Chi va in ferie ha diritto a percepire la stessa retribuzione che riceve quando lavora normalmente? È una domanda che negli ultimi anni ha generato numerose cause di lavoro e diverse pronunce della Corte di Cassazione, soprattutto in relazione a indennità, maggiorazioni e altri compensi accessori.
Con la recente ordinanza n. 18529 dell’8 giugno 2026, la Cassazione è tornata sull’argomento chiarendo un principio importante: durante le ferie il lavoratore deve ricevere una retribuzione comparabile a quella ordinaria, ma non è necessario che l’importo sia perfettamente identico.
La decisione si inserisce nel filone giurisprudenziale che negli ultimi anni ha affrontato questioni come l’inclusione delle indennità continuative nella retribuzione feriale e, più in generale, il diritto del lavoratore a non subire penalizzazioni economiche quando esercita il proprio diritto alle ferie.
Cosa dice la Cassazione sulla busta paga durante le ferie
La vicenda riguardava un lavoratore che chiedeva l’inclusione nella retribuzione delle ferie di due indennità percepite abitualmente durante l’attività lavorativa: l’indennità per assenza dalla residenza e una componente variabile dell’indennità di utilizzazione professionale.
Secondo il lavoratore, tali compensi avrebbero dovuto essere riconosciuti anche durante il periodo feriale.
La Cassazione ha però confermato la decisione della Corte d’Appello di Torino, respingendo il ricorso e precisando che il parametro corretto non è la perfetta coincidenza tra lo stipendio percepito nei mesi lavorati e quello ricevuto durante le ferie.
Ciò che conta è verificare se la differenza economica sia tale da scoraggiare il lavoratore dal godere delle ferie.
Il principio europeo: le ferie non devono penalizzare il lavoratore
La Corte richiama ancora una volta la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE.
Secondo i giudici europei, durante le ferie deve essere mantenuta la normale situazione economica del lavoratore, perché una riduzione significativa della retribuzione potrebbe indurlo a rinunciare al periodo di riposo.
L’obiettivo della normativa europea è infatti garantire che il diritto alle ferie sia effettivo e non soltanto teorico.
Per questo motivo, la retribuzione feriale deve comprendere le componenti economiche che risultano strettamente collegate alle mansioni svolte o allo status professionale del lavoratore.
Non tutte le differenze in busta paga sono illegittime
La novità più interessante della sentenza riguarda proprio la valutazione della differenza retributiva.
La Cassazione afferma che non ogni scostamento tra stipendio ordinario e retribuzione durante le ferie comporta automaticamente una violazione della legge.
Occorre invece verificare:
- l’importo della riduzione;
- il peso delle voci escluse sulla retribuzione complessiva;
- la capacità concreta della differenza di scoraggiare il lavoratore dal prendere le ferie.
In altre parole, il giudizio deve essere effettuato caso per caso.
La soglia del 3,37% non è stata ritenuta significativa
Nel caso esaminato, le due indennità escluse incidevano complessivamente per circa il 3,37% della retribuzione annua.
Per i giudici si tratta di una differenza troppo contenuta per produrre un effetto deterrente.
La Cassazione ha quindi ritenuto legittima la mancata inclusione di tali compensi nella busta paga delle ferie, escludendo che una riduzione di questa entità possa compromettere il diritto al riposo annuale.
Come si confronta la retribuzione durante le ferie
Un altro passaggio interessante dell’ordinanza riguarda il metodo di confronto.
Secondo la Corte, quando si valuta se la retribuzione feriale sia adeguata non bisogna limitarsi a confrontare un singolo mese di ferie con un mese lavorato.
Le ferie maturano infatti durante l’intero anno e, di conseguenza, la verifica deve essere effettuata su un orizzonte temporale omogeneo, prendendo in considerazione il trattamento economico complessivo.
Questo criterio ha avuto un ruolo decisivo nel rigetto del ricorso.
Cosa cambia per lavoratori e aziende
La pronuncia non modifica il principio ormai consolidato secondo cui molte indennità continuative e strettamente collegate alle mansioni devono essere considerate nella retribuzione feriale.
La stessa Cassazione ricorda infatti che numerose precedenti sentenze hanno riconosciuto il diritto dei lavoratori a percepire durante le ferie compensi normalmente corrisposti per l’attività svolta.
La novità è che la valutazione non può essere automatica.
Anche quando una voce retributiva è collegata alle mansioni, il giudice deve verificare se la sua esclusione produca una riduzione economicamente significativa e idonea a dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie.
Le indicazioni che arrivano dalla sentenza
L’ordinanza n. 18529/2026 conferma quindi un principio di equilibrio: il lavoratore non deve subire una penalizzazione economica rilevante quando va in ferie, ma la legge non richiede che ogni singola voce presente nella busta paga ordinaria venga necessariamente replicata durante il periodo di riposo.
La regola da seguire è quella della comparabilità della retribuzione e non della perfetta identità degli importi.
Per questo motivo, quando sorgono contestazioni sulle somme spettanti durante le ferie, la domanda da porsi non è soltanto quali voci siano state escluse, ma soprattutto quanto incida concretamente tale esclusione sul trattamento economico complessivo del lavoratore.
Fonte: AGI
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Antonio Maroscia
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