Il piano finanziario più comune che vediamo arrivare è questo: investimento da 400.000 euro, contributo del 40 per cento, il resto coperto da un mutuo assistito dal Fondo di garanzia. Sulla carta torna. Su un bando che si muove sull’articolo 14 del regolamento UE 651/2014 non torna affatto, perché quella norma pretende che il beneficiario apporti un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
Un mutuo garantito da una garanzia pubblica non è privo di sostegno pubblico. Quel 25 per cento va trovato altrove, e va trovato prima della domanda, non quando l’istruttoria chiede il piano di copertura. Qui sotto trovi la regola per esteso con le fonti che la fissano, gli indicatori di bilancio che contano, un esempio con le cifre e i tempi della delibera bancaria per come li misuriamo sulle pratiche, che sono la variabile che fa saltare più piani.
La capacità di cofinanziamento in sintesi
- Cosa è: la dimostrazione che il beneficiario può coprire la parte di investimento non finanziata dal contributo
- Per chi: ogni impresa che presenta un progetto di investimento su un bando che richiama l’articolo 14 del regolamento 651/2014, e per il consulente è una verifica pre domanda
- Quanto: almeno il 25 per cento dei costi ammissibili privo di qualsiasi sostegno pubblico negli aiuti a finalità regionale agli investimenti
- Quando: si dimostra in fase di domanda e si riscontra alla rendicontazione
- Come: risorse proprie, delibera bancaria senza garanzia pubblica, aumento di capitale o finanziamento soci, ciascuno con il suo documento
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25%Apporto minimo privo di sostegno pubblico
4I numeri di bilancio da controllare prima della domanda
30-60 ggDelibera bancaria, tempo tipico nella nostra esperienza
La regola del 25 per cento, e perché il Fondo di garanzia non la soddisfa
Il testo dell’articolo 14, paragrafo 14 del regolamento UE 651/2014, nella versione vigente, non lascia margini interpretativi: il beneficiario dell’aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
La formula “priva di qualsiasi sostegno pubblico” è quella che decide. Un finanziamento bancario ordinario, a condizioni di mercato e senza garanzie pubbliche, rientra nel 25 per cento. Un finanziamento assistito da una garanzia pubblica, oppure un finanziamento agevolato, oppure un altro contributo, no: quelle risorse sono già sostenute dal pubblico e non possono contare due volte. La lettura della Commissione sta nella FAQ sul regolamento di esenzione (domanda 84, marzo 2016): contano le risorse proprie dell’impresa e i prestiti ottenuti sul mercato a condizioni commerciali «e non coperti da garanzie statali», mentre i fondi europei a gestione diretta sono sostegno pubblico anche quando non sono aiuti di Stato. Gli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale 2021/C 153/01, alla nota 40, elencano quello che non è privo di sostegno pubblico: prestiti agevolati, prestiti partecipativi pubblici, garanzie statali che contengono elementi di aiuto e aiuti in de minimis (il regime degli aiuti di importo limitato, esenti da notifica). Il Fondo di garanzia PMI si presenta sul proprio sito come agevolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: la garanzia è un aiuto, e un aiuto non può stare nel 25 per cento.
Attenzione. La regola vale per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, cioè per una parte importante delle misure regionali nelle zone assistite, non per tutte le misure. Prima di costruire il piano finanziario va letto quale articolo del regolamento il bando richiama: la differenza fra l’articolo 14 e l’articolo 17, che disciplina gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI, cambia il vincolo di copertura. E il regolamento 651/2014 si applica fino al 31 dicembre 2026: i bandi pubblicati dopo potrebbero richiamare il regolamento che lo sostituirà, e la regola del 25 per cento va riletta lì.
I quattro modi di coprire la quota, e cosa serve per ciascuno
| Fonte di copertura | Documento da produrre | Conta nel 25% senza sostegno pubblico | Punto debole |
|---|---|---|---|
| Liquidità disponibile | Estratti conto e situazione contabile aggiornata | Sì | La liquidità di oggi può non esserci fra otto mesi |
| Finanziamento bancario ordinario | Delibera bancaria o lettera di manifestazione di interesse | Sì, se privo di garanzie o agevolazioni pubbliche | La lettera di interesse non è un impegno, la delibera sì |
| Finanziamento con garanzia pubblica | Delibera con indicazione della garanzia | No | Copre la quota a carico ma non soddisfa il vincolo del 25% |
| Aumento di capitale o finanziamento soci | Verbale assembleare, prova del versamento, atto di postergazione se richiesto | Sì | Va perfezionato nei tempi del progetto, non promesso |
La terza riga è quella che sorprende. La garanzia pubblica resta uno strumento eccellente per finanziare la parte residua dell’investimento: quello che non può fare è contare dentro il 25 per cento privo di sostegno pubblico. Un piano ben costruito usa entrambe le cose, tenendole separate e documentandole in modo distinto. Con una avvertenza: la garanzia è un aiuto con un suo equivalente sovvenzione, che si cumula con il contributo sugli stessi costi entro l’intensità massima della zona (articolo 8 del regolamento 651/2014). Se il contributo è già al tetto, il mutuo garantito va spostato su spese diverse o ridotto. I decreti nazionali lo scrivono in chiaro: il decreto 18 marzo 2026 su Investimenti sostenibili 4.0 ammette il cumulo sulle stesse spese solo con benefici fiscali e garanzie, e comunque entro le intensità massime (articolo 8, comma 8). E sulle misure che coprono da sole il 75 per cento, come la stessa Investimenti sostenibili 4.0 con il 35 per cento a fondo perduto e il 40 per cento di finanziamento agevolato, il conto è chiuso in partenza: il 75 lo mettono le agevolazioni, il 25 deve essere privo di sostegno pubblico, e per un mutuo garantito sulle spese ammissibili non resta spazio.
I numeri di bilancio da controllare prima della domanda
La capacità di cofinanziamento non si valuta solo sulla disponibilità dichiarata. Si valuta sul bilancio. Quando il bando formalizza gli indicatori vanno usati quelli. Il decreto 18 marzo 2026 su Investimenti sostenibili 4.0, per esempio, nell’allegato 5 punteggia cinque rapporti: mezzi propri più debiti a medio e lungo termine sulle immobilizzazioni, margine operativo lordo sugli oneri finanziari, mezzi propri sul totale del passivo, margine operativo lordo sul fatturato e margine operativo lordo medio degli ultimi due esercizi sugli investimenti ammessi. Quando il bando non lo fa, i parametri che nella nostra esperienza ricorrono sono quattro.
Il patrimonio netto in rapporto all’investimento. Un investimento che vale tre volte il patrimonio netto è un segnale di squilibrio che l’istruttore annota, anche quando il bando non fissa una soglia. Nella nostra esperienza il rapporto che passa senza domande sta intorno a uno o poco sopra: non è una soglia scritta da nessuna parte.
La posizione finanziaria netta. Debiti finanziari meno liquidità e crediti finanziari. Non è un requisito formale ma è il numero che dice se l’impresa ha ancora spazio per indebitarsi, ed è quello che la banca guarda per prima quando arriva la richiesta di delibera.
La capacità di rimborso. Sulle misure che erogano finanziamento agevolato, e non solo fondo perduto, entra in gioco il rapporto fra flusso di cassa operativo e servizio del debito. Il calcolo e i valori di riferimento sono nell’articolo sul calcolo del DSCR.
L’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà. Non è un indice di capacità, è una condizione di accesso: un’impresa che rientra nella definizione di impresa in difficoltà è esclusa dal regolamento a prescindere dalla bontà del piano finanziario (articolo 1, paragrafo 4, lettera c del regolamento 651/2014). La verifica va fatta prima di tutto il resto e il metodo è descritto nell’articolo su impresa in difficoltà e requisiti di accesso ai bandi.
Un piano da 400.000 euro, rifatto correttamente
| Voce | Piano iniziale | Piano corretto | Nota |
|---|---|---|---|
| Costi ammissibili | 400.000 € | 400.000 € | invariati |
| Contributo al 40% | 160.000 € | 160.000 € | invariato |
| Mutuo con garanzia pubblica | 240.000 € | 140.000 € | copre la quota residua ma non il 25% |
| Mezzi propri o finanziamento senza sostegno pubblico | 0 € | 100.000 € | il 25% di 400.000, apporto minimo richiesto |
| Totale coperture | 400.000 € | 400.000 € | identiche in valore, diverse in composizione |
| Ammissibile sull’art. 14 GBER | No | Sì | la differenza è la fonte, non l’importo |
La correzione non cambia l’importo da coprire, cambia la fonte, e un costo ce l’ha: un finanziamento senza garanzia pubblica può pesare qualche punto di spread in più o richiedere garanzie proprie, e va messo nel piano. Resta poi il controllo di cumulo sui 140.000 euro di mutuo garantito: l’equivalente sovvenzione della garanzia si somma al contributo del 40 per cento sugli stessi costi, e il totale deve stare dentro l’intensità massima della zona. Quello che davvero costa è la conversazione con il socio o con la banca fatta due mesi prima, invece di una comunicazione di integrazione che arriva quando lo sportello sta per chiudere.
La delibera bancaria: i tempi che fanno saltare i piani
Nella nostra esperienza fra la richiesta e la delibera passano dalle quattro alle otto settimane, e su pratiche che richiedono un comitato o una perizia si arriva oltre. Non abbiamo trovato una statistica pubblica di sistema sui tempi di delibera: il dato è quello che misuriamo sulle pratiche seguite. Il problema non è la durata in sé, è che quasi tutti la avviano dopo aver deciso di partecipare al bando, cioè quando restano tre settimane alla scadenza.
Consiglio operativo. Quando il cliente valuta un investimento agevolabile, la richiesta alla banca va avviata insieme alla progettazione, non dopo. Serve una lettera di manifestazione di interesse subito, che nella nostra esperienza le banche rilasciano in una settimana, e la delibera piena come obiettivo entro la data di presentazione. Se il bando accetta la lettera di interesse in domanda e chiede la delibera in un secondo momento, il tempo guadagnato è reale.
Gli errori che vediamo più spesso
- Costruire la copertura solo su strumenti pubblici. Garanzia pubblica, finanziamento agevolato e altro contributo: tre risorse pubbliche che sommate non producono il 25 per cento richiesto.
- Presentare una lettera di interesse come se fosse una delibera. La lettera dice che la banca è disponibile a valutare, la delibera dice che ha deciso. In istruttoria vengono lette per quello che sono.
- Contare sulla liquidità di oggi per una spesa fra dieci mesi. Il piano va costruito sulla liquidità prospettica, e le uscite del periodo vanno considerate.
- Finanziamento soci dichiarato ma mai versato. In rendicontazione si guarda il movimento bancario, non il verbale.
- Ignorare l’IVA nel fabbisogno di cassa. L’IVA, quando è recuperabile, non è ammissibile nella quasi totalità dei bandi, ma va comunque anticipata: su un investimento da 400.000 euro al 22 per cento sono 88.000 euro di cassa che nessuno rimborsa nell’immediato.
Sul quinto punto prendiamo posizione: il fabbisogno di cassa di un progetto agevolato è sempre superiore alla quota a carico dichiarata nel piano, perché il contributo arriva dopo e l’IVA si paga subito. Il Codice degli incentivi (decreto legislativo 184/2025, articolo 15, comma 2) prevede l’erogazione per stati di avanzamento e l’anticipazione solo con garanzia fideiussoria o assicurativa. Un piano finanziario che non contiene una riga sul fabbisogno di cassa nel periodo intermedio è incompleto anche quando l’ente lo approva. Il meccanismo dell’anticipo, con i costi e i rischi che comporta, è analizzato nell’articolo su quando l’anticipo del contributo conviene.
Domande frequenti
Il 25 per cento vale su tutti i bandi?
No. È una condizione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: la fissa l’articolo 14, paragrafo 14 del regolamento UE 651/2014 per gli aiuti esentati e il punto 48 degli Orientamenti 2021/C 153/01 per quelli notificati. Gli articoli del regolamento usati di solito nei bandi alle imprese, come il 17, il 18, il 22 o il 25, non la prevedono, ma un decreto può ripeterla come requisito proprio (il decreto 18 marzo 2026 su Investimenti sostenibili 4.0 lo fa all’articolo 8, comma 6). La verifica si fa leggendo il regime di aiuto dichiarato dal bando e la sezione sulla copertura finanziaria.
La quota non garantita del mutuo conta nel 25 per cento?
Non c’è una risposta con una fonte dietro. La FAQ della Commissione parla di prestiti «non coperti da garanzie statali» senza distinguere fra la quota garantita e quella scoperta di uno stesso mutuo, e nessuna fonte italiana che abbiamo letto lo chiarisce. Su un mutuo garantito dal Fondo, poniamo all’80 per cento, noi adottiamo la lettura prudente e teniamo tutto il finanziamento fuori dal 25 per cento: non è l’unica lettura possibile, ma è quella che non espone a un rilievo in istruttoria.
Il leasing conta come copertura?
Come fonte di copertura sì, se il bando ammette il leasing fra le forme di acquisizione dei beni: l’articolo 14, paragrafo 6 del regolamento 651/2014 lo consente per impianti e macchinari come leasing finanziario con obbligo di riscatto, ma un decreto può escluderlo, e il decreto 18 marzo 2026 su Investimenti sostenibili 4.0 lo fa all’articolo 7, comma 5, lettera a. Se il contratto beneficia di agevolazioni pubbliche, la stessa logica del finanziamento garantito porta a escluderlo dal 25 per cento privo di sostegno pubblico.
Un finanziamento soci va bene?
Sì, ed è spesso la strada più rapida: per la Commissione la struttura societaria non conta, contano le risorse proprie. Va perfezionato con verbale e bonifico tracciato, e in alcuni bandi viene chiesta la postergazione rispetto agli altri creditori. Il versamento va fatto nei tempi del progetto: una promessa non documentata non è una copertura.
Come si dimostra la liquidità disponibile?
Con estratti conto e una situazione contabile aggiornata alla data della domanda. Alcuni enti chiedono anche una dichiarazione del legale rappresentante sulla destinazione di quelle risorse al progetto, che vincola la disponibilità.
La copertura si verifica anche dopo?
Sì, in rendicontazione. Il Codice degli incentivi subordina l’erogazione alla rendicontazione delle spese (decreto legislativo 184/2025, articolo 15, comma 8) e il decreto 18 marzo 2026 su Investimenti sostenibili 4.0 pone la copertura del 25 per cento come obbligo delle imprese beneficiarie, non solo di chi presenta la domanda. Si riscontrano i pagamenti effettivi e la loro provenienza, e un piano dichiarato ma non realizzato con le fonti indicate produce un rilievo. La coerenza fra piano di copertura e movimenti bancari è uno dei controlli standard.
Che succede se la banca non delibera in tempo?
Dipende dal bando: alcuni ammettono la domanda con la sola manifestazione di interesse e chiedono la delibera prima della concessione, altri no. È l’informazione che va cercata nell’articolo del bando sulla documentazione, prima di impostare i tempi.
Il contributo può essere usato come copertura di un altro progetto?
No. Un contributo è concesso per i costi ammissibili del progetto per cui è stato chiesto. Se lo indichi come fonte nel piano di copertura di un altro progetto, l’istruttore lo legge come sostegno pubblico, quindi fuori dal 25 per cento, e verifica che le stesse spese non siano rendicontate su due misure: quello è il doppio finanziamento, vietato dall’articolo 8 del regolamento 651/2014 e dalle clausole di cumulo dei bandi.
Cosa fare adesso
Sul prossimo progetto costruisci il piano di copertura prima del piano di spesa, e distingui le fonti in due colonne: quelle prive di sostegno pubblico e le altre. Se la prima colonna non arriva al 25 per cento dei costi ammissibili e il bando si muove sull’articolo 14, il progetto va rivisto adesso e non in istruttoria. Le altre verifiche da chiudere prima di presentare sono nella checklist di due diligence pre bando, e le misure aperte con i rispettivi regimi di aiuto sono nella panoramica dei bandi a fondo perduto attivi.
Il testo vigente dell’articolo 14 è nella versione consolidata del regolamento UE 651/2014 su EUR-Lex; il PDF del regolamento pubblicato dal MIMIT è la versione originaria del 2014, utile per il testo ma non aggiornata alle modifiche del 2017, 2021 e 2023. La lettura della Commissione sul contributo privo di sostegno pubblico sta nella FAQ sul regolamento citata sopra (domanda 84, marzo 2016). Per verificare quali aiuti l’impresa ha già ricevuto, e quindi quali risorse sono già qualificate come pubbliche, il riferimento è il Registro Nazionale Aiuti di Stato.
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