05 Ott Nel cassetto fiscale dei contribuenti gli “inviti” al concordato
In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta mettendo a disposizione dei contribuenti, nell’area personale di ciascuno, una specifica comunicazione che invita i contribuenti all’adesione al concordato, presentando anche le ipotesi di costo per aderire alla sanatoria dei periodi d’imposta pregressi.
L’invito al concordato
Come avvenuto anche in relazione alle precedenti annualità, l’Agenzia delle Entrate ha caricato sull’area riservata di ciascun contribuente una comunicazione con la quale i contribuenti vengono invitati a valutare l’ipotesi di adesione al concordato per il biennio 2026-2027.
La comunicazione è analoga a quella prevista per il passato. Al suo interno:
- vengono fornite alcune indicazioni generali sul concordato;
- vengono in particolare evidenziati i vantaggi derivanti dall’accesso;
- l’Agenzia ricorda ai contribuenti che chi non aderisce al concordato può essere oggetto di specifiche verifiche;
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Si ricorda che l’articolo 34, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 prevede che “L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”. |
- viene riepilogata la posizione fiscale del contribuente con riferimento ai risultati ISA.
Indice Sintetico Affidabilità (ISA)
| Periodo d’imposta: 2025 | Punteggio: 9,00 |
| 0 – 5,99 | Punteggio di minore affidabilità fiscale – presenza di significative incoerenze. | |
| 6 – 7,99 | Punteggio intermedio – presenza di possibili anomalie e mancato accesso ai benefici premiali | |
| 8 – 10 | Punteggio di affidabilità fiscale con accesso ai benefici premiali |
Nota: Il punteggio ISA inferiore a 10 rileva la presenza di eventuali elementi di incoerenza di natura contabile – strutturale nel modello ISA presentato.
Si rammenta che quest’anno l’adesione è possibile tanto per soggetti che per la prima volta si avvicinano al concordato e decidono di applicarlo per il biennio 2026-2027, quanto per i soggetti che hanno concluso il primo biennio (2024-2025) e intendono rinnovare l’opzione.
A questi ultimi il legislatore ha riservato specifici vantaggi; tra questi la possibilità di accedere alla sanatoria riservata per gli anni pregressi.
La sanatoria
L’ultima parte della comunicazione riguarda la possibile sanatoria per gli anni pregressi; va evidenziato che, rispetto al passato dove era possibile accedere per tutti i soggetti che aderivano al concordato, quest’anno la sanatoria è possibile esclusivamente per chi rinnova il concordato per il biennio 2026-2027. Chi rinnova il concordato può infatti effettuare la sanatoria delle annualità dal 2020 al 2023 (anche solo una di queste); tale definizione si perfezionerà con il versamento di una imposta sostitutiva forfettaria, da effettuarsi tra l’1.1.2027 e il 15.3.2027 (somma eventualmente ripartibile in 10 rate mensili).
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La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali viene individuata nella differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione, in ciascuna annualità, e il valore dello stesso incrementato nella misura del: a. 5 % per i soggetti con punteggio Isa pari a 10; b. 10 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 8 e inferiore a 10; c. 20 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8; d. 30 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 4 e inferiore a 6; e. 40 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 3 e inferiore a 4; f. 50 % per i soggetti con punteggio Isa inferiore a 3. |
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La base imponibile dell’IRAP è calcolata sulla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita per le imposte dirette. |
Le aliquote delle imposte sui redditi e addizionali applicabili alla base imponibile variano a seconda del risultato ottenuto dall’elaborazione degli ISA di tale anno:
| 10% | se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8 |
| 12% | se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 |
| 15% | se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6 |
Per gli anni 2020 e 2021, in considerazione delle difficoltà legate alla pandemia, le percentuali previste per le imposte dirette vengono ridotte del 30%.
Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione, non può essere inferiore a 1.000 euro.
Una disciplina specifica è prevista per i contribuenti che in una delle annualità comprese tra il 2020 e il 2023 non hanno applicato gli ISA in presenza di particolari situazioni. Rientrano in tale ambito i soggetti che hanno beneficiato nel 2020 o nel 2021 delle cause di esclusione correlate agli effetti della pandemia da COVID-19, coloro che hanno dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell’attività e i contribuenti che hanno esercitato più attività d’impresa non riconducibili al medesimo ISA, con ricavi derivanti dalle attività secondarie superiori al 30% del totale. Per queste annualità la base imponibile del ravvedimento è determinata applicando un incremento forfetario del 25% al reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato. Sulla quota incrementale così determinata si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con aliquota pari al 12,5%.
Per evidenziare i costi della sanatoria, nella comunicazione resa disponibile sul cassetto fiscale sono indicati gli importi dovuti per ciascuna annualità (se non sono presenti anomalie ISA), qualora il contribuente decidesse di applicare il ravvedimento speciale su tale anno.
Calcolo imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali – Autonomo
| PERIODO DI IMPOSTA (*) | PUNTEGGIO ISA / PRESENZA CAUSE DI ESCLUSIONE (**) | REDDITO DICHIARATO | % INCREMENTO BASE IMPONIBILE | BASE IMPONIBILE | ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA | IMPOSTA SOSTITUTIVA (***) |
| 2020 | 10,00 | 19.566,00 | 5,00 % | 978,30 | 10,00 % | 1.000,00 |
| 2021 | 10,00 | 60.119,00 | 5,00 % | 3.005,95 | 10,00 % | 1.000,00 |
| 2022 | 10,00 | 81.945,00 | 5,00 % | 4.097,25 | 10,00 % | 1.000,00 |
| 2023 | 10,00 | 58.345,00 | 5,00 % | 2.917,25 | 10,00 % | 1.000,00 |
* Per i periodi d’imposta 2020 e 2021 e per quelli interessati da una causa di esclusione Covid (codice 15, 16 e 17) o da una causa di esclusione per non normale svolgimento dell’attività (cod. 4) l’imposta sostitutiva è ridotta del 30%
** il punteggio ISA assume valore 0,00 in presenza di cause di esclusione
*** Per ciascun periodo d’imposta il valore dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare non può essere inferiore a 1.000 euro
Proroga dei termini di decadenza
Per i soggetti che rinnovano il concordato preventivo biennale e che adottano, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2020-2023 il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l’accertamento, relativi all’annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2029.
Chi rinnova il concordato senza aderire alla sanatoria degli anni pregressi vede invece spostati i termini di decadenza dell’accertamento, in scadenza al 31.12.2026, al 31.12.2027.
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Termini di decadenza per l’accertamento |
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| Rinnovo CPB + ravvedimento | 31 dicembre 2029 |
| Rinnovo CPB + NO ravvedimento | 31 dicembre 2027 |
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