I delegati hanno proposto di emendare l’articolo 55, aggiungendo un meccanismo per il coordinamento dei progetti terra-mare e disposizioni transitorie, creando un quadro giuridico chiaro per i progetti di energia rinnovabile.
| Il delegato Tran Quoc Tuan, membro del Comitato permanente del Comitato provinciale del Partito e direttore del Dipartimento dell’industria e del commercio della provincia di Vinh Long , ha partecipato alla discussione del Gruppo 15 nel pomeriggio del 22 ottobre. |
Nel pomeriggio del 22 ottobre 2026, durante la discussione di gruppo sulla bozza di modifica della Legge Fondiaria, il deputato dell’Assemblea Nazionale Tran Quoc Tuan, membro del Comitato Permanente del Comitato Provinciale del Partito e Direttore del Dipartimento dell’Industria e del Commercio della provincia di Vinh Long, ha proposto di migliorare la regolamentazione in materia di assegnazione e concessione di terreni per progetti di energia rinnovabile. Secondo il deputato, è necessario rimuovere gli ostacoli procedurali per sbloccare i capitali privati, contribuendo così a garantire la sicurezza energetica e a raggiungere gli obiettivi di crescita socio -economica.
Il delegato ha citato l’Avviso n. 517/TB-VPCP, del 7 ottobre 2026, dell’Ufficio governativo , che impone agli enti locali di selezionare con urgenza gli investitori per i progetti di generazione di energia elettrica previsti dal Piano di sviluppo energetico VIII che non hanno ancora attratto investitori, entro il quarto trimestre del 2026. Secondo il delegato, l’esigenza di accelerare l’avanzamento dei progetti energetici dimostra ulteriormente la necessità di una regolamentazione fondiaria chiara, trasparente e attuabile, anche per i progetti di energia rinnovabile.
Non escludere i progetti intercomunali e quelli che integrano terra e mare dal meccanismo di risoluzione delle problematiche.
Il contenuto centrale della proposta è racchiuso nell’”Articolo 55, comma 3, punto h”, in relazione al “Punto c, comma 4, articolo 4 della Risoluzione 254/2025/QH15”, che disciplina il meccanismo di assegnazione e concessione in locazione di terreni senza asta o gara d’appalto per progetti energetici in aree con condizioni socio-economiche particolarmente difficili. Il progetto di legge prevede inoltre che l’intera area del progetto debba essere situata in una zona con condizioni particolarmente difficili.
Secondo i delegati, il requisito dell’”intera area” potrebbe squalificare un progetto semplicemente perché una linea di collegamento, una sottostazione o un componente di connessione si trova al di fuori dell’area ammissibile. Questa difficoltà è ancora più evidente per i progetti con costruzioni in più comuni o che combinano aree terrestri e marittime.
Sulla base dell’esperienza della provincia di Vinh Long, il Comitato popolare provinciale ha presentato raccomandazioni ai ministeri e alle agenzie centrali per ottenere indicazioni sull’applicazione della Risoluzione 254 ai progetti che si estendono su più aree e a quelli che utilizzano contemporaneamente terra e mare. I rappresentanti hanno proposto di emendare l’articolo 55 per considerare i terreni destinati agli impianti principali di produzione di energia o alle infrastrutture essenziali del progetto. Il fatto che un progetto abbia componenti al di fuori dell’area designata o in mare non dovrebbe automaticamente invalidare i criteri di ammissibilità per l’assegnazione dei terreni. La legge dovrebbe affidare al Governo il compito di specificare e definire chiaramente le componenti ammissibili, stabilendo che “devono essere incluse nei documenti di pianificazione e di progetto approvati; avere una relazione diretta e indispensabile con gli impianti di produzione di energia; e la superficie del terreno deve essere limitata in base alle effettive esigenze valutate”.
Allo stesso tempo, è necessario definire chiaramente le condizioni di applicazione, considerando solo la superficie di terreno che soddisfa i criteri, in modo che l’intero progetto o appezzamenti di terreno in altre aree non beneficino automaticamente di questo meccanismo. Sono necessarie normative rigorose per prevenire abusi delle politiche fondiarie.
Definire chiaramente l’assegnazione dei terreni, selezionare gli investitori e assegnare le aree marine.
Il delegato ha proposto di aggiungere una disposizione all’articolo 57 per chiarire che il meccanismo senza asta né gara previsto dall’articolo 55 costituisce un’eccezione ai sensi del diritto fondiario e non sostituisce automaticamente le procedure di approvazione o di selezione degli investitori richieste dal diritto degli investimenti, dal diritto dell’energia elettrica, dal diritto delle gare d’appalto o da leggi specializzate.
Per i progetti che coinvolgono sia aree terrestri che marine, le procedure per l’assegnazione delle aree marine devono continuare ad essere attuate in conformità con la legge sulle risorse marine e insulari e sull’ambiente. Il rappresentante ha inoltre proposto di aggiungere al comma 6 dell’articolo 18 la responsabilità del Comitato popolare provinciale di fungere da punto di riferimento per il coordinamento, il monitoraggio dei registri fondiari e la condivisione delle informazioni tra gli enti. Tale meccanismo di coordinamento non modifica il potere decisionale degli enti specializzati.
Tutelare il fascicolo in corso e far rispettare le responsabilità dell’investitore.
L’articolo 108, comma 3, punto b) del progetto di legge propone di abrogare l’articolo 4 della Risoluzione 254, mantenendo però alcune altre disposizioni; il meccanismo di cui al punto c, comma 4, articolo 4, relativo ai progetti energetici in aree particolarmente difficili, non è incluso nell’elenco delle disposizioni mantenute. Pertanto, questa è un’importante ragione giuridica per proporre la codificazione del meccanismo nell’articolo 55 e definire chiaramente la gestione dei progetti e dei dossier in corso.
Per evitare di dover rifare le domande pendenti all’entrata in vigore della nuova legge, i delegati hanno proposto di aggiungere una disposizione transitoria all’articolo 109. Di conseguenza, i progetti che rientrano nel meccanismo specificato al punto c, comma 4, dell’articolo 4 della Risoluzione 254/2025/QH15 e che hanno soddisfatto pienamente le condizioni previste prima dell’entrata in vigore della nuova legge, continueranno ad essere trattati secondo le disposizioni transitorie della legge. Tale transizione non sostituisce le procedure relative a investimenti, selezione degli investitori, pianificazione, ambiente, difesa nazionale, sicurezza e condizioni speciali.
I delegati hanno sottolineato che il passaggio a procedure semplificate non implica l’esenzione dagli obblighi relativi all’avanzamento dei lavori, ai depositi, alla tutela ambientale, alla difesa e alla sicurezza nazionale, o ad altre condizioni previste dalla legge. La rimozione degli ostacoli deve essere accompagnata da una valutazione della capacità, dell’andamento dei lavori e della responsabilità di ciascun investitore; i progetti in ritardo devono essere gestiti in conformità con le normative vigenti.
I delegati hanno suggerito che gli articoli 55, 57, 18 e 109 debbano essere rivisti in modo esaustivo. La legge fondiaria regolerà le aree terrestri; l’uso delle aree marine continuerà ad essere disciplinato da leggi specifiche sul mare. Gli enti devono coordinarsi in materia di documentazione, confini e progressi, ma tale coordinamento non deve alterare l’autonomia decisionale di ciascun ente.
Una regolamentazione così chiara e flessibile creerà un quadro giuridico che consentirà ai progetti di energia rinnovabile ammissibili di completare rapidamente le procedure, attrarre capitali privati nella produzione e, al contempo, garantire il controllo dello Stato sulla pianificazione, l’ambiente, l’interesse pubblico e la sicurezza nazionale.
NIDO DI RONDINE





