Come noto il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) ha l’obiettivo di superare la frammentazione degli Enti e garantire che gli appalti pubblici siano gestiti da Amministrazioni competenti, efficienti e professionalizzate.
In particolare, i criteri che ispirano tale sistema si possono così brevemente riassumere:
– assicurare qualità e tempestività delle procedure di gara e dell’esecuzione dei contratti;
– incrementare le competenze professionali del personale preposto alla gestione degli appalti (ovvero, i componenti della c.d. Struttura Organizzativa Stabile), mediante l’implementazione di un sistema interno di formazione continua;
– ridurre il numero di stazioni appaltanti;
– tutelare i principi di legalità e trasparenza previsti dalla normativa anticorruzione (Legge n. 190/2012 e relativi provvedimenti attuativi);
– limitare l’autonomia operativa degli Enti non qualificati ai soli affidamenti diretti e agli ordini effettuati tramite strumenti d’acquisto centralizzati.
Con comunicato del 22 ottobre scorso ANAC ha reso noto che al 30 giugno 2026 il totale delle Amministrazioni qualificate per le fasi di progettazione/affidamento/esecuzione è pari a 3.967, mentre risultano qualificate per la sola fase esecutiva 6.510 Amministrazioni.
Vediamo ora tipologie e funzioni dell’istanza di qualificazione, per poi esaminare i principali meccanismi operativi.
1) Tipologie di qualificazione
Le istanze sono due:
a) istanza per le fasi di progettazione ed affidamento che, dal 1° gennaio 2025, include anche la fase di esecuzione (art. 8, co. 1, dell’Allegato II.4).
Nel portale dedicato gestito da ANAC tale istanza viene ancora denominata con la dicitura “Progettazione e affidamento”, ma si ribadisce che tale istanza ora autorizza la stazione appaltante a gestire anche la fase esecutiva, ovviamente per le procedure di affidamento coerenti con il livello di qualificazione assegnato.
b) istanza per la sola fase di esecuzione
Tale istanza consente alla stazione appaltante non qualificata di gestire la fase esecutiva di una procedura di affidamento delegata ad altra stazione appaltante qualificata.
A titolo esemplificativo:
– la stazione appaltante A non è qualificata e deve gestire una procedura di affidamento lavori per la quale è necessaria la qualificazione al livello 2;
– la stazione appaltante A delega ad altra stazione appaltante qualificata B la gestione della procedura di affidamento;
– la stazione appaltante B dichiara di non voler gestire, per tale procedura, anche la fase esecutiva;
– in tale circostanza la stazione appaltante A dovrà inviare ad ANAC l’istanza per la sola fase esecutiva lavori, chiedendo l’assegnazione del livello 2.
2) L’istanza di qualificazione per le fasi di progettazione, affidamento (ed esecuzione)
2a) Livelli
A seguito della presentazione dell’istanza ANAC assegnerà alla stazione appaltante il relativo livello di qualificazione, in base ai punteggi ottenuti sui singoli requisiti:
Servizi e forniture
– SF3 (livello base): fino a € 750.000
– SF2 (livello intermedio): fino a € 5.000.000
-SF1 (livello avanzato): senza limiti di importo
Lavori
– L3 (livello base): fino a € 1.000.000
– L2 (livello intermedio): fino alla soglia europea
– L1 (livello avanzato): senza limiti di importo
2b) Durata della qualificazione
La durata ordinaria della qualificazione è fissata in anni 2 e decorre dalla data di presentazione (c.d. criterio mobile).
In caso di applicazione della c.d. “clausola di salvaguardia” prevista dall’art. 11, co. 4, dell’Allegato II.4 la durata della qualificazione si riduce ad un anno.
2c) Qualificazione con riserva (art. 63, co. 13, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)
Trattasi di una richiesta di iscrizione eccezionale e temporanea concessa alle stazioni appaltanti che non possiedono tutti i requisiti a regime. Ha una durata massima di 12 mesi, durante i quali l’Ente deve acquisire le capacità tecniche, il personale formato e le piattaforme digitali necessarie per l’iscrizione ordinaria. Sulla base delle motivazioni addotte dalla stazione appaltante, ANAC deciderà se accogliere o meno la richiesta. Sul punto si segnala l’orientamento restrittivo di ANAC, in linea con gli obiettivi del sistema (in primis, riduzione delle stazioni appaltanti).
2d) Criteri e punteggi
L’ottenimento della qualifica di stazione appaltante si basa su una serie di requisiti e punteggi che determinano anche il livello di qualificazione assegnato. In particolare:
a) Struttura Organizzativa Stabile/SOS (massimo 20 punti)
Il punteggio valorizza non solo (e in alcuni casi non tanto) il numero di addetti inseriti nella SOS, ma anche le competenze professionali acquisite dai dipendenti nel corso della loro carriera lavorativa, indipendentemente dall’Ente in cui sono state maturate (a titolo esemplificativo, titoli di studio, anni di esperienza nella gestione degli appalti, iscrizione ad Albi/Ordini professionali, competenze di project management, ecc.). Si ricorda che l’inserimento di un dipendente nella SOS presuppone che lo stesso dedichi almeno il 50% della propria attività lavorativa alla gestione di una o più fasi dell’appalto (vedasi FAQ ANAC E5, consultabile al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/-ausa)
b) Formazione (massimo 20 punti)
Il punteggio premia le stazioni appaltanti che hanno implementato un sistema interno di formazione continua destinato ai componenti della SOS. Per esigenze di sintesi, rimando al mio precedente contributo pubblicato a marzo scorso su questa rivista (Stazioni appaltanti qualificate e requisito della “Formazione”: facciamo il punto). In questa sede mi preme ribadire l’opportunità di adottare una corretta metodologia di pianificazione degli interventi formativi, allo scopo di conciliare l’esigenza formale (punteggio) con la necessità di progettare interventi formativi efficaci e contestualizzati alle caratteristiche professionali dei componenti della SOS (in termini di esperienza, attività svolte, ecc.)
c) Obblighi di comunicazione ad ANAC (massimo 5 punti)
In questo caso il punteggio premia l’avvenuto e regolare adempimento degli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni sui contratti pubblici alle banche dati gestite o detenute da ANAC. Su tale aspetto è consigliabile la sensibilizzazione delle varie figure professionali che intervengono, a vario titolo, nella gestione del ciclo digitale dell’appalto (RUP, DEC DL, ecc.)
d) Gare (massimo 40 punti)
Si ricorda che il portale ANAC valorizza le procedure di affidamento valide ai fini della qualificazione relative agli ultimi 5 anni (a partire dalla data di presentazione dell’istanza)
e) Criteri premiali (massimo 10 punti)
Ben 7 punti sono assegnati in base all’indicatore dell’efficienza decisionale, divenuto operativo a luglio scorso.
Detto quanto sopra, si consiglia di simulare – con un certo anticipo rispetto alla sua scadenza – la presentazione del rinnovo dell’istanza, al fine di rilevare eventuali criticità e individuare in tempo utile le azioni correttive da apportare. Tale simulazione può essere svolta mediante l’utilizzo dei files excel ufficiali messi a disposizione da ANAC (reperibili al link https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-1) o direttamente sul portale dedicato ANAC (sezione “Le mie istanze”).
3) L’istanza di qualificazione per sola fase di esecuzione
Premesso al paragrafo 1) natura e finalità di tale istanza, si evidenzia che il relativo procedimento è ispirato alla massima semplificazione. In buona sostanza, la stazione appaltante può scegliere in autonomia il livello di qualificazione desiderato e deve autodichiarare la conformità a tre requisiti, ovvero
– “Formazione”. A tal proposito si ricorda che gli obblighi formativi correlati a tale istanza hanno una diversa disciplina rispetto a quella prevista per l’istanza di progettazione/affidamento/esecuzione (rimando nuovamente al mio contributo Stazioni appaltanti qualificate e requisito della “Formazione”: facciamo il punto);
– rispetto della normativa sui tempi di pagamento a imprese e fornitori;
– assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC.
Anche per tale istanza la durata ordinaria della qualificazione è pari ad anni 2.
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