103 milioni agli enti locali per interventi nelle scuole


Si apre una nuova opportunità di finanziamento sul fronte
dell’edilizia scolastica per gli enti locali: fino al
23 ottobre 2026
sarà possibile presentare domanda per
accedere a 103,4 milioni di euro della quota
statale dell’otto per mille, destinati a interventi urgenti e
indifferibili sugli edifici pubblici ad uso scolastico.

Edilizia scolastica, 103 milioni agli enti locali: nuovi fondi per
le scuole

Le risorse, riferite alle annualità 2023 e 2024 e disciplinate
dal D.M. 21 agosto 2026, n. 173, saranno assegnate attraverso una
procedura selettiva che tiene conto della tipologia e dell’urgenza
dell’intervento, dello stato dell’edificio e del livello di
progettazione già disponibile.

Il quadro finanziario complessivo ammonta a 114.498.620
euro
, distribuiti sugli esercizi dal 2026 al 2030, mentre
l’Avviso
mette a disposizione per il quadriennio 2026-2029
103.426.620 euro. La misura si inserisce nel
meccanismo previsto dall’art. 46-bis del D.L. n. 124/2019,
convertito dalla Legge n. 157/2019, che destina una quota dell’otto
per mille statale agli interventi straordinari sugli edifici
scolastici pubblici e ne prevede la ripartizione territoriale tra
Nord, Centro e Isole e Sud.

Finanziamenti per l’edilizia scolastica: chi può partecipare e
quali requisiti servono

Possono partecipare tutti gli enti locali per interventi urgenti
di messa in sicurezza su edifici pubblici ad uso scolastico di
propria competenza, ma la candidatura è sottoposta a vincoli
precisi: ogni ente può presentare una sola domanda,
riferita a una sola tipologia di intervento e a un solo
edificio
, identificato da un unico codice edificio.

Se l’immobile appartiene a un soggetto pubblico diverso
dall’ente che ne cura la gestione ai sensi della Legge n. 23/1996,
è necessario acquisire preventivamente il nulla osta del
proprietario, mentre l’edificio deve risultare nello stato
“attivo” o “non agibile” nel Sistema Nazionale
dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica.

Non sono inoltre ammessi gli interventi già destinatari di altro
finanziamento pubblico o inseriti in altri decreti, ordinanze o
piani destinati alla messa in sicurezza a seguito di eventi sismici
o calamitosi. Restano fuori anche gli interventi per i quali, alla
data di pubblicazione dell’Avviso, siano già stati affidati i
lavori, così come quelli complementari o integrativi di opere già
finanziate e non ancora concluse o rendicontate.

Contributi fino a 1 milione di euro: spese ammesse e
cofinanziamento

Il finanziamento massimo riconoscibile per ciascun intervento è
pari a 1 milione di euro e può coprire le spese
comprese nel quadro economico del progetto, con alcune esclusioni
espressamente previste.

Non sono finanziabili le forniture di arredi fissi e mobili, i
traslochi, le pulizie e i trasferimenti, così come l’affitto di
spazi o edifici e il noleggio o l’acquisto di strutture
temporanee.

È ammesso il cofinanziamento con fondi propri dell’ente, purché
in misura ordinariamente inferiore al 50% dell’importo complessivo
del quadro economico.

DIP e interventi finanziabili: cosa serve per presentare la
candidatura

Per presentare la domanda l’ente deve disporre almeno del
Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP),
redatto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, riferito esclusivamente
all’intervento candidato e già approvato entro la data di
presentazione della domanda.

Lo stesso principio vale per eventuali livelli progettuali
ulteriori. La disponibilità di una progettazione più avanzata
incide anche sul punteggio, perché il PFTE vale 6
punti
, mentre il progetto esecutivo ne vale
10
.

L’intervento deve inoltre avere carattere di urgenza e
indifferibilità
e rientrare in una delle tipologie
individuate dal D.M. 21 agosto 2026, n. 173. Sono ammessi gli
interventi urgenti conseguenti a eventi sismici, calamitosi o
eccezionali, quelli locali, di miglioramento o adeguamento sismico,
gli interventi conseguenti a crolli di solai e controsoffitti,
quelli necessari per ripristinare l’agibilità, gli interventi per
la prevenzione dello sfondellamento e la messa in sicurezza dei
solai e dei controsoffitti, nonché quelli per la bonifica
dell’amianto.

Rientrano infine anche gli altri interventi indispensabili per
garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento
dell’attività didattica, purché l’urgenza e l’indifferibilità siano
adeguatamente illustrate nel format di candidatura.

Domande fino al 23 ottobre e niente soccorso istruttorio

Le candidature devono essere presentate esclusivamente
attraverso la piattaforma informatica dedicata, dalle ore
10.00 del 5 ottobre alle ore 23.59 del 23 ottobre
2026
.

La domanda è trasmessa dal legale rappresentante dell’ente, che
deve compilare tutti i campi previsti. Al termine della procedura
viene generato un PDF di riepilogo, che deve essere firmato
digitalmente in formato P7M, ricaricato e
trasmesso attraverso la piattaforma.

Su questo passaggio l’Avviso è particolarmente rigoroso, perché
le candidature incomplete o contenenti dati non conformi sono
considerate inammissibili e non sarà possibile correggere
errori, omissioni o carenze attraverso il soccorso
istruttorio
.

Non saranno quindi considerate domande trasmesse con modalità
differenti né produzioni documentali successive alla scadenza,
anche se meramente integrative. Per gli enti sarà necessario
verificare prima dell’invio la corrispondenza tra dati inseriti,
documentazione allegata e requisiti richiesti.

Punteggi e graduatorie: come vengono assegnati i finanziamenti

Le candidature ammissibili sono valutate attraverso un sistema
che consente di raggiungere fino a 100 punti.

Il numero degli studenti e la vetustà dell’edificio possono
attribuire fino a 15 punti ciascuno; l’assenza di un’altra
soluzione idonea per garantire la continuità didattica vale 5
punti, mentre il livello di progettazione può incidere fino a 10
punti e la condizione di inagibilità o chiusura dell’edificio fino
a 20 punti.

Alla tipologia di intervento possono essere assegnati fino a
35 punti: il massimo è riconosciuto agli
interventi urgenti conseguenti a eventi sismici, calamitosi o
eccezionali, mentre l’adeguamento sismico vale 30 punti, gli
interventi conseguenti a crolli di solai e controsoffitti 25 punti
e il miglioramento sismico 20 punti.

La mancanza della dichiarazione o della documentazione richiesta
per uno specifico criterio comporta la perdita del relativo
punteggio, ma non determina automaticamente l’inammissibilità della
domanda.

Le graduatorie saranno formate separatamente per Nord,
Centro e Isole e Sud
. A parità di punteggio prevale prima
la tipologia di intervento collocata più in alto nell’ordine di
priorità, quindi il punteggio relativo al numero degli studenti,
alla vetustà dell’edificio e all’assenza di soluzioni alternative
per la continuità didattica; soltanto in caso di ulteriore parità
prevale la candidatura trasmessa per prima.

Se le risorse residue di una determinata area geografica non
sono sufficienti a finanziare integralmente l’intervento successivo
in graduatoria, il Ministero può proporre un finanziamento
parziale
, subordinato all’impegno dell’ente a coprire con
risorse proprie la quota restante, anche in deroga al limite
ordinario del cofinanziamento inferiore al 50%.

Erogazione dei contributi, tempi di attuazione e cause di
revoca

Dopo l’approvazione delle graduatorie, le risorse vengono
erogate in più fasi: un primo 25% può essere richiesto a
titolo di anticipo
, un ulteriore 40% al raggiungimento
almeno del 60% dello stato di avanzamento dei lavori, un altro 25%
al raggiungimento del 90% e il saldo del 10% dopo il collaudo, il
certificato di regolare esecuzione o la verifica di conformità e la
chiusura della contabilità finale.

Le prestazioni oggetto del finanziamento devono essere affidate
successivamente alla comunicazione ministeriale relativa alla
pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie
definitive, mentre i lavori devono essere ultimati entro 36
mesi
da quella comunicazione e la rendicontazione deve
concludersi entro 42 mesi.

L’Avviso distingue infine tra decadenza e revoca. La prima può
intervenire, tra l’altro, in caso di rinuncia dell’ente, qualora
l’edificio non risulti “attivo” o “non agibile”, se emerge un altro
finanziamento pubblico sulla stessa tipologia di intervento o se il
cofinanziamento supera i limiti previsti.

La revoca può invece essere disposta quando, durante
monitoraggio e rendicontazione, risultino non veritieri i dati
dichiarati, vengano violati gli obblighi a carico del beneficiario
oppure venga realizzato un intervento diverso da quello ammesso a
finanziamento.

Per gli enti, quindi, la fase che precede l’invio della domanda
resta determinante, perché occorre arrivare alla candidatura con
progetto, requisiti, stato dell’edificio e documentazione già
verificati, tenendo conto che eventuali errori o omissioni non
potranno essere recuperati successivamente attraverso il soccorso
istruttorio.

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