Quando l’Agenzia delle Entrate, chiamata in causa come terza pignorata, dichiara di non dovere nulla al debitore esecutato, chi ha l’ultima parola su quella dichiarazione? Per oltre un decennio si è ritenuto che, vista la natura tributaria del credito, la giurisdizione spettasse al giudice tributario. Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 24845 del 29 agosto 2026, ribaltano questa impostazione e restituiscono la materia al giudice dell’esecuzione.
Il pignoramento presso terzi e la dichiarazione negativa dell’Agenzia
Tutto comincia con un’esecuzione mobiliare avviata contro una società ormai in liquidazione. Il creditore individua come possibile garanzia una somma che l’Agenzia delle Entrate potrebbe dover restituire alla debitrice e la chiama in causa come terza, chiedendole di dichiarare, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., se esista un debito verso la società esecutata.
L’Amministrazione risponde negando qualunque obbligazione. Il creditore non si accontenta e impugna quella risposta davanti al Tribunale di Paola, competente per la fase esecutiva mobiliare. Con provvedimento del settembre 2020, il giudice ritiene invece fondata la pretesa, quantifica in 5.000 euro il debito dell’Agenzia verso la società e concede al creditore 60 giorni di tempo per portare la questione in un giudizio a cognizione piena. L’Agenzia eccepisce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario. Il Tribunale di Paola respinge l’eccezione con la sentenza n. 159/2025. Contro questa pronuncia l’Agenzia propone ricorso per cassazione.
Il precedente del 2014 e i suoi limiti
Il ricorso dell’Agenzia si fonda sul precedente delle Sezioni Unite nn. 3773 e 9570 del 2014, che avevano riconosciuto la giurisdizione tributaria ogni volta che l’accertamento dell’obbligo del terzo, disciplinato allora dall’art. 548 c.p.c., riguardasse un credito d’imposta del debitore esecutato. Quelle pronunce valorizzavano un’interpretazione estensiva del catalogo degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del d.lgs. 546 del 1992, richiamando le garanzie costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione.
Sulla base di questo ragionamento, pure la risposta negativa fornita dall’Agenzia come terzo pignorato veniva qualificata come manifestazione del potere impositivo, con conseguente radicamento della causa davanti al giudice tributario, secondo la regola per cui, ai fini della delimitazione della giurisdizione tributaria, “occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dall’art. 2 D.Lgs. 546/1992”.
Le Sezioni Unite del 2026 non smentiscono quella lettura, ma ne circoscrivono la portata. Il presupposto delle pronunce del 2014, spiega l’ordinanza, si basava su un tipo di processo in cui il giudizio sull’obbligo del terzo si chiudeva con una sentenza dal duplice contenuto. Da un lato, un accertamento idoneo al giudicato sostanziale tra le parti del rapporto di credito, che vedeva il debitore esecutato come litisconsorte necessario, configurando “un vero e proprio giudizio di cognizione sull’esistenza del detto credito”; dall’altro, un accertamento di rilievo meramente processuale, limitato ai rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris.
La riforma degli artt. 548 e 549 c.p.c.
Quell’assetto è stato superato dalle modifiche introdotte dalla legge 228 del 2012, dal d.l. 132 del 2014 e infine dal d.l. 83 del 2015. La Cassazione richiama al riguardo il proprio precedente n. 23123 del 2022, secondo cui l’accertamento dell’obbligo del terzo, nell’attuale disciplina, si configura come “un subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva”, di competenza del giudice dell’esecuzione e volto a verificare l’esistenza del credito ai soli fini della procedura in corso. L’ordinanza che lo definisce, di conseguenza, non è idonea a formare giudicato sull’an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell’esecutato.
A questo si aggiunge il principio, affermato ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., sempre dalla Cassazione (sent. n. 13131 del 2025), secondo cui il subprocedimento non ha la funzione di ricostruire il rapporto sostanziale tra debitore e terzo, ma serve unicamente a stabilire se quest’ultimo possa “legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore”.
Dalla sentenza appellabile all’accertamento incidentale
Nel regime precedente, chi contestava la dichiarazione del terzo doveva affrontare un giudizio ordinario di merito, destinato a sfociare in una sentenza appellabile. Quella sentenza accertava anche il diritto sostanziale del debitore esecutato nei confronti del terzo. Per questo il processo doveva rispettare le regole di giurisdizione, competenza e rito che sarebbero valse se fosse stato il debitore, in prima persona, ad agire contro il terzo.
La riforma degli artt. 548 e 549 c.p.c. cambia questo schema. Oggi è il giudice dell’esecuzione a valutare se il credito esista, ma la sua decisione resta interna alla procedura esecutiva. Chi non è d’accordo può proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e la relativa sentenza è impugnabile solo in Cassazione, ex art. 111 della Costituzione. Anche questa sentenza, però, ha un raggio d’azione limitato. Vincola in modo definitivo solo il rapporto tra creditore procedente e terzo. Nei confronti del debitore esecutato, invece, serve soltanto a stabilire se quel credito potesse essere pignorato, non a fissare in modo definitivo se il debito esista davvero.
Il doppio binario tra giudice ordinario e giudice tributario
Applicando questi principi al caso concreto, promosso dopo l’entrata in vigore delle riforme richiamate, le Sezioni Unite osservano che l’accertamento sul credito pignorato non vincola il debitore esecutato, ma solo il rapporto tra creditore e terzo, e per la sola durata dell’esecuzione. Il creditore procedente, quindi, può contestare la dichiarazione negativa dell’Agenzia direttamente davanti al giudice ordinario, ottenendo quanto serve per proseguire l’espropriazione, pur trattandosi di un credito tributario.
Il rapporto tributario tra Amministrazione finanziaria e contribuente resta invece su un binario diverso. La dichiarazione dell’Agenzia, infatti, esprime anche l’esercizio del potere impositivo dell’ufficio. Il debitore-contribuente che intende contestarla nel merito deve quindi rivolgersi al giudice tributario, rispettando i termini di decadenza propri di quel processo.
Per questi motivi, le Sezioni Unite respingono il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermano la giurisdizione del giudice ordinario.
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