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Crisi d’impresa

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Parte seconda): procedure di crisi da sovraindebitamento ed esdebitazione

Proseguono – dopo quelli contenuti nella circolare n. 5/E/2026 (Parte prima) – i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate in relazione al contenuto del Dlgs 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – CCII).

In particolare, vengono fissate le regole per gli Uffici che devono valutare le proposte derivanti dalle procedure di crisi da sovraindebitamento ed esdebitazione.

La circolare ripercorre l’evoluzione normativa, dalla legge 3/2012 al CCII fino al Correttivo-ter (Dlgs 136/2024).

In primo luogo, viene chiarito l’ambito applicativo degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, destinati al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e, più in generale, ai soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali.

Sono esaminati le procedure familiari (la trattazione unitaria delle posizioni non comporta la confusione dei patrimoni dei singoli debitori), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (l’accesso alla procedura è riservato alle persone fisiche che abbiano assunto obbligazioni esclusivamente per finalità estranee all’esercizio di attività imprenditoriale o professionale. In presenza di debiti derivanti anche da tali attività, il soggetto potrà eventualmente ricorrere al concordato minore, ove ne ricorrano i presupposti), il concordato minore, la liquidazione controllata (l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese non può accedere alla procedura) e l’esdebitazione (consente al debitore di ottenere la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti. Il beneficio determina l’inesigibilità dei crediti nei confronti del debitore, senza incidere sui diritti vantati nei confronti di co-obbligati e fideiussori).

Il Fisco deve agevolare il debitore meritevole, ma occorre effettuare delle verifiche concrete sulla convenienza dei piani proposti, sul comportamento del debitore e sulla tutela del credito erariale.

Per i piani lunghi, se i pagamenti superano i 5-7 anni, la proposta dev’essere ben motivata e più conveniente (per l’Erario) della liquidazione.

I crediti erariali con prelazione devono continuare a maturare gli interessi legali (Cassazione 20941/2026), ancorché il relativo versamento sia differito secondo le modalità previste dal piano.

La procedura è ben delineata e parte dalla quantificazione del debito: l’Occ (Organismo di composizione della crisi) comunica l’incarico agli Uffici fiscali e all’agente della riscossione entro 7 giorni. Questi hanno 15 giorni per comunicare il debito. Dal canto loro, gli Uffici verificano i dati dell’agente della riscossione per evitare disallineamenti. In particolare, la Direzione provinciale competente è tenuta alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, alla notifica degli avvisi di irregolarità e degli avvisi di accertamento, nonché a trasmettere all’Occ la quantificazione complessiva del debito tributario. A tali fini, vanno escluse le somme iscritte in ruoli già consegnati all’agente della riscossione, ovvero riferite ad avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’articolo 29, comma 1, Dl 78/2010 per i quali la riscossione sia già stata affidata in carico all’agente, alla data della richiesta dell’Occ. L’agente della riscossione comunica gli importi dovuti dal debitore, includendo il tributo, gli interessi e le sanzioni, nonché gli interessi di mora ai sensi dell’articolo 30, Dpr 602/1973.

Eventuali contestazioni – che possono riguardare il valore di liquidazione, le cause di prelazione, la convenienza e la fattibilità del piano – vanno ordinariamente presentate entro 20 giorni.

Una precisazione attiene al concordato minore: se si dissente, la decisione va motivata. Se il debito è quasi tutto erariale, gli Uffici valutano di eccepire l’inammissibilità per frode. Tra gli atti di frode che rendono inammissibile la domanda si colloca, quindi, la condotta del debitore che abbia sistematicamente privilegiato il regolare adempimento delle obbligazioni verso altri creditori diversi dell’Erario, omettendo il versamento delle imposte dovute e accumulando un rilevante debito tributario (Corte di Appello di Genova 23 luglio 2025). Gli Uffici, pertanto, devono verificare la natura e l’origine dell’indebitamento, al fine di accertare se eventuali condotte del debitore (es. il reiterato mancato versamento dei debiti tributari) possano configurarsi quali atti compiuti in frode ai creditori e incidere sull’ammissibilità della domanda.

Nella liquidazione controllata, la soglia minima di debito è di 50mila euro (prima era di 20mila euro). Il liquidatore ha 90 giorni per il programma di liquidazione e la procedura dura almeno 3 anni.

Infine, l’esdebitazione si può ottenere dopo 3 anni dall’apertura della liquidazione. Non è concessa a chi è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti.

Per l’incapiente (privo di qualsiasi utilità, anche futura; l’indicatore è l’assegno sociale) gli Uffici fanno una verifica sostanziale, ovvero cercano risorse nascoste o intestate a terzi e controllano condanne ostative, colpa grave, malafede o frode.

Imposta sostitutiva

Compensi accessori erogati al personale non dirigenziale delle Amministrazioni pubbliche: applicazione dell’imposta

L’articolo 1, comma 237, legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026) ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali ai compensi a titolo di trattamento economico accessorio, erogati al personale non dirigenziale delle Amministrazioni pubbliche.

L’agenzia delle Entrate, richiamando anche la precedente risposta 173/2026, ricorda che la flat tax si applica nella misura del 15% sul trattamento economico accessorio, con un tetto di 800 euro (se l’accessorio è maggiore, solo l’eccedenza è tassata in via ordinaria: il beneficio non decade per l’intero importo) e a condizione che si rispetti il limite dei 50mila euro di reddito di lavoro dipendente annuo, calcolato sul 2026, anche in presenza di più rapporti di lavoro, pensioni e assegni equiparati inclusi (articolo 49, comma 2 del Tuir). Restano, invece, fuori i redditi assimilati al lavoro dipendente (articolo 50 del Tuir). La misura non si applica al personale di Forze di polizia e Forze armate già destinatario delle agevolazioni di cui all’articolo 45, comma 2, Dlgs 95/2017. Per il personale del Ssn che beneficia già di specifiche misure, il nuovo beneficio si aggiunge a quelle esistenti.

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta salvo rinuncia scritta del lavoratore. In caso di rinuncia, gli accessori seguono la tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir), se ne ricorrono le condizioni.

Redditi di lavoro autonomo

Cumulo redditi lavoro autonomo e pensione: comunicazione all’Inps dei redditi conseguiti nel 2025

L’Inps fornisce dettagli operativi sull’individuazione dei pensionati soggetti all’obbligo della dichiarazione reddituale integrativa per il cumulo della pensione con i redditi prodotti da lavoro autonomo. In particolare, viene specificato il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2025 (2 novembre 2026), al fine di evitare le sanzioni e la trattenuta diretta dell’esubero sulle rate dell’assegno previdenziale.

L’obbligo interessa i titolari di pensione o assegno di invalidità, per i quali il divieto di cumulo non scatta se il reddito autonomo 2025 non supera 7.844,20 euro. Nel pubblico impiego l’obbligo riguarda le pensioni di inabilità e privilegiate. Il messaggio in esame include anche chi fa lavoro sportivo e i magistrati onorari confermati che non hanno scelto il regime di esclusività.

Diversamente, non devono dichiarare nulla i titolari di pensione di vecchiaia (interamente cumulabile con il lavoro autonomo dal 2001), di pensione di anzianità e prepensionamento (cumulabili dal 2009), e chi ha pensione o assegno di invalidità con almeno 40 anni di contributi o decorrenza entro il 1994. Esenti anche i redditi da cariche pubbliche elettive, le indennità degli amministratori locali, le attività socialmente utili per anziani, i compensi dei sacerdoti e le indennità dei giudici tributari.

La trasmissione avviene usando il servizio online «RED Precompilato», selezionando «Campagna RED 2026 anno reddito richiesto 2025».

L’inottemperanza all’obbligo può comportare l’obbligo di restituzione di una somma pari all’intero importo annuo della pensione percepita, prelevata direttamente sulle rate future.

Previdenza

Gestione separata Inps: nuova funzionalità per ottenere i rimborsi

È attiva una nuova procedura – utilizzando un unico punto di accesso (il servizio «Domanda Rimborso Unico», accessibile dal Cassetto previdenziale e selezionando «Altri Servizi») – per chiedere il rimborso dei contributi indebitamente versati alla Gestione separata Inps. Inizialmente il servizio è rivolto a liberi professionisti, committenti (questi possono chiedere la restituzione della quota a proprio carico, pari a due terzi del contributo versato) e lavoratori parasubordinati (questi hanno diritto a recuperare complessivamente le quote di propria competenza, pari a un terzo, versate dai diversi committenti oltre il limite); poi la funzionalità sarà progressivamente estesa alle altre Gestioni previdenziali e sostituisce i precedenti canali di trasmissione

Il servizio permette di inoltrare – direttamente dall’interessato o tramite intermediari abilitati – le istanze di rimborso per versamenti errati come pure per contribuzione dovuta a un’altra Cassa professionale e per crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi non utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

Servizi telematici

Servizio TrovaTU: motore di ricerca per orientarsi nei nuovi Testi Unici

Comunicato stampa ministero dell’Economia e delle Finanze 19 ottobre 2026, n. 111

Il Mef ha messo in linea sul sito www.trovatu.finanze.gov.it l’annunciato motore di ricerca che accoglie 4.700 norme, oggi sparse in oltre 440 provvedimenti, che sono confluite negli 8 Testi unici approvati (come previsto dalla legge 111/2023). Le disposizioni dei Testi unici entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027.

Si ricorda che i Testi unici a cui ci si riferisce sono i seguenti:

– Sanzioni tributarie amministrative e penali (Dlgs 173/2024);

– Tributi erariali minori (Dlgs 174/2024);

– Giustizia tributaria (Dlgs 175/2024);

– Versamenti e riscossione (Dlgs 33/2025);

– Imposta di registro e altri tributi indiretti (Dlgs 123/2025);

– Iva (Dlgs 10/2026);

– Imposte sui redditi (Dlgs 117/2026);

– Adempimenti e accertamento (Dlgs 141/2026).

Lo strumento online permette di individuare la collocazione, nell’ambito dei Testi unici, delle precedenti disposizioni fiscali in vigore fino al 31 dicembre 2026; inoltre, esso consente di verificare abrogazioni e modifiche e di consultare i testi a fronte, confrontando la norma oggi in vigore con quella risultante dal riordino.

Riscossione

Imballaggi riciclati: codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

È istituito il codice tributo 7078 per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro di cui all’articolo 1, comma 686, legge 197/2022.

L’agenzia delle Entrate verificherà che l’impresa figuri nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e che il credito compensato non superi l’importo concesso, tenendo conto di eventuali variazioni o revoche, anche parziali.

Ciascun beneficiario può consultare l’importo fruibile nel proprio Cassetto fiscale.

Assicurazioni di veicoli e natanti: codici tributo per il versamento dell’acconto relativo al contributo sui premi

L’articolo 334, comma 3, Dlgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall’articolo 1, comma 771, legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026), prevede che entro il 16 novembre di ogni anno gli assicuratori versino, a titolo di acconto, una somma pari all’85% del contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dovuto per l’anno precedente.

Per consentirne il versamento, l’agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 3381 (e i codici tributo da 3382 a 3385 per la Valle d’Aosta, la Provincia di Bolzano, la Provincia di Trento, il Friuli-Venezia Giulia), da inserire nel modello F24-Accise.

Sanzione unica da ravvedimento per applicazione del cumulo giuridico: nuovi codici tributo

L’articolo 3, Dlgs 87/2024 ha previsto che «Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento … le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d’imposta e per ciascun istituto deflativo …». Inoltre, il comma 2-bis dell’articolo 13 del medesimo Dlgs ha stabilito che «Se la sanzione è calcolata ai sensi dell’articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui calcolare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate …».

Il legislatore, nell’ambito della riforma del sistema sanzionatorio tributario, ha esteso al ravvedimento operoso l’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico, con l’effetto che è possibile versare una sanzione unica anche in caso di sanatoria spontanea.

A tal fine, l’agenzia delle Entrate ha istituito 20 nuovi codici tributo (da 8960 a 8979) per il versamento appunto della sanzione unica per applicazione del cumulo giuridico, prevista in caso di ravvedimento operoso.

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