Crotone, verificatore Tar su via Israele: area destinata a verde


CROTONE – Le principali contestazioni tecniche formulate dal consulente del Comune di Crotone su via Israele non sono “idonee a modificare il quadro urbanistico ricostruito”. Lo sostiene il Comitato cittadino Tufolo-Farina in una nota stampa con la quale rivela il contenuto della relazione integrativa di verificazione, depositata lo scorso 5 giugno da Concetta Fallanca, Professore Ordinario di Urbanistica dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, nominata dal Tar Calabria Verificatore nel giudizio sulla vicenda della costruzione degli alloggi popolari in via Israele. Secondo la nota diffusa dal consiglio direttivo del comitato (assistito dall’avvocato Antonello Irtuso), “questo nuovo elaborato tecnico rappresenta un ulteriore e decisivo supporto alle tesi del Comitato, che da anni difende la corretta pianificazione del quartiere e si oppone a interventi edilizi privi di coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti”.

Cosa dice la relazione integrativa

L’intervento del Verificatore si è reso necessario per rispondere, in adempimento all’ordinanza del TAR del 6 maggio 2026, alle osservazioni tecniche sollevate dal Comune di Crotone il 26 marzo, firmate dal prof. Pier Luigi Carci. Nelle pagine della relazione, l’architetto Fallanca spiega che “l’obiettivo esclusivo è verificare, sul piano tecnico-urbanistico, se tali osservazioni introducano argomenti nuovi idonei a modificare la ricostruzione della destinazione urbanistica attuale delle aree”.
La risposta a questo interrogativo, maturata all’esito del riesame, è negativa. Il verificatore del Tar ritiene che “le osservazioni del Comune non modifichino il quadro tecnico già ricostruito. Le conclusioni della relazione del 9 marzo 2026 sono pertanto confermate”.

Il parere tecnico: la destinazione urbanistica delle aree non cambia

La differenza, secondo quanto spiega nella relazione la professoressa Fallanca, risiede nel metodo di interpretazione dei documenti urbanistici. La perizia sottolinea come la classificazione di un lotto debba essere analizzata attraverso un approccio organico per stabilire senza incertezze la destinazione urbanistica delle aree. “La destinazione urbanistica di un’area – è scritto nella relazione – si ricostruisce leggendo il quadro pianificatorio nella sua interezza: PRG vigente, norme tecniche di attuazione, piano attuativo approvato e recepito, atti convenzionali e relativi elaborati”.
Di contro, la metodologia usata dal perito del Comune è proprio quella dell’estrapolazione selettiva: “Valorizzare selettivamente un singolo documento o una singola norma, estraendoli dal contesto complessivo, produce inevitabilmente una lettura parziale e tecnicamente non corretta” sostiene Concetta Fallanca. Il consulente del Tar inquadra la vicenda spiegando: “La verificazione non ha mai avuto ad oggetto la sola esistenza di volumetria residua nel comparto del Consorzio Lavoratori Montedison: questo dato non è in discussione. La domanda a cui risponde la verificazione è diversa e più specifica: le particelle 4059 e 4062, nello stato attuale degli strumenti vigenti, risultano conformate come spazi liberi a destinazione verde — così come emerge dalla lettura integrata del PRG e del piano attuativo — oppure come lotti direttamente disponibili per l’edificazione residua? La risposta, confermata anche dal riesame, è la prima”.

La questione della volumetria residua e degli spazi verdi

Un punto cruciale sollevato dalle osservazioni del Comune riguardava l’esistenza di una volumetria residua nel comparto del Consorzio Lavoratori Montedison, pari a 9.426 metri cubi. Secondo l’interpretazione di parte, questa disponibilità teorica conferirebbe una vocazione edificatoria alle due particelle in esame. Tuttavia, la relazione integrativa smonta questo passaggio logico: la volumetria residua indica soltanto quanta cubatura rimane a livello di intero comparto, ma non “stabilisce dove quella cubatura debba essere fisicamente collocata”. Tale parametro non annulla “le destinazioni funzionali già attribuite alle singole porzioni del comparto dagli elaborati attuativi recepiti nel PRG”.
Per convertire quegli spazi specifici all’edilizia servirebbe un atto formale assente tra gli elaborati, in grado di ridefinire esplicitamente l’assetto e le localizzazioni. Anche le dinamiche relative alla rinuncia al diritto di superficie risultano ininfluenti: “La destinazione urbanistica di un’area non discende dalla titolarità del suolo né dalle vicende del diritto di superficie: discende dagli strumenti di pianificazione vigenti e dagli atti attuativi ad essi correlati”. In sintesi, il documento chiarisce definitivamente l’interrogativo chiave: “le particelle 4059 e 4062, nello stato attuale degli strumenti vigenti, risultano conformate come spazi liberi a destinazione verde”.

Il Piano di Protezione Civile sulla destinazione urbanistica delle aree

A rafforzare ulteriormente questo quadro interviene anche il Piano Comunale di Protezione Civile, che individua in quelle zone l’Area di attesa A65. Sebbene il prof. Carci ne avesse contestato l’efficacia urbanisticamente conformativa, il Verificatore precisa che questo strumento non costituisce la fonte esclusiva del vincolo, ma è stato piuttosto “valorizzato come elemento di convergenza con la ricostruzione già fondata sulla disciplina urbanistico-attuativa”.

Le conclusioni del verificatore del Tar Calabria

Nelle sue conclusioni la professoressa Fallanca non lascia spazio a interpretazioni alternative: “L’intera particella 4062 e la porzione prevalente della particella 4059 presentano destinazione urbanistica a verde di quartiere”; questa configurazione rappresenta “una prescrizione di interesse collettivo a tempo indeterminato, non superabile in assenza di un atto pianificatorio espresso”; “il fondamento della verificazione resta il rapporto tra PRG vigente, artt. 18 e 19 delle NTA e prescrizioni urbanistiche del piano attuativo recepito.”


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 Giuseppe Pipita

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