Il deputato dell’Assemblea nazionale Nguyen Tuan Anh, vicesegretario del Comitato del Partito della città di Can Tho, ha fornito il suo parere/commento alla Legge sull’asta dei beni (modificata).


Il delegato all’Assemblea Nazionale Nguyen Tuan Anh, vicesegretario del Comitato del Partito della città di Can Tho , è intervenuto alla sessione di discussione di gruppo la mattina del 19 ottobre.

Il deputato dell’Assemblea Nazionale Nguyen Tuan Anh ha convenuto sulla necessità di emendare la Legge sulle Aste di Beni per affrontare le carenze nella pratica, migliorare la trasparenza, prevenire la collusione, la manipolazione dei prezzi, la confisca dei depositi e la perdita di beni statali. Il progetto di legge ha ulteriormente migliorato il quadro giuridico per le aste di beni; tuttavia, alcune disposizioni presentano ancora potenziali rischi di difficoltà di attuazione o di incoerenza nell’applicazione, soprattutto nei settori delle aste dei diritti di utilizzo del suolo, della gestione dei beni pubblici, dell’organizzazione di aste online e della gestione delle violazioni. Il deputato ha proposto diverse modifiche e integrazioni specifiche:

1. Clausola 7, Articolo 28 – Riguardo alla partecipazione all’asta considerata come offerta.

Il progetto di regolamento stabilisce che i partecipanti all’asta si considerano aver accettato di offrire almeno il prezzo di partenza.

Limite: la partecipazione all’asta non equivale a fare offerte. Qualora i partecipanti riscontrassero discrepanze nelle informazioni relative agli immobili o qualora sorgessero problemi durante l’asta, questa normativa potrebbe dare luogo a controversie in merito agli obblighi di pagamento e alla gestione dei depositi.

Si propone di modificare la clausola 7, articolo 28 come segue: “Un offerente si considera aver presentato un’offerta solo quando quest’ultima è valida secondo il regolamento d’asta e registrata nel verbale d’asta o nei dati elettronici dell’asta. La partecipazione all’asta senza aver presentato un’offerta non sarà considerata come la presentazione di un’offerta al prezzo di partenza.”

2. Punto c, comma 2, articolo 29 – Relativamente all’importo del deposito cauzionale in caso di asta per i diritti di utilizzo del terreno a fini residenziali.

Il progetto di regolamento stabilisce che l’importo del deposito per i diritti di utilizzo del terreno assegnati a privati ​​per scopi residenziali varia dal 20% al 50% del prezzo iniziale.

Punti deboli: Esiste una notevole disparità, ma mancano criteri per la selezione del livello applicabile. Il regolamento potrebbe limitare la partecipazione di coloro che hanno reali esigenze di utilizzo del territorio, riducendo la concorrenza.

Si propone di aggiungere il seguente contenuto al punto c, comma 2, dell’articolo 29: “L’importo specifico della cauzione, nell’ambito di quanto previsto al presente punto, sarà determinato in base al valore del bene, alle caratteristiche dell’asta, al rischio che l’aggiudicatario non adempia ai propri obblighi finanziari e all’esigenza di garantire una concorrenza leale, senza creare ostacoli irragionevoli per i partecipanti all’asta. Il proprietario del bene messo all’asta deciderà l’importo della cauzione e dovrà renderlo pubblico, unitamente alle motivazioni della sua determinazione, prima di ricevere i documenti di registrazione per la partecipazione all’asta.”

3. Clausola 3, Articolo 56 – Relativo al periodo di divieto di partecipazione alle aste per i diritti di utilizzo del suolo.

Il progetto di regolamento stabilisce che il divieto di partecipazione alle aste è di 5 anni nei casi di violazione degli obblighi che comportino l’annullamento dei risultati dell’asta per i diritti di utilizzo del terreno.

Limite: l’applicazione di un termine fisso non distingue tra casi di confisca intenzionale dei depositi, speculazione o perturbazione del mercato e casi di violazioni con circostanze attenuanti o cause oggettive.

Si propone di modificare la clausola 3 dell’articolo 56 come segue: “La persona che si aggiudica l’asta per il diritto d’uso del terreno nei casi specificati nella presente clausola non potrà partecipare ad aste per il diritto d’uso del terreno per un periodo da 1 a 5 anni, a seconda della natura, dell’entità e delle conseguenze della violazione. Il divieto di partecipare alle aste non si applica nei casi in cui l’obbligo non possa essere adempiuto per cause di forza maggiore previste dalla legge “. Allo stesso tempo, si propone di aggiungere il diritto della persona oggetto del divieto di fornire chiarimenti prima che l’autorità competente emetta una decisione, garantendo un trattamento equo e obiettivo.

Dopo aver esaminato la bozza di legge e le relative relazioni, i delegati hanno proposto un ulteriore perfezionamento di alcune disposizioni specifiche al fine di garantirne la fattibilità, ridurre al minimo le controversie e tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei partecipanti all’asta.

In primo luogo, modificare la clausola 7 dell’articolo 28 relativa alla registrazione per la partecipazione all’asta.

La bozza di regolamento stabilisce che i partecipanti a un’asta si considerano aver accettato di offrire almeno il prezzo di partenza. Tale regolamento è irragionevole perché la partecipazione a un’asta non equivale a un’offerta e potrebbe comportare responsabilità finanziarie qualora i partecipanti non abbiano effettivamente presentato un’offerta.

Si propone di modificare la clausola 7, articolo 28 come segue: “Un offerente si considera aver presentato un’offerta solo quando quest’ultima è valida secondo il regolamento d’asta e registrata nel verbale d’asta o nei dati elettronici dell’asta. La partecipazione all’asta senza aver presentato un’offerta non sarà considerata come la presentazione di un’offerta al prezzo di partenza.”

In secondo luogo, si aggiunga il punto c, comma 2, dell’articolo 29, relativo al deposito richiesto in caso di asta per i diritti di utilizzo del terreno a fini residenziali.

La bozza di regolamento prevede un deposito cauzionale compreso tra il 20% e il 50% del prezzo di partenza. Tale importo potrebbe contribuire a ridurre il tasso di abbandono, ma la mancanza di criteri specifici per la sua determinazione potrebbe facilmente portare ad un’applicazione arbitraria, aumentando i costi di partecipazione e limitando la concorrenza.

Si propone di aggiungere il seguente contenuto al punto c, comma 2, dell’articolo 29: “L’importo specifico della cauzione, nell’ambito di quanto previsto al presente punto, sarà determinato in base al valore del bene, alle caratteristiche dell’asta, al rischio che l’aggiudicatario non adempia ai propri obblighi finanziari e all’esigenza di garantire una concorrenza leale, senza creare ostacoli irragionevoli per i partecipanti all’asta. Il proprietario del bene messo all’asta deciderà l’importo della cauzione e dovrà renderlo pubblico, unitamente alle motivazioni della sua determinazione, prima di ricevere i documenti di registrazione per la partecipazione all’asta.”

In terzo luogo, modificare la clausola 3 dell’articolo 56 relativa al divieto di partecipare alle aste.

Il progetto di regolamento prevede un divieto di cinque anni di partecipazione alle aste per i diritti di utilizzo del suolo in caso di violazione degli obblighi successivi all’aggiudicazione dell’asta. Applicare lo stesso limite di tempo a violazioni di diversa natura e gravità non è del tutto ragionevole.

Si propone di modificare la clausola 3 dell’articolo 56 come segue: “La persona che si aggiudica l’asta per il diritto d’uso del terreno nei casi specificati nella presente clausola non potrà partecipare ad aste per il diritto d’uso del terreno per un periodo da 1 a 5 anni, a seconda della natura, dell’entità e delle conseguenze della violazione. Il divieto di partecipare alle aste non si applica nei casi in cui l’obbligo non possa essere adempiuto per cause di forza maggiore previste dalla legge”. Allo stesso tempo, si propone di aggiungere il diritto della persona oggetto del divieto di fornire chiarimenti prima che l’autorità competente emetta una decisione, garantendo un trattamento equo e obiettivo.

I delegati hanno sostenuto che le questioni sopra menzionate devono essere specificate nella legge, poiché incidono direttamente sui diritti, gli obblighi e le responsabilità dei partecipanti all’asta. Il completamento di tali regolamenti contribuirà a garantire che la legge, una volta promulgata, sia altamente attuabile, prevenendo la speculazione e garantendo al contempo un ambiente d’asta trasparente, equo e competitivo.

PV (riepilogo)


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