La disponibilità giuridica dell’area non è un requisito da dimostrare una sola volta al momento della PAS: deve permanere anche quando il proponente intende concretamente utilizzare il titolo.
Inoltre, se nel riesame richiesto dallo stesso interessato, emerge che questo presupposto non è più provato, il Comune può tenerne conto senza che la verifica si risolva automaticamente in una tardiva autotutela sui vizi originari.
Sono i punti toccati dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6636/2026, relativa a una Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 700 kWp nel Comune di Corigliano d’Otranto.
Il caso: una PAS per un impianto fotovoltaico da circa 700 kWp
La società aveva presentato il 29 luglio 2023 una PAS per realizzare un impianto fotovoltaico nel territorio comunale.
Con un primo provvedimento il Comune aveva vietato l’esecuzione dell’intervento, rilevando una serie di criticità. La società aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Puglia. Il ricorso era stato respinto con la sentenza n. 758/2024.
In sede di appello il Consiglio di Stato aveva poi sospeso cautelarmente l’esecutività della decisione di primo grado.
A quel punto, però, si verifica il passaggio che diventerà decisivo: è la stessa società a chiedere al Comune il riesame della PAS.
Il procedimento viene quindi riaperto. Nel nuovo esame della pratica l’Amministrazione non considera soltanto le precedenti contestazioni urbanistiche e paesaggistiche, ma verifica anche la persistente sussistenza dei presupposti necessari a realizzare l’intervento.
Ed emerge un nuovo problema: non risulta adeguatamente dimostrata la perdurante disponibilità giuridica dell’area.
La disponibilità dell’area era stata inizialmente documentata attraverso un contratto preliminare di compravendita del 6 marzo 2023, con efficacia limitata a dodici mesi.
Durante il procedimento di riesame il Comune chiede quindi alla società di dimostrare che il contratto fosse stato validamente prorogato. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, tuttavia, nel procedimento amministrativo non viene fornita documentazione idonea a dimostrare la permanenza del titolo.
Solo successivamente, in sede processuale, viene prodotto un documento relativo a una proroga recante la data del 4 marzo 2024.
Per il Consiglio di Stato tale documento non è sufficiente poiché “la legittimità degli atti della Pubblica Amministrazione deve essere valutata sulla base della documentazione tempestivamente prodotta dal privato in sede procedimentale […] e non sulla base di atti privi di data certa, prodotti in sede processuale”.
La disponibilità dell’area è un requisito sostanziale, non formale
Per il Consiglio di Stato “la disponibilità giuridica dell’area costituisce presupposto essenziale della legittimazione all’intervento, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001”.
La sentenza aggiunge che la mancanza del titolo di legittimazione può incidere a monte sulla stessa configurabilità della domanda e, richiamando un proprio precedente, osserva che tale carenza può precludere la formazione del silenzio-assenso sui titoli edilizi abilitativi.
Ma il passaggio è quello successivo: “la disponibilità giuridica dell’area non costituisce un mero requisito formale della domanda, ma è il presupposto della legittimazione del soggetto che intende realizzare l’intervento […] essa deve pertanto sussistere non soltanto nella fase genetica della procedura abilitativa, ma anche nel momento in cui il soggetto intenda concretamente avvalersi del titolo per dare corso all’intervento”.
In pratica, non basta essere legittimati quando viene presentata la pratica. Il requisito deve permanere nel tempo.
Il Consiglio di Stato considera la mancata dimostrazione della disponibilità giuridica dell’area autonomamente sufficiente a giustificare la determinazione comunale.
“La mancata dimostrazione del permanere della disponibilità giuridica dell’area assume autonoma rilevanza rispetto alle ulteriori ragioni urbanistiche già evidenziate dall’Amministrazione, integrando un autonomo presupposto ostativo alla realizzazione dell’intervento”.
Il nodo dei 12 mesi dell’autotutela
Il TAR, con la successiva sentenza n. 313/2025, aveva accolto il ricorso della società ritenendo decisivo il superamento del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Secondo il giudice di primo grado, il nuovo provvedimento comunale costituiva esercizio dell’autotutela sulla PAS ed era stato adottato tardivamente.
Il Comune impugna quindi la decisione davanti al Consiglio di Stato sostenendo, tra l’altro, che il procedimento era stato riaperto su espressa richiesta della società e che durante il riesame erano emersi elementi ulteriori.
È proprio su questo punto che il Consiglio di Stato riforma la decisione del TAR.
Secondo Palazzo Spada, una volta che il privato chiede formalmente il riesame della propria posizione, l’Amministrazione non può limitarsi necessariamente a rileggere quanto già esaminato in passato, ma deve controllare se tutti i presupposti necessari all’intervento siano ancora effettivamente presenti.
Il provvedimento comunale, sebbene formalmente qualificato come annullamento in autotutela, presenta una “natura composita”. Da una parte rivaluta le questioni già presenti nella PAS originaria. Dall’altra accerta circostanze ulteriori emerse nel corso del nuovo procedimento.
È questa distinzione che impedisce di trattare tutta l’attività amministrativa come semplice autotutela tardiva. Il Collegio precisa infatti che “la successiva determinazione non costituisce quindi mera autotutela tardiva sui vizi originari, ma una valutazione aggiornata della permanenza delle condizioni legittimanti”.
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