Liquidità a cooperative e consorzi con prodotti di pregio, a denominazione d’origine, che necessitano di stagionatura: è la nuova possibilità garantita dalla Legge 34/2026 per la cosiddetta cartolarizzazione del magazzino.
Indirettamente questa possibilità dà respiro anche agli agricoltori e allevatori soci che possono essere, ad esempio, conferitori di latte o di uve e che molto spesso sono costretti a vestire gli scomodi panni di soci finanziatori del consorzio o della cooperativa. Come? In molti casi le uve conferite o il latte conferito sono pagati al socio solo a fine invecchiamento/stagionatura del vino o del formaggio e questo crea una necessità di liquidità nell’azienda agricola socia per affrontare la stagione successiva. Quando la cantina, il consorzio, la cooperativa attendono di vendere il prodotto stagionato o invecchiato, prima di regolare i conti con il socio conferitore, di fatto il viticoltore/allevatore sta diventando finanziatore, a tasso zero. Infatti, in bilancio si scrive, utilizzando un termine tecnico: “debiti verso soci per conferimenti”.
L’impatto finanziario sull’azienda agricola che conferisce è importante. Per acquistare gli input per andare avanti, l’azienda agricola è costretta a indebitarsi, pagando naturalmente interessi bancari. La cartolarizzazione dei magazzini di prodotti di alto valore, come vini pregiati o forme di Grana Padano o Parmigiano Reggiano o altri formaggi di pregio, che necessitano di restare in magazzino per dodici mesi e più, promette di interrompere questo cortocircuito di liquidità. La Legge 34/2026 segna un cambio di passo e apre il mercato dei capitali al settore primario.
La novità legislativa e le sue ricadute sono state spiegate da Gianni Allegretti, tributarista e presidente della Fondazione Gian Paolo Tosoni durante un incontro organizzato proprio dalla Fondazione e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova alla Fiera Millenaria di Gonzaga, lo scorso 7 settembre. L’incontro portava il titolo “L’agricoltura del terzo millennio si confronta con la grande finanza tra criticità e opportunità”.
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“In Italia – ha detto Allegretti – esiste uno stock di prodotti destinati alla stagionatura che vale decine di miliardi, eppure nel calcolo della posizione finanziaria netta dell’impresa non valeva nulla, prima di questa norma. È stata resa concreta la possibilità di creare valore da un bene fino ad oggi considerato, troppo spesso, un freno. Si genera liquidità immediata per le imprese”. Ciò naturalmente vale per la cooperativa o per il consorzio che hanno in magazzino il prodotto ma, se si genera liquidità, diventa possibile pagare i soci per i loro conferimenti.
Cosa significa “cartolarizzazione del magazzino” e come tecnicamente è possibile arrivare al risultato? L’articolo 8 della Legge 34 del 2026 poggia su un’altra Legge (130/1999) che, storicamente, è stata lo strumento con cui le banche smobilizzavano i propri crediti.
Cartolarizzazione del magazzino significa, in parole semplici, prendere il valore del magazzino reale e trasformarlo in titoli finanziari (carta quindi), accettati dai mercati. Così, le forme di formaggio o le bottiglie non si muovono dal magazzino o dalla cantina, ma il loro valore arriva subito sul conto corrente. Si tratta di un’operazione finanziaria strutturata di alto livello, che comporta costi e adatta non a singole aziende agricole, anche fossero Srl ma, appunto, ad aggregazioni come cooperative, consorzi o Op. Inoltre presuppone di avere locali certificati per il deposito e la conservazione e sistemi informatici capaci di garantire la tracciabilità certificata. Gli investitori devono essere certi dell’esistenza fisica e dell’identità del prodotto in ogni momento.
Possiamo immaginare il magazzino come un parcheggio finanziario, la cooperativa, il consorzio continuano a curare il prodotto e a detenerlo ma il titolo di proprietà passa a una Società Veicolo (Spv). Si tratta di una scatola giuridica segregata e vigilata dalla Banca d’Italia e non soggetta a fallimento. In più la Società Veicolo, per legge, è una struttura neutra e priva di scopo di lucro proprio. Serve poi quello che è chiamato in gergo un “arranger”, ovvero una banca d’affari che struttura tecnicamente l’operazione.
La cooperativa o il consorzio vendono alla Spv il magazzino. Dall’altra parte, investitori istituzionali come Medio Credito Centrale o Cassa Depositi e Prestiti o Sace acquistano titoli emessi dalla Spv. Il consorzio o la cooperativa conservano comunque il prodotto in magazzino, lo curano e si occupano della vendita. Agiscono tramite “mandato senza rappresentanza” e continuano a comparire davanti ai clienti. Per il cliente è come se la Spv (reale proprietaria del magazzino) non esistesse; infatti saranno proprio il consorzio o la cooperativa a fatturare al cliente.
Una volta che il prodotto è venduto, versano poi alla Spv la quota capitale relativa al prodotto cartolarizzato e la maggiorazione della commissione convenuta che sostanzialmente rappresenta il costo del finanziamento. La Spv dovrà infatti regolare i conti con gli investitori istituzionali che avevano sottoscritto i titoli all’avvio dell’operazione. La Spv riconosce anche alla cooperativa, al consorzio, alla Op, a seconda dei casi, un corrispettivo per i servizi ricevuti come cura e stagionatura, spese di magazzinaggio, confezionamento, se c’è. Tutto il maggior valore, eventualmente realizzato, dalla stagionatura delle forme o dall’invecchiamento, in caso di vino, resta nelle casse della cooperativa o del consorzio.
“L’azienda mantiene la piena operatività anche se non ha più la proprietà del prodotto – ha sottolineato Gianni Allegretti – l’operazione poi avviene senza debito bancario perché si è venduto del prodotto, incassato il corrispettivo e non c’è un debito nei confronti di nessuno”. Non stiamo parlando di un debito da rimborsare, come un mutuo per esempio, ma di una transazione, una vendita di asset. In questo modo: zero debito bancario. In bilancio diminuiscono le scorte, aumenta la cassa e non crescono i debiti verso le banche.
“È una modalità molto importante di finanziamento – ha specificato Allegretti – non è soggetta a iscrizione della Centrale di Rischi della Banca d’Italia e quindi non grava il castelletto dell’azienda”. In sostanza: se si accende un mutuo, questo grava nelle passività. Peggiorano gli indici di indebitamento dell’azienda e aumenta la rischiosità percepita dalle banche rispetto alla possibilità di concedere credito. In più, il debito è segnalato alla Centrale Rischi della Banca d’Italia andando a gravare sul castelletto, ovvero sulla linea di credito a breve termine che la banca accorda all’azienda, fino a un limite massimo, e che serve ad anticipare il valore di crediti commerciali non scaduti, tipicamente le fatture.
Per farla semplice: diminuiscono le possibilità di ottenere nuovo credito dalla banca. Tutto ciò, con la cartolarizzazione di magazzino non succede.
I vantaggi che la Legge 34/2026 permette si possono riassumere in: liquidità immediata per il consorzio, la Op o la cooperativa con conseguente possibilità di pagare i soci per i conferimenti ricevuti, nessun debito bancario, nessuna segnalazione in Centrale Rischi, la possibilità di mantenere l’autonomia sulla gestione del prodotto e sicurezza giuridica grazie alla cosiddetta “segregazione”. Il magazzino infatti è al sicuro, nessuno può pignorare i beni per rifarsi di un eventuale credito che non ha visto onorato.
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