamente dalla firma del decreto né dalla sua pubblicazione sul sito del Ministero. L’articolo 2 stabilisce che diventeranno efficaci con la circolare prevista per l’attuazione, tenendo conto dei procedimenti già avviati.
La pagina ufficiale del provvedimento continua infatti a richiamare, per criteri e modalità di accesso, la circolare direttoriale n. 439196 del 16 dicembre 2019. La nuova circolare dovrà chiarire almeno tre passaggi: i requisiti del partner tecnologico qualificato, le modalità di valutazione semplificata e gli eventuali modelli di rendicontazione alleggerita.
Per le startup questa sospensione operativa richiede attenzione sulla tempistica. Anticipare una domanda può voler dire usare l’impianto attuale; attendere la circolare può risultare più conveniente per un piano fino a 250mila euro, per un’impresa già beneficiaria della misura o per una startup che sta chiudendo un investimento con un partner industriale.
Che cosa resta invariato in Smart&Start Italia
L’architettura economica della misura non cambia. Smart&Start continua a finanziare piani d’impresa da 100mila euro a 1,5 milioni di euro, con spese per beni materiali e immateriali, servizi specialistici e personale qualificato. È inoltre ammessa una quota di capitale circolante entro il limite del 20% delle spese ammissibili.
Il finanziamento resta a tasso zero, fino all’80% delle spese ammissibili. Sale al 90% per compagini interamente formate da donne e/o giovani fino a 35 anni, oppure in presenza di un ricercatore rientrato dall’estero con i requisiti previsti. Per le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il rimborso resta limitato al 70% del finanziamento concesso sulle spese del piano: il restante 30% costituisce contributo.
Non cambia neppure la logica di fondo: Smart&Start sostiene progetti ad alto contenuto tecnologico, iniziative dell’economia digitale e valorizzazione dei risultati della ricerca. Il decreto non amplia indiscriminatamente il perimetro settoriale; anzi, richiama in modo esplicito l’esclusione della produzione primaria agricola e dei settori non ammissibili secondo la normativa europea sugli aiuti di Stato.
Le novità di Smart&Start 2026
La parte più interessante del nuovo regolamento riguarda la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto. Il meccanismo esiste già: a fronte di un investimento nel capitale di rischio, la startup può convertire fino al 50% delle somme apportate e, comunque, fino al 50% delle agevolazioni complessivamente concesse.
Più spazio a capitale privato e partnership tecnologiche
Il nuovo decreto amplia le categorie rilevanti per l’operazione. Accanto agli investitori già previsti, entrano i partner tecnologici qualificati, i cui requisiti saranno definiti dalla circolare, e gli investitori residenti fuori dall’Unione europea titolari di un valido Investor Visa for Italy.
La direzione è coerente con i dati recenti della misura. Invitalia ha comunicato che, al 31 agosto 2026, 85 operazioni erano state ammesse alla conversione del debito. In quattro anni le startup coinvolte hanno raccolto 65,8 milioni di euro di capitale privato; 27,4 milioni sono stati riconosciuti ai fini della conversione, con oltre 13 milioni di finanziamenti trasformati in contributi.
Il decreto aggiunge però paletti che riducono gli spazi interpretativi. Per essere qualificato come investitore terzo, il soggetto non deve già risultare nella compagine sociale al momento dell’atto o del versamento e non deve aver sottoscritto accordi di quasi-equity prima della domanda. Startup e investitore non possono inoltre detenere partecipazioni reciproche; nelle partecipazioni indirette, anche attraverso persone fisiche, la soglia complessiva non può superare il 50%.
Sono condizioni che aumentano la certezza amministrativa e rendono più leggibili le operazioni per Invitalia. Possono però escludere dalla conversione assetti societari legittimi ma molto intrecciati, frequenti nelle startup partecipate da holding, founder company o investitori già presenti nel capitale.
Tempi più chiari per la conversione
Il nuovo regolamento definisce anche la sequenza temporale. La richiesta di conversione potrà essere presentata solo dopo l’erogazione a saldo delle agevolazioni ed entro 60 giorni dalla scadenza dei cinque anni dalla concessione. Se l’operazione non è ancora perfezionata al momento della richiesta, il perfezionamento dovrà avvenire entro sei mesi dal provvedimento di accoglimento.
La precisazione aiuta a programmare round e closing, ma impone di coordinare il calendario dell’investimento con quello della rendicontazione del progetto finanziato. Il vantaggio potenziale non sostituisce quindi una pianificazione finanziaria accurata.
Tutoraggio: più startup ammesse, valore diverso tra Nord e Sud
Il tutoraggio tecnico-gestionale passa dalle startup costituite da non più di 12mesi a quelle costituite da non più di 36 mesi. È una delle modifiche più concrete, perché estende il servizio alla fase in cui molte imprese hanno già validato il prodotto e devono affrontare vendite, organizzazione, raccolta di capitali e posizionamento sul mercato.
Il valore viene fissato a 10mila euro per impresa, indipendentemente dalla localizzazione. Nel regime precedente il tutoraggio valeva 7.500 euro nel Centro-Nord e 15mila euro nelle otto regioni del Mezzogiorno agevolate.
Il nuovo assetto migliora la posizione delle startup del Centro-Nord e, soprattutto, delle imprese tra il primo e il terzo anno di vita che prima non avevano accesso al servizio. Per una startup meridionale con meno di 12 mesi, invece, il valore massimo del tutoraggio si riduce di 5mila euro. È il principale peggioramento misurabile introdotto dalla riforma.
Semplificazioni per i piccoli piani e premi per parità di genere e partner industriali
Il decreto consente alla circolare di introdurre criteri di valutazione semplificati per i piani fino a 250mila euro e per le startup che hanno già beneficiato di Smart&Start, completando correttamente il precedente progetto senza incorrere in revoche. Prevede inoltre possibili modalità semplificate di rendicontazione dei costi ammissibili.
Il condizionale è necessario perché il decreto abilita queste semplificazioni, ma non ne determina ancora moduli, documenti richiesti, tempi né effetti sull’istruttoria. Non equivale dunque a un via libera automatico o a una riduzione garantita dei tempi di approvazione.
Arrivano anche due nuove premialità in fase di valutazione. La prima riguarda le startup che possiedono la certificazione della parità di genere. La seconda è destinata alle imprese che coprono almeno il 30% del finanziamento richiesto con conferimenti in denaro di un partner tecnologico qualificato, iscritti a capitale sociale o riserva sovrapprezzo.
Si tratta di punteggi aggiuntivi, non di un aumento automatico dell’intensità dell’agevolazione. Il segnale è comunque rilevante: la misura riconosce valore alla governance e alle partnership capaci di portare tecnologia, capitale e credibilità industriale al progetto.
Startup innovative, de minimis e crescita dimensionale
L’aggiornamento recepisce la nuova definizione normativa di startup innovativa, che richiede la dimensione di micro, piccola o media impresa, fissa in 60 mesi il limite dalla costituzione e disciplina la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese per le realtà che dimostrano crescita, investimenti o risultati tecnologici.
Il decreto stabilisce inoltre che alle startup che non rispettano le condizioni per l’applicazione dell’articolo 22 del regolamento europeo di esenzione le agevolazioni possano essere concesse nei limiti del regime de minimis applicabile. Il riferimento è al regolamento UE 2023/2831, che fissa a 300mila euro il massimale di aiuti de minimis ottenibili da una singola impresa nell’arco di tre anni.
L’effetto è positivo perché evita un vuoto di accesso per imprese innovative che non rientrano nel perimetro del regolamento di esenzione. Non è però un ampliamento senza limiti: una startup dovrà verificare gli aiuti già ricevuti e il margine ancora disponibile nel plafond de minimis.
C’è poi una tutela importante per le imprese in crescita. La crescita dimensionale derivante dalla realizzazione del piano d’impresa non comporterà di per sé la revoca delle agevolazioni. In caso di trasferimento del 100% delle quote, la misura potrà essere confermata alla società subentrante se questa assume gli obblighi residui del contratto di finanziamento; in alternativa, potrà restituire il finanziamento senza interessi. Per una startup che arriva a un’exit, il rischio di perdere l’incentivo diventa quindi più gestibile.
Il nuovo requisito dell’assicurazione catastrofale
Il decreto inserisce espressamente tra i requisiti di Smart&Start la regolarità con l’obbligo assicurativo per i danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Non è un adempimento creato dalla misura: deriva dalla legge di bilancio 2024 e dalla normativa successiva, che impone di tener conto della copertura assicurativa nella concessione di incentivi pubblici.
Le FAQ del Mimit sulle polizze catastrofali chiariscono che l’obbligo riguarda le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, comprese quelle presenti nella sezione speciale, salvo le esclusioni previste dalla legge. Per una startup, la copertura va quindi verificata prima di impostare la domanda e mantenuta anche nella fase di erogazione.
Il requisito pesa soprattutto sulle imprese che possiedono o utilizzano beni da assicurare. Per le startup digitali asset-light l’impatto economico può essere più contenuto, ma non conviene trattarlo come una formalità: la mancata regolarità può incidere sull’accesso alla misura.
È meglio o peggio per startup e nuove imprese?
Il nuovo regolamento Smart&Start Italia è nel complesso migliore per le startup con un progetto strutturato, una raccolta di capitale in corso e la necessità di trasformare una parte del debito agevolato in risorse non rimborsabili. L’allargamento del tutoraggio fino a tre anni, i criteri semplificati per i piani minori, la maggiore continuità in caso di crescita o cessione e l’apertura a partner tecnologici e investitori extra UE migliorano la qualità dello strumento.
Il quadro è meno vantaggioso per le startup meridionali più giovani che avrebbero ottenuto 15mila euro di tutoraggio secondo le regole precedenti, e per le imprese che non hanno ancora affrontato gli adempimenti assicurativi. Restano inoltre da definire elementi che incidono direttamente sulla convenienza: chi potrà essere partner tecnologico qualificato, quale sarà la procedura semplificata e con quali tempi verranno valutati i progetti.
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