La pensione di reversibilità spetta anche al partner superstite di una coppia omosessuale che aveva contratto matrimonio all’estero prima dell’introduzione delle unioni civili in Italia. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 91 del 28 maggio 2026, destinata ad avere effetti importanti su situazioni rimaste finora escluse dalla tutela previdenziale.
La decisione riguarda un tema che per anni ha generato contenziosi e interpretazioni contrastanti: cosa accade quando una coppia dello stesso sesso si è sposata all’estero, ma uno dei due partner è deceduto prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili del 2016? Fino ad oggi, in questi casi l’INPS negava la pensione ai superstiti. Ora la Consulta ha dichiarato questa esclusione incostituzionale.
Il caso esaminato dalla Corte Costituzionale
La vicenda nasce dalla richiesta di pensione di reversibilità presentata dal partner superstite di una coppia omosessuale che aveva contratto matrimonio negli Stati Uniti nel 2013.
Uno dei due coniugi era però deceduto nell’ottobre 2015, cioè prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 che ha introdotto in Italia le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Per questo motivo l’INPS aveva negato la prestazione previdenziale.
La questione è arrivata fino alle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno chiesto l’intervento della Corte Costituzionale per verificare la compatibilità della normativa con i principi costituzionali di uguaglianza, tutela del lavoro e protezione previdenziale.
Cosa ha deciso la Consulta
Con la sentenza n. 91/2026 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 13 del Regio Decreto Legge n. 636 del 1939 nella parte in cui non consente di riconoscere la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all’estero quando il decesso è avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili.
Secondo i giudici costituzionali, una volta che il legislatore ha scelto di riconoscere ai matrimoni omosessuali celebrati all’estero gli effetti dell’unione civile e di equiparare, ai fini previdenziali, il coniuge e la parte dell’unione civile, non è ragionevole escludere dalla tutela proprio coloro che si trovavano nell’impossibilità giuridica di ottenere quel riconoscimento prima del 2016.
Corte Costituzionale: Sentenza numero 91 – ANNO 2026 (118,9 KiB, 0 hits)
Nessuna equiparazione generale al matrimonio
La Corte ha però precisato un punto importante.
La sentenza non afferma che la Costituzione imponga una totale equiparazione tra matrimonio e unioni omosessuali. La stessa Consulta ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui non esiste un obbligo costituzionale di assimilare integralmente le due situazioni.
Nel caso specifico, però, è stata riscontrata una disparità di trattamento irragionevole. La coppia aveva formalizzato il proprio legame attraverso un matrimonio valido all’estero, ma la normativa italiana dell’epoca non consentiva alcun riconoscimento giuridico di quel vincolo.
Per questo motivo la situazione è stata considerata diversa rispetto a una semplice convivenza di fatto.
Perché la pensione di reversibilità è stata riconosciuta
Nella motivazione la Corte ricorda che la pensione ai superstiti non ha soltanto una funzione previdenziale, ma rappresenta anche una forma di prosecuzione della solidarietà familiare dopo la morte del lavoratore o pensionato.
Proprio questa finalità ha portato i giudici a ritenere ingiustificata l’esclusione dei partner superstiti che avevano contratto matrimonio all’estero e che non avevano alcuna possibilità di ottenere in Italia il riconoscimento del loro rapporto prima della legge Cirinnà.
In altre parole, non è stato premiato un semplice rapporto affettivo, ma una relazione formalmente riconosciuta all’estero e rimasta senza tutela esclusivamente per un vuoto normativo dell’ordinamento italiano.
Chi potrebbe beneficiare della sentenza
La pronuncia interessa una platea limitata ma significativa di persone.
Si tratta, in particolare, di coloro che:
- avevano contratto matrimonio all’estero con una persona dello stesso sesso;
- erano cittadini italiani o comunque soggetti alla normativa italiana;
- hanno perso il partner prima del 20 maggio 2016, data di entrata in vigore della legge sulle unioni civili;
- si sono visti negare dall’INPS la pensione di reversibilità o indiretta proprio per l’assenza di un riconoscimento giuridico del rapporto.
Per queste situazioni la sentenza apre ora la strada al riconoscimento del diritto previdenziale, con possibili effetti anche sui ratei arretrati da verificare caso per caso.
Cosa cambia adesso
La decisione della Consulta elimina una delle ultime disparità rimaste nel sistema previdenziale italiano in relazione alle coppie omosessuali che avevano formalizzato il proprio rapporto all’estero prima della legge n. 76 del 2016.
L’INPS dovrà adeguarsi al principio stabilito dalla Corte Costituzionale e riesaminare le situazioni rientranti nell’ambito individuato dalla sentenza.
Si tratta di una pronuncia importante non tanto perché introduce nuovi diritti per il futuro, quanto perché riconosce una tutela previdenziale a persone che, per ragioni esclusivamente temporali e normative, erano rimaste escluse da una protezione che oggi il legislatore considera pienamente legittima.
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Antonio Maroscia
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