Se affitti camere per ospiti o appartamenti per ferie in provincia di Bolzano da almeno due anni, la Provincia ti copre a fondo perduto il 30% o il 50% dei lavori, delle attrezzature e degli arredi dei locali riservati agli ospiti, fino a 40.000 euro per richiedente nell’arco di cinque anni, e la stessa percentuale su consulenza e formazione, fino a 5.000 euro per domanda. I criteri sono quelli della deliberazione della Giunta provinciale 7 agosto 2026, n. 652, che si applicano alle domande presentate da quella data: sportello permanente, istruttoria in ordine cronologico, domanda via PEC prima di avviare l’investimento.
Il numero del titolo va letto con due avvertenze che nella scheda del catalogo non trovi. La prima: la percentuale la decide la zona in cui sta l’esercizio, e la città di Bolzano è esclusa insieme alle zone turistiche fortemente sviluppate, da Merano alla Val Gardena. La seconda: il tetto che morde davvero non sono i 40.000 euro, sono i 5.000 euro a camera e i 10.000 euro ad appartamento previsti per i lavori. Con quattro camere e 60.000 euro di lavori in zona poco sviluppata il 50% farebbe 30.000 euro, ma il contributo si ferma a 20.000. Più sotto trovi i conti su più scenari, le spese escluse, i vincoli quinquennali e la classificazione a tre soli senza la quale il contributo non viene liquidato.
In sintesi, il contributo per affittacamere e affittappartamenti in Alto Adige in 30 secondi
- Cosa è: Contributo in conto capitale (a fondo perduto) della Provincia autonoma di Bolzano per lavori, attrezzature e arredi dei locali a uso esclusivo degli ospiti, e per consulenza, formazione e diffusione di conoscenze. Base giuridica: legge provinciale 8/1993 e DGP 652/2026, in regime de minimis.
- Per chi: Imprese individuali e società che affittano camere per ospiti e appartamenti per ferie ai sensi della legge provinciale 12/1995 (non più di otto camere o cinque appartamenti per comune), iscritte alla Camera di commercio di Bolzano, con l’attività da almeno due anni. Esclusi gli esercizi nella città di Bolzano e nelle zone turistiche fortemente sviluppate, e chi esercita anche attività ricettiva come esercizio pubblico o agriturismo.
- Quanto: 30% della spesa ammessa nelle zone turisticamente sviluppate, 50% in quelle poco sviluppate. Investimenti: spesa minima 2.000 euro, tetto di 40.000 euro per richiedente in cinque anni, con 5.000 euro a camera, 10.000 euro ad appartamento, 10.000 euro per i locali comuni e 10.000 euro per la trasformazione di camere in appartamenti. Consulenza e formazione: spesa da 1.000 a 10.000 euro per domanda, cioè contributo fino a 3.000 o 5.000 euro. Una domanda per categoria ogni tre anni solari.
- Quando: Criteri in vigore per le domande presentate dal 7 agosto 2026. Sportello permanente a ordine cronologico, senza data di chiusura nell’atto (il catalogo incentivi.gov.it indica il 31 dicembre 2028). La domanda va inviata PRIMA dell’avvio dell’investimento.
- Come: PEC a [email protected] con i moduli scaricati da myCIVIS, allegati in PDF (massimo 20 MB), marca da bollo da 16 euro, firma digitale oppure scansione con documento d’identità.
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30% o 50%Contributo sulla spesa ammessa, secondo la zona
40.000€Tetto per richiedente in cinque anni (investimenti)
117.600€Stanziamento stimato per anno, bilancio 2026/2028
| Parametro | Dettaglio |
|---|---|
| Ente erogatore | Provincia autonoma di Bolzano, Area funzionale Turismo |
| Forma di aiuto | Contributo in conto capitale (fondo perduto) |
| Regime di aiuto | De minimis, Reg. (UE) 2023/2831: massimo 300.000€ di aiuti de minimis per impresa unica nell’arco di tre anni, su base mobile |
| Percentuale | 30% nelle zone turisticamente sviluppate, 50% nelle zone turisticamente poco sviluppate (elenchi della DGP 375/2018) |
| Spesa minima ammessa | 2.000€ (investimenti); 1.000€ (consulenza e formazione) |
| Contributo massimo | 40.000€ per richiedente in cinque anni (investimenti, con 5.000€ a camera e 10.000€ ad appartamento); 5.000€ per domanda (consulenza e formazione, spesa massima 10.000€) |
| Frequenza delle domande | Una domanda per gli investimenti e una per consulenza e formazione ogni tre anni solari |
| Stanziamento | 117.600€ l’anno, stima a valere sul bilancio provinciale 2026/2028; se i fondi non bastano le domande sono rigettate d’ufficio |
| Criteri in vigore | Domande presentate dal 7 agosto 2026 (DGP 652/2026, che revoca la DGP 608/2024) |
| Chiusura | Nessuna data nell’atto: sportello permanente a ordine cronologico. Il catalogo incentivi.gov.it indica il 31 dicembre 2028 |
| Dimensione (classificazione del catalogo) | Microimpresa, piccola impresa; nessun requisito dimensionale nell’atto |
| Codice ATECO (classificazione del catalogo) | ATECO 2025 55.20; nessun requisito ATECO nell’atto |
| Territorio | Provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige/Südtirol), esclusi la città di Bolzano e le zone turistiche fortemente sviluppate |
| Riferimento normativo | L.P. 6 aprile 1993, n. 8; L.P. 11 maggio 1995, n. 12 (definizione di affittacamere); L.P. 13 luglio 2026, n. 7, art. 27 (requisito dei due anni); DGP 24 aprile 2018, n. 375 (zone turistiche); DGP 7 agosto 2026, n. 652 (criteri, BUR n. 33 del 13 agosto 2026); Reg. (UE) 2023/2831 (de minimis) |
Cos’è il contributo per affittacamere e affittappartamenti e come funziona
La misura non nasce nel 2026. La legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8 («Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti») finanzia da allora chi affitta camere per ospiti e appartamenti per ferie in Alto Adige, e i criteri applicativi vengono riscritti dalla Giunta ogni volta che la legge cambia. È successo quest’estate: la legge provinciale 13 luglio 2026, n. 7 (art. 27) ha esteso a tutti i contributi il requisito dei due anni di attività, che prima valeva solo per gli interventi strutturali, mentre arredi e interventi obbligatori per legge si potevano chiedere già dalla denuncia di inizio attività. La Giunta ha quindi approvato la deliberazione 7 agosto 2026, n. 652, con l’allegato A dei criteri, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 13 agosto 2026, che revoca la DGP 608/2024 e vale per le domande presentate dal 7 agosto 2026. Tutti gli articoli citati in questa guida senza altra indicazione sono dell’allegato A.
Il contributo è in conto capitale, quindi non si restituisce, ma si porta dietro obblighi quinquennali: la destinazione dell’azienda resta vincolata per cinque anni dalla fine dei lavori, i beni agevolati non si possono vendere né affittare per cinque anni dall’acquisto, l’attività va proseguita in provincia. La gestione è dell’Area funzionale Turismo della Provincia, in via Garibaldi 14 a Bolzano, che istruisce le domande nell’ordine in cui arrivano (art. 9).
Le categorie di intervento sono due, con moduli e tetti distinti:
- Investimenti aziendali (art. 4): lavori, acquisto di attrezzature e arredi per i locali a esclusivo utilizzo degli ospiti, locali comuni, trasformazione di camere in appartamenti.
- Consulenza, formazione e diffusione di conoscenze (art. 6): servizi legati all’attività di affittacamere, con spesa massima di 10.000 euro per domanda.
Per ciascuna categoria si può presentare una sola domanda ogni tre anni solari (art. 8 c. 2). Tradotto: lavori e arredi vanno messi insieme nella stessa domanda, perché quella successiva per gli investimenti la puoi presentare solo tre anni dopo, e il tetto dei 40.000 euro si calcola comunque su cinque anni.
Requisiti per accedere al contributo
Requisiti soggettivi: chi può fare domanda
Possono presentare domanda le imprese individuali e le società che affittano camere per ospiti e appartamenti per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e che sono iscritte alla Camera di commercio di Bolzano (art. 2 c. 1). La legge del 1995 definisce l’affittacamere come chi offre alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti per comune: è questo il perimetro della misura, non la dimensione d’impresa. La delibera non pone infatti alcun requisito dimensionale; il catalogo incentivi.gov.it la classifica come rivolta a microimprese e piccole imprese, ma è una classificazione dell’indice, non un requisito dell’atto.
Restano fuori, per espressa esclusione dell’art. 2 c. 3, i soggetti che oltre all’affittacamere esercitano anche attività ricettiva come esercizio pubblico (legge provinciale 58/1988) oppure agriturismo (legge provinciale 7/2008). Chi ha un maso con camere in agriturismo non rientra qui: la legge di riferimento è un’altra.
Requisiti territoriali: dove deve trovarsi l’esercizio
L’esercizio deve trovarsi in provincia di Bolzano, ma non ovunque. L’art. 2 c. 4 esclude gli esercizi situati nella città di Bolzano e nelle zone turistiche fortemente sviluppate individuate dalla DGP 24 aprile 2018, n. 375 (allegato A, punto 7.3). Nell’elenco stanno, tra le altre, S. Cassiano e La Villa in Badia, Bressanone centro, S. Giuseppe al Lago a Caldaro, Alpe di Siusi e Castelrotto, Colfosco, Corvara e Pescosta, Dobbiaco centro, Lana, S. Vigilio di Marebbe, Merano, Naturno, Ortisei, S. Candido centro, S. Cristina, Sorgente a S. Martino in Passiria, Scena, Selva di Val Gardena, S. Giuseppe e Alpe di Sesto, Solda, Tirolo e S. Giovanni in Valle Aurina. La stessa delibera del 2018 decide anche la percentuale: 30% nelle zone turisticamente sviluppate, 50% in quelle poco sviluppate (elenco al punto 7.2).
| Dove si trova l’esercizio | Esito | Fonte |
|---|---|---|
| Città di Bolzano | Escluso dal contributo | Allegato A, art. 2 c. 4 |
| Zona turistica fortemente sviluppata (punto 7.3 dell’allegato A alla DGP 375/2018) | Escluso, salvo subentro nell’impresa familiare con legale rappresentante fino a 40 anni e nessun contributo della L.P. 8/1993 negli ultimi dieci anni | Allegato A, art. 2 c. 4 e c. 2 |
| Zona turisticamente sviluppata (tutte le altre) | Ammesso, contributo del 30% della spesa ammessa | Allegato A, art. 7 c. 1 lett. a |
| Zona turisticamente poco sviluppata (punto 7.2 dell’allegato A alla DGP 375/2018) | Ammesso, contributo del 50% della spesa ammessa | Allegato A, art. 7 c. 1 lett. b |
Consiglio operativo. L’elenco delle zone poco sviluppate al 50% è lungo, è fatto di frazioni e zone subcomunali, e la delibera del 2018 va letta con le sue modifiche successive: non dedurre la percentuale dal nome del comune. Prima di fare i conti, controlla la tua zona sul testo vigente della DGP 375/2018 nel LexBrowser della Provincia oppure chiedilo per iscritto all’Area funzionale Turismo, così la risposta resta agli atti.
Requisiti legati all’attività: i due anni e la polizza
L’attività di affittacamere o affittappartamenti deve essere esercitata da almeno due anni prima della data di presentazione della domanda (art. 2 c. 1, in attuazione dell’art. 2 della L.P. 8/1993 come sostituito dalla L.P. 7/2026). Chi ha aperto da meno di due anni non può chiedere nulla, nemmeno gli arredi, che con i criteri precedenti erano finanziabili dalla denuncia di inizio attività: è il cambiamento più concreto della delibera 652.
Il richiedente deve inoltre aver adempiuto, qualora gli si applichi, all’obbligo dell’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, cioè la polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali (art. 10 c. 4): alla domanda va allegata copia della polizza (art. 8 c. 1).
Attenzione. La domanda deve essere inviata prima dell’avvio dell’investimento. Per «avvio» si intende la presentazione della dichiarazione di inizio lavori al Comune oppure il primo impegno vincolante ad acquistare beni o servizi. I documenti di spesa emessi prima della PEC, fatture di acconto comprese, sono esclusi dal contributo; per la consulenza e la formazione un documento emesso prima della domanda esclude l’intera iniziativa.
Codici ATECO: la delibera non li chiede
La delibera non fissa codici ATECO. Il requisito è esercitare l’attività di affittacamere o affittappartamenti per ferie ai sensi della legge provinciale 12/1995, da almeno due anni e con iscrizione alla Camera di commercio di Bolzano. Il catalogo incentivi.gov.it associa la misura, a fini di classificazione, al codice ATECO 2025 55.20 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni), ma in istruttoria conta l’attività svolta, non il codice in visura. Non serve quindi alcuna variazione ATECO per entrare nella misura, e chi è codificato come campeggio o altro alloggio non vi rientra per questo: rientra solo se affitta camere o appartamenti ai sensi della legge del 1995.
Quanto si ottiene: percentuali, tetti ed esempi di calcolo
Il contributo è del 30% o del 50% della spesa ammessa, che viene arrotondata ai 500 euro inferiori per gli investimenti e ai 100 euro inferiori per consulenza e formazione (art. 7). Per gli investimenti la spesa minima è di 2.000 euro (art. 5 c. 5) e il contributo non può superare 40.000 euro per richiedente nell’arco di un quinquennio, nel rispetto dei limiti per unità dell’art. 4 c. 2: 5.000 euro a camera e 10.000 euro ad appartamento per ristrutturazione, ammodernamento e restauro; 10.000 euro per costruzione, ampliamento e ammodernamento dei locali comuni; 10.000 euro per la trasformazione di camere in appartamenti. Per consulenza e formazione la spesa ammessa va da 1.000 a 10.000 euro per domanda, con un massimo di 900 euro per giornata comprensivo di viaggio, vitto e alloggio (art. 6).
Investimenti aziendali
Lavori, attrezzature e arredi dei locali a uso esclusivo degli ospiti, locali comuni, trasformazione di camere in appartamenti. Contributo del 30% o 50% della spesa, fino a 40.000€ per richiedente in cinque anni (5.000€ a camera, 10.000€ ad appartamento). Spesa minima 2.000€. Modulistica dedicata con domanda e allegato A.
Consulenza, formazione e diffusione di conoscenze
Servizi legati all’attività di affittacamere. Spesa minima 1.000€, spesa massima ammessa 10.000€ per domanda e 900€ per giornata (viaggio, vitto e alloggio compresi): contributo massimo 3.000€ nelle zone turisticamente sviluppate o 5.000€ in quelle poco sviluppate. Esclusi i costi di gestione corrente (consulenze amministrative, fiscali, legali, pubblicità). Modulistica separata per domanda e liquidazione.
I tetti per unità cambiano il risultato più della percentuale. Li abbiamo applicati a sette situazioni tipiche, con la spesa già arrotondata:
| Scenario | Spesa ammessa | Zona e percentuale | Il conto | Contributo |
|---|---|---|---|---|
| 8 camere, ristrutturazione | 80.000€ | Poco sviluppata, 50% | 40.000€, pari a 8 × 5.000€ | 40.000€ (tetto pieno) |
| 8 camere, ristrutturazione | 80.000€ | Sviluppata, 30% | 24.000€, sotto il tetto per camera | 24.000€ |
| 4 camere, ristrutturazione | 60.000€ | Poco sviluppata, 50% | 30.000€, ma il tetto è 4 × 5.000€ | 20.000€ |
| 3 appartamenti, ristrutturazione | 60.000€ | Poco sviluppata, 50% | 30.000€, entro 3 × 10.000€ | 30.000€ |
| 3 appartamenti, ristrutturazione | 60.000€ | Sviluppata, 30% | 18.000€ | 18.000€ |
| Consulenza o formazione, spesa massima | 10.000€ | 30% oppure 50% | 3.000€ oppure 5.000€ | 3.000€ o 5.000€ |
| Investimento minimo | 2.000€ | 30% oppure 50% | 600€ oppure 1.000€ | 600€ o 1.000€ |
Due conseguenze pratiche. Con tre camere il tetto vale 15.000 euro, con quattro 20.000: per una struttura di quella taglia il contributo reale sta lì, non a 40.000. E per arrivare a 40.000 euro al 30% servono circa 133.500 euro di spesa ammessa, oltre a un numero di unità sufficiente a reggere il tetto (otto camere, nell’esempio in tabella): è da questo calcolo che nasce il «134.000» che leggi nel catalogo, non da un tetto di spesa scritto nell’atto. La copertura è stimata dalla delibera in 117.600 euro l’anno sul bilancio provinciale 2026/2028, senza impegno di spesa: se i fondi non bastano le domande sono rigettate d’ufficio (art. 14). Un conto nostro, per dare la misura: 117.600 diviso 40.000 fa meno di tre domande al tetto massimo, quindi la data della PEC pesa più di quanto suggerisca uno sportello «permanente».
Spese ammissibili ed escluse
Gli investimenti sono ammessi solo per i locali a esclusivo utilizzo degli ospiti; quelli che riguardano altri locali entrano in misura millesimale, in proporzione all’uso effettivo (art. 4 c. 1). Garage e posti auto contano come pertinenze delle camere e degli appartamenti, ma solo se stanno nello stesso edificio; i locali comuni sono ammessi solo se nello stesso edificio e a disposizione di almeno due unità abitative (art. 4 c. 2). La consulenza e la formazione devono riguardare l’attività di affittacamere: le consulenze amministrative, fiscali e legali, la pubblicità e simili sono costi di gestione corrente e restano fuori (art. 6 c. 1).
| Voce di spesa | Ammessa? | Condizione o motivo (allegato A) |
|---|---|---|
| Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e restauro di camere e appartamenti | Sì | Solo locali a uso esclusivo degli ospiti; 5.000€ a camera, 10.000€ ad appartamento (art. 4) |
| Attrezzature e arredi per i locali degli ospiti | Sì | Esclusi i locali entro il perimetro dell’abitazione del richiedente, anche se usati dagli ospiti (art. 5 c. 4) |
| Locali comuni: costruzione, ampliamento, ammodernamento | Sì | Stesso edificio, a disposizione di almeno due unità; tetto 10.000€ (art. 4 c. 2 lett. b) |
| Trasformazione di camere in appartamenti | Sì | Tetto 10.000€ (art. 4 c. 2 lett. c) |
| Garage e posti auto | Sì, con limite | Solo se nello stesso edificio delle camere o degli appartamenti (art. 4 c. 2 lett. a) |
| Consulenza, formazione, diffusione di conoscenze sull’attività | Sì | Spesa da 1.000€ a 10.000€ per domanda, massimo 900€ a giornata (art. 6) |
| Investimenti che aumentano il numero di posti letto | No | Art. 5 c. 1 |
| Manutenzione ordinaria | No | Art. 5 c. 2 |
| Oggetti decorativi e d’arte, biancheria, stoviglie, oggetti facilmente usurabili, attrezzatura minuta | No | Art. 5 c. 2 |
| Superfici esterne e relative infrastrutture | No | Art. 5 c. 3 |
| Spese sotto i 2.000€ (investimenti) o sotto i 1.000€ (consulenza) | No | Art. 5 c. 5; art. 6 c. 2 |
| Acquisti e servizi fra coniugi, parenti in linea retta entro il terzo grado, imprese associate o collegate, società e propri soci, dipendenti o amministratori | No | Art. 5 c. 6 |
| Consulenze amministrative, fiscali, legali, pubblicità | No | Costi di gestione corrente (art. 6 c. 1) |
Attenzione. Il contributo sugli investimenti viene liquidato solo se, concluso l’investimento, l’esercizio raggiunge una classificazione di almeno tre soli (art. 4 c. 3). Lo dichiari già nel modulo di domanda. Se la tua struttura è a due soli, il progetto va costruito in modo da arrivare al terzo, altrimenti il decreto di concessione resta sulla carta.
Consiglio operativo. L’ufficio, nelle domande frequenti del servizio myCIVIS, chiede che il CUP (Codice Unico di Progetto) sia riportato su tutte le fatture oggetto della richiesta: concordalo con i fornitori prima dell’emissione, perché correggere una fattura elettronica già trasmessa è più complicato che scriverlo nell’ordine. Il modulo di liquidazione aggiunge che le fatture devono essere emesse dopo l’inoltro della domanda, pagate con bonifico o assegno, senza compensazioni, e vanno prodotte in XML e PDF scaricati dal Sistema di Interscambio. Sull’IVA l’atto tace: se non la recuperi, chiedi all’Area per iscritto se entra nella spesa ammessa prima di metterla nel conto.
Come presentare domanda: la procedura passo per passo
Passo 1: verifica i requisiti e scegli la categoria di intervento
Controlla i due anni di attività, l’iscrizione alla Camera di commercio di Bolzano, la zona dell’esercizio (esclusa la città di Bolzano e le zone fortemente sviluppate) e la fattibilità dei tre soli dopo i lavori. Poi individua la categoria: investimenti (art. 4) oppure consulenza, formazione e diffusione di conoscenze (art. 6). Le domande sono separate e ognuna vale per tre anni solari, quindi in quella per gli investimenti conviene mettere tutto quello che prevedi di fare.
Passo 2: prepara la documentazione
I moduli si scaricano dalla scheda del servizio 1663 «Contributi per affittacamere ed affittappartamenti per ferie» su myCIVIS:
- Per gli investimenti: domanda di contributo affittappartamenti e allegato A (la dichiarazione d’impegno del proprietario, quando l’immobile non è tuo), una relazione illustrativa e la documentazione richiesta dal modulo.
- Per consulenza, formazione e diffusione di conoscenze: il modulo di domanda specifico.
- Per tutti: copia della polizza contro calamità naturali ed eventi catastrofali, se l’obbligo ti si applica; marca da bollo da 16 euro, anche in forma virtuale, con data anteriore alla firma digitale; il modulo di dichiarazione del titolare effettivo, che myCIVIS elenca per tutti ma è redatto per il legale rappresentante delle società (se sei un’impresa individuale, verifica con l’ufficio se devi comunque allegarlo).
Gli allegati devono essere in PDF, con un peso massimo di 20 MB. La firma può essere digitale oppure puoi scansionare la domanda firmata allegando copia di un documento d’identità valido.
Passo 3: invia la domanda via PEC
La domanda va all’Area funzionale Turismo via PEC, all’indirizzo [email protected]. Le domande spedite per posta vengono restituite al mittente e solo la data della PEC ha valore legale: è quella che prova che l’investimento non era ancora avviato. La data di inizio che indichi nel modulo deve essere successiva alla presentazione.
Passo 4: attendi la verifica e integra se richiesto
L’ufficio istruisce le domande nell’ordine in cui sono arrivate (art. 9) e ti invia una comunicazione di avvenuta ricezione, con l’eventuale richiesta di documentazione integrativa. Né la delibera né la scheda myCIVIS indicano un termine per la concessione: i tempi di istruttoria non sono pubblicati e non li stimiamo. Se lo stanziamento è esaurito la domanda viene rigettata d’ufficio (art. 14).
Consiglio operativo. Conserva la ricevuta PEC di invio e ogni comunicazione successiva. La domanda blocca la data ma non il decreto: puoi iniziare i lavori dopo la PEC senza attendere la concessione, a tuo rischio, e devi concluderli entro un massimo di tre anni compreso quello di presentazione, cioè entro il 31 dicembre del terzo anno.
Dopo la domanda: avvio dei lavori, liquidazione e vincoli
L’atto chiede solo che la domanda preceda l’avvio. Dopo la PEC puoi partire, con il rischio che la domanda venga respinta o che i fondi finiscano prima del tuo turno. Chiusi i lavori, presenti la domanda di liquidazione con il modulo della tua categoria (liquidazione contributo affittappartamenti per gli investimenti, liquidazione consulenza e formazione per l’altra), corredata di una dichiarazione sostitutiva sulla regolare esecuzione dell’investimento e sulla mancata fruizione di altre agevolazioni pubbliche per gli stessi interventi nei cinque anni precedenti, degli originali delle fatture quietanzate, delle note onorarie o dei contratti di leasing; la regolare esecuzione può essere documentata anche con un verbale di sopralluogo e collaudo del direttore dei lavori o di un altro tecnico qualificato (art. 11 c. 2).
Il termine è la fine dell’anno successivo al provvedimento di imputazione della spesa, che la scheda myCIVIS traduce nel 31 dicembre dell’anno successivo alla concessione. Scaduto il termine senza rendicontazione per causa imputabile al beneficiario, il contributo è revocato; per gravi e motivate ragioni puoi chiedere una proroga fino a un ulteriore anno, dopo la quale la revoca è automatica (art. 11 c. 1). L’erogazione avviene, secondo le domande frequenti dell’ufficio, di norma entro 60 giorni dalla richiesta di liquidazione: è una prassi dichiarata, non un termine scritto nell’atto.
Se la spesa documentata è inferiore a quella ammessa, il contributo viene ridotto in proporzione e ricalcolato; se non raggiunge nemmeno il 70% della spesa ammessa, viene liquidato lo stesso, ma per quattro anni dalla concessione non potrai presentare altre domande per investimenti (art. 11 c. 4). Per i beni in leasing il mancato riscatto revoca l’intero contributo (art. 11 c. 3).
| Impegno | Durata | Se non lo rispetti | Fonte |
|---|---|---|---|
| Non mutare la destinazione dell’azienda | Cinque anni dalla fine dei lavori o dall’ultima fattura ammessa | Revoca del contributo | Allegato A, art. 10 c. 1 |
| Non vendere, affittare o dare in comodato i beni agevolati | Cinque anni dall’acquisto | Revoca, salvo cessione dell’intera azienda a coniuge, parenti entro il terzo grado o affini in linea retta che continuano a usare i beni, oppure grave malattia o infortunio | Allegato A, art. 10 c. 1 |
| Proseguire l’attività in provincia di Bolzano | Cinque anni | Revoca | L.P. 8/1993, art. 7; modulo di domanda |
| Disporre dell’immobile per l’intera durata del vincolo, o allegare la dichiarazione d’impegno del proprietario | Per tutto il vincolo | Va dimostrato già in domanda | Allegato A, art. 10 c. 2 |
| Raggiungere la classificazione di almeno tre soli | Alla conclusione dell’investimento | Contributo non liquidato | Allegato A, art. 4 c. 3 |
| Rendicontare almeno il 70% della spesa ammessa | Alla liquidazione | Stop a nuove domande per investimenti per quattro anni | Allegato A, art. 11 c. 4 |
| Riscattare i beni in leasing | A fine contratto | Revoca dell’intero contributo | Allegato A, art. 11 c. 3 |
| Mettere a disposizione dell’Area la documentazione per le verifiche e conservare gli originali cartacei | Dieci anni per gli originali | Revoca | Allegato A, art. 10 c. 3; modulo di liquidazione |
I controlli non sono un’ipotesi: l’Area verifica a campione almeno l’8% degli interventi liquidati ogni anno, più tutti i casi che ritiene dubbi, con sopralluogo o richiesta di documenti (art. 13). Se tra la domanda e la liquidazione l’azienda passa a un familiare nei termini dell’art. 10, il contributo viene liquidato al subentrante che abbia i requisiti e si assuma gli obblighi (art. 11 c. 5).
Cumulabilità e regime de minimis
I contributi sono concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 (art. 1 c. 2): è il tetto di aiuti pubblici che una stessa impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni, calcolati a ritroso da ogni nuova concessione, oggi 300.000 euro. Per un affittacamere il plafond non è quasi mai il problema; il problema è dichiararlo bene, perché nel modulo firmi una dichiarazione sostitutiva sugli aiuti de minimis già ricevuti dall’impresa unica, comprese le società collegate. Prima di firmarla, scarica la visura aiuti dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, dove le amministrazioni registrano gli aiuti che concedono, quelli provinciali compresi. Come si contano i tre anni e cosa è l’impresa unica lo spieghiamo nella guida ai contributi a fondo perduto, nella parte sul regime de minimis e la cumulabilità.
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi ammissibili (art. 3) e non può essere concesso se per le stesse opere è stata ottenuta un’altra agevolazione pubblica nei cinque anni precedenti (L.P. 8/1993, art. 5 c. 2): lo dichiari nella domanda e lo ridichiari nella richiesta di liquidazione. Non si cumula, quindi, nemmeno con un credito d’imposta o un altro bando sulle medesime fatture; su costi diversi la delibera non pone divieti, entro il plafond de minimis.
Se invece la tua struttura sta fuori dall’Alto Adige, o l’attività è un’altra, tra le misure regionali a fondo perduto aperte in questo periodo ci sono i contributi per esercizi di vicinato in Valle d’Aosta 2026 e il fondo perduto per professionisti in Friuli Venezia Giulia 2026.
Errori comuni che fanno respingere o revocare il contributo
- Avviare l’investimento prima della PEC. Dichiarazione di inizio lavori al Comune, contratto o ordine vincolante firmati prima della domanda rendono la richiesta inammissibile. Anche una fattura di acconto emessa prima esce dal contributo, e nella consulenza fa cadere l’intera iniziativa.
- Non avere i due anni di attività alla data della domanda. Dal 2026 vale per tutti i contributi, arredi compresi.
- Presentare domanda da un esercizio nella città di Bolzano o in una zona fortemente sviluppata. È un’esclusione dell’art. 2 c. 4, con la sola eccezione del subentro nell’impresa familiare.
- Inserire spese che l’art. 5 esclude. Posti letto in più, manutenzione ordinaria, biancheria, stoviglie, arredi per locali dentro l’abitazione del titolare, acquisti da parenti o società collegate.
- Trascurare i tre soli. Senza la classificazione dopo i lavori il contributo concesso non viene liquidato.
- Fatture senza CUP, pagate in contanti o compensate. L’ufficio chiede il CUP su tutte le fatture e il pagamento con bonifico o assegno, senza compensazioni.
- Chiedere la liquidazione in ritardo. Oltre la fine dell’anno successivo al provvedimento, senza proroga motivata, il contributo è revocato.
- Rendicontare meno del 70% della spesa ammessa. Il contributo arriva ridotto, ma per quattro anni non puoi presentare altre domande per investimenti.
- Vendere, affittare o dare in comodato i beni agevolati prima dei cinque anni. Revoca, salvo i casi di cessione familiare dell’intera azienda o di grave malattia.
- Sbagliare la forma. Allegati non in PDF o sopra i 20 MB, marca da bollo mancante o datata dopo la firma digitale, domanda spedita per posta cartacea (che viene restituita al mittente): nel migliore dei casi una richiesta di integrazione, nel peggiore una domanda senza data certa mentre i lavori aspettano.
Domande frequenti (FAQ)
Chi può presentare domanda per i contributi affittacamere in provincia di Bolzano?
Le imprese individuali e le società che affittano camere per ospiti e appartamenti per ferie ai sensi della legge provinciale 12/1995, iscritte alla Camera di commercio di Bolzano, con l’attività esercitata da almeno due anni prima della domanda. Sono esclusi gli esercizi nella città di Bolzano e nelle zone turistiche fortemente sviluppate della DGP 375/2018, e i soggetti che esercitano anche attività ricettiva come esercizio pubblico o agriturismo. Non c’è un requisito di dimensione d’impresa.
Qual è l’importo massimo del contributo?
Per gli investimenti, 40.000 euro per richiedente nell’arco di cinque anni, con 5.000 euro a camera e 10.000 euro ad appartamento per i lavori, 10.000 euro per i locali comuni e 10.000 euro per la trasformazione di camere in appartamenti. Per consulenza e formazione, 5.000 euro per domanda (spesa massima 10.000 euro al 50%; 3.000 euro al 30%). La spesa minima ammessa è 2.000 euro per gli investimenti e 1.000 euro per consulenza e formazione.
Il tetto di 40.000 euro comprende anche consulenza e formazione?
L’atto non lo dice. Il tetto dei 40.000 euro sta nell’art. 4, che riguarda gli investimenti; la consulenza ha un tetto di spesa proprio nell’art. 6. I due limiti sono scritti separatamente e la delibera non chiarisce se si sommano: prima di programmare entrambe le domande chiedilo per iscritto all’Area funzionale Turismo.
Quanto è lo stanziamento della misura?
La delibera stima gli oneri in 117.600 euro l’anno a valere sul bilancio provinciale 2026/2028, nei limiti degli stanziamenti disponibili e senza impegno di spesa. Se i fondi non bastano le domande sono rigettate d’ufficio, in ordine di arrivo.
Entro quando si può presentare la domanda?
Non c’è una scadenza nell’atto: lo sportello è permanente e le domande si istruiscono in ordine cronologico. I criteri della DGP 652/2026 si applicano alle domande presentate dal 7 agosto 2026; il catalogo incentivi.gov.it indica come chiusura il 31 dicembre 2028, che coincide con l’orizzonte del bilancio 2026/2028 su cui è stimata la copertura. La domanda va comunque inviata prima dell’avvio dell’investimento.
Come si presenta la domanda?
Via PEC all’indirizzo [email protected], con i moduli del servizio 1663 di myCIVIS, allegati in PDF fino a 20 MB, marca da bollo da 16 euro e firma digitale oppure scansione con documento d’identità. La posta cartacea viene restituita al mittente.
Il mio esercizio è nel comune di Bolzano, a Merano o in Val Gardena: rientro?
No. La città di Bolzano e le zone turistiche fortemente sviluppate della DGP 375/2018 (Merano, Ortisei, S. Cristina e Selva di Val Gardena, S. Cassiano, La Villa, Colfosco e Corvara in Alta Badia, l’Alpe di Siusi con Castelrotto e le altre elencate al punto 7.3) sono escluse dall’art. 2 c. 4. L’unica eccezione è il subentro nell’impresa familiare, se il legale rappresentante non ha superato i 40 anni e l’esercizio non ha ricevuto contributi della L.P. 8/1993 negli ultimi dieci anni.
Quali spese sono ammissibili e quali no?
Ammessi i lavori, le attrezzature e gli arredi dei locali a uso esclusivo degli ospiti, i locali comuni nello stesso edificio a servizio di almeno due unità, la trasformazione di camere in appartamenti, la consulenza e la formazione sull’attività. Esclusi, tra gli altri, gli investimenti che aumentano i posti letto, la manutenzione ordinaria, biancheria, stoviglie e attrezzatura minuta, le superfici esterne, gli arredi per locali dentro l’abitazione del richiedente e gli acquisti da parenti o società collegate: l’elenco completo, con l’articolo di riferimento, è nella tabella della sezione sulle spese.
Cosa sono i «tre soli» e perché contano?
È la classificazione di qualità, espressa in soli, degli affittacamere e degli appartamenti per ferie. L’art. 4 c. 3 permette di liquidare il contributo sugli investimenti solo se, dopo la conclusione dell’investimento, l’esercizio raggiunge almeno tre soli: la concessione può arrivare lo stesso, i soldi no.
Il CUP deve essere riportato su tutte le fatture?
Sì, secondo le domande frequenti dell’ufficio sul servizio myCIVIS: il CUP va inserito su tutte le fatture oggetto della richiesta di contributo. La conseguenza di un’omissione non è scritta né nell’atto né nei moduli, quindi la scelta prudente è non testarla.
Entro quando viene erogato il contributo dopo la liquidazione?
Di norma entro 60 giorni dalla richiesta di liquidazione completa, secondo le domande frequenti dell’ufficio. Non è un termine fissato dalla delibera.
Entro quando va presentata la domanda di liquidazione?
Entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di imputazione della spesa (per myCIVIS, il 31 dicembre dell’anno successivo alla concessione). Per gravi e motivate ragioni si può ottenere una proroga fino a un ulteriore anno; dopo, la revoca è automatica.
Devo aspettare il decreto di concessione per iniziare i lavori?
No. L’atto chiede solo che la domanda preceda l’avvio: la data di inizio indicata nel modulo deve essere successiva alla PEC. Fino alla concessione procedi a tuo rischio, e i lavori vanno conclusi entro il 31 dicembre del terzo anno compreso quello della domanda.
Cosa si intende per «avvio» dell’investimento?
La presentazione della dichiarazione di inizio lavori al Comune, per le ristrutturazioni, oppure il primo impegno vincolante ad acquistare beni o servizi, come la firma di un contratto o di un ordine. Le fatture, acconti compresi, devono avere data successiva alla domanda.
Quali codici ATECO sono ammessi?
La delibera non fissa codici ATECO. Il requisito è l’attività di affittacamere o affittappartamenti per ferie ai sensi della legge provinciale 12/1995 da almeno due anni. Il catalogo incentivi.gov.it associa la misura, a fini di classificazione, al codice ATECO 2025 55.20.
Ho aperto da un anno: posso chiedere almeno il contributo per gli arredi?
No. Con la legge provinciale 7/2026 il requisito dei due anni vale per qualsiasi contributo della L.P. 8/1993, arredi compresi. Con i criteri precedenti (DGP 608/2024) gli arredi e gli interventi obbligatori per legge si potevano chiedere dalla denuncia di inizio attività; dal 7 agosto 2026 non più.
Il contributo è tassato e come si contabilizza?
La delibera non dice nulla su imposte, IVA e ritenute: lo abbiamo verificato sul testo pubblicato nel Bollettino, che non contiene nessuna di queste parole. Quello che l’atto fissa è la natura del contributo: conto capitale su lavori, attrezzature e arredi che entrano tra i beni ammortizzabili, oppure su spese di consulenza e formazione che sono costi d’esercizio. Sul piano contabile la prima parte segue di regola la logica del contributo legato a un bene ammortizzabile, imputato lungo la vita utile del bene, la seconda quella del contributo che concorre al reddito dell’esercizio di competenza. Quale tecnica usare in bilancio, se il contributo sconta imposte nell’anno dell’incasso o per quote, e se l’IVA sui lavori entri nella spesa ammessa, sono tre domande da chiudere con il commercialista e con l’Area prima della domanda: qui non ti diamo un numero che l’atto non contiene.
La firma digitale è accettata?
Sì. In alternativa puoi scansionare la domanda firmata a mano allegando copia di un documento d’identità valido. Se firmi digitalmente, la marca da bollo deve avere data anteriore alla firma.
Qual è il riferimento normativo della misura?
La legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, «Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti», con l’art. 2 sostituito dall’art. 27 della legge provinciale 13 luglio 2026, n. 7, e la deliberazione della Giunta provinciale 7 agosto 2026, n. 652, «Criteri per la concessione di contributi a favore di affittacamere e affittappartamenti», con l’allegato A, pubblicata nel BUR n. 33 del 13 agosto 2026. Le norme collegate (L.P. 12/1995, DGP 375/2018, regolamento de minimis) sono nella tabella riassuntiva in apertura.
Dove si trova l’ufficio competente?
L’Area funzionale Turismo della Provincia autonoma di Bolzano ha sede in via Garibaldi 14, 39100 Bolzano. Risponde al numero +39 0471 41 37 79, all’email [email protected] e alla PEC [email protected]. L’orario per il pubblico è dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00.
Esistono misure simili in altre regioni italiane?
Sì, con regole diverse territorio per territorio. Per un confronto sul meccanismo del fondo perduto a piccole imprese puoi leggere la guida al contributo fino a 24.000 euro per gli esercizi di vicinato in Valle d’Aosta e quella sul passaggio generazionale per artigiani in Sardegna 2026.
Come procedere: i prossimi passi
- Verifica di avere almeno due anni di attività come affittacamere o affittappartamenti in provincia di Bolzano, con iscrizione alla Camera di commercio di Bolzano.
- Controlla la zona dell’esercizio: se sta nella città di Bolzano o in una zona fortemente sviluppata la domanda non passa; se sta in una zona poco sviluppata il contributo sale al 50%.
- Elenca i lavori, le attrezzature e gli arredi che prevedi nei prossimi tre anni e applica i tetti per camera e per appartamento: il numero che esce è il tuo contributo reale.
- Accertati di non aver avviato nulla (nessuna dichiarazione al Comune, nessun contratto, nessun acconto fatturato) e di poter arrivare ai tre soli.
- Scarica la modulistica dal servizio 1663 di myCIVIS e prepara relazione, polizza catastrofale, allegato A se non sei proprietario, marca da bollo da 16 euro.
- Invia la domanda via PEC a [email protected], in PDF entro 20 MB, e conserva la ricevuta.
- Chiedi ai fornitori di riportare il CUP in fattura e paga solo con bonifico o assegno.
- Segna in agenda il termine di liquidazione e i cinque anni di vincolo sui beni.
Se gestisci una struttura in un’altra regione, o stai valutando più misure in parallelo, ti segnaliamo anche il FSE Toscana 2026 a fondo perduto per le strutture sanitarie private e i contributi a fondo perduto per i professionisti del Friuli Venezia Giulia, che hanno in comune con questa misura la forma di aiuto a fondo perduto.
Vuoi verificare se rientri nei requisiti e calcolare il contributo con i tetti per camera e per appartamento? Compila il form in alto alla pagina: noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo per una valutazione dedicata alla tua situazione. Se la tua struttura non è in provincia di Bolzano, nel calendario dei bandi a fondo perduto aperti nelle altre regioni trovi le misure con lo sportello attivo adesso.
Fonti: Deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 7 agosto 2026, n. 652, con allegato A, Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 13 agosto 2026; scheda del servizio 1663 sul portale myCIVIS della Provincia autonoma di Bolzano, con la modulistica di domanda e di liquidazione. Riferimento secondario: scheda del catalogo incentivi.gov.it, Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
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