50% su fiere, fino a 5.000€


Il bando export 2026 della Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia copre il 50% delle spese, IVA esclusa, che una micro, piccola o media impresa sostiene per esporre a una fiera internazionale in Italia o all’estero, fino a 5.000 euro per impresa. Valgono anche eventi promozionali, incontri B2B (fra imprese) e missioni all’estero. Possono chiederlo le imprese con sede legale o unità operativa nelle province di L’Aquila e Teramo, per spese fatturate e pagate dal 1° gennaio 2026 fino al giorno della domanda. L’invio è su ReStart, la piattaforma di InfoCamere per i contributi camerali, dalle 12:00 di lunedì 26 ottobre alle 12:00 di martedì 24 novembre 2026: i 300.000 euro di dotazione si assegnano in ordine di arrivo.

La domanda si presenta a fiera fatta, salvo per le fiere che cadono dopo la chiusura dello sportello. Due esclusioni si leggono nel bando e non sulla pagina della Camera: nessun altro aiuto pubblico per la stessa iniziativa, neppure dalla Regione o dalla Camera stessa (e quindi nemmeno la copertura parziale del Programma fiere abruzzese), e niente stand condivisi con altre imprese. Serve anche la polizza contro i danni catastrofali. La dotazione copre 60 contributi pieni (calcolo nostro), e parte avvantaggiato chi nel 2026 ha già esposto con uno stand suo e senza altri aiuti, perché può inviare dal primo giorno.

In sintesi: il bando export 2026 della Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia

  • Cosa paga: spazio espositivo, allestimento, iscrizioni a eventi, B2B e missioni all’estero, hostess e interpreti esterni, trasporto del materiale.
  • Chi: micro, piccole e medie imprese (MPMI), anche cooperative, reti e consorzi, con sede legale o unità operativa a L’Aquila o Teramo, iscritte al Registro delle imprese della Camera.
  • Quanto: il 50% al netto dell’IVA, fino a 5.000 euro per un’unica domanda con al massimo due iniziative e almeno 2.000 euro di costi ammissibili.
  • Quando: dalle 12:00 del 26 ottobre alle 12:00 del 24 novembre 2026, a fiera già svolta, salvo per le fiere successive alla chiusura.
  • Come: su ReStart con SPID, CNS o CIE, firma digitale e bollo da 16 euro; conta la data e l’ora di arrivo.

50%Delle spese ammissibili, sempre IVA esclusa

5.000 euroTetto per impresa, raggiunto con 10.000 euro di spese

60Contributi pieni nei 300.000 euro di dotazione (calcolo nostro)

Voce Cosa prevede Dove sta scritto
Atto Bando per il sostegno alla competitività internazionale e allo sviluppo dell’export delle imprese, annualità 2026, approvato dalla Giunta camerale; numero e data della delibera di approvazione non sono indicati nel bando Art. 7; pagina della Camera del 16 ottobre 2026
Dotazione 300.000 euro, che la Camera può aumentare; può anche chiudere prima per esaurimento o riaprire i termini Artt. 1 e 2
Contributo Fondo perduto del 50% al netto dell’IVA, fino a 5.000 euro per impresa; un’unica domanda, al massimo due iniziative, almeno 2.000 euro di costi ammissibili Art. 2
Regime De minimis, cioè gli aiuti di piccolo importo che un’impresa unica (l’impresa insieme a quelle legate da un rapporto di controllo) può ricevere entro 300.000 euro nell’arco di tre anni (Reg. (UE) 2023/2831); ritenuta del 4% come acconto delle imposte Artt. 1, 5 e 7
Sportello Ordine cronologico per data e ora, dalle 12:00 del 26 ottobre alle 12:00 del 24 novembre 2026, solo su ReStart; al 20 ottobre nessuna rettifica, proroga o FAQ Artt. 2 e 8; pagina e avvisi della Camera letti il 20 ottobre 2026

Chi può chiedere il bando export Gran Sasso, e chi resta fuori

Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese, anche cooperative, le reti e i consorzi con sede legale o unità operativa nelle province di L’Aquila e Teramo (art. 4). La dimensione si misura con l’allegato I del Reg. (UE) 651/2014: meno di 250 occupati e fatturato fino a 50 milioni di euro, o totale di bilancio fino a 43 milioni. Le grandi imprese sono escluse. Chieti e Pescara fanno capo a un’altra Camera, che ha bandi propri come il voucher ESG della Camera di Chieti Pescara.

Requisito (art. 4) Cosa chiede il bando
Registro delle imprese Iscrizione al Registro della Camera del Gran Sasso d’Italia; impresa attiva alla domanda e al pagamento
Diritto annuale In regola; altrimenti 10 giorni dalla comunicazione della Camera per regolarizzare, a pena di esclusione
Polizza catastrofale In regola con l’obbligo della L. 213/2023 (art. 1, commi 101 e seguenti) e del DL 39/2025, con copia di certificato, estratto o contratto
DURC Il documento unico di regolarità contributiva, verificato d’ufficio: regolare e valido (120 giorni) alla concessione e fino al pagamento
Procedure concorsuali Nessuna: amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento, liquidazione
Forniture alla Camera Nessuna, nemmeno gratuita (art. 4, comma 6, DL 95/2012), salvo i casi esclusi dalla norma
Altre esclusioni Artt. 9 e 18 del Codice degli incentivi, il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, con le regole comuni ai bandi pubblicati dal 2026: antimafia, sanzioni interdittive, condanne che escludono dagli appalti

Per le reti senza soggettività giuridica il bando non dice come si applica l’iscrizione al Registro: va chiesto alla Camera.

Attenzione: un altro aiuto pubblico sulla stessa fiera, o uno stand condiviso, esclude dal contributo. È fuori l’impresa che per la stessa iniziativa ha avuto o avrà un altro contributo o vantaggio economico pubblico, da ministeri, Regioni, Comuni, ICE Agenzia, dalla Camera stessa o da chi eroga risorse pubbliche (art. 4), e quindi anche chi ha avuto la copertura parziale del Programma fiere 2026 di Regione e Camere abruzzesi. E non si pagano le spese per stand condivisi tra più imprese, gli stand collettivi (art. 5).

Sede legale fuori dalle due province: basta l’unità locale?

Il bando ammette sede legale «e/o» unità operativa nelle due province ma chiede l’iscrizione al Registro delle imprese della Camera (art. 4, punti 1 e 2), e il modulo fa dichiarare «sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera». La lettura che tiene insieme bando e modulo è che a chi ha la sede legale altrove basti un’unità locale iscritta al REA della Camera del Gran Sasso d’Italia (il repertorio in cui si denunciano le unità locali), con il diritto annuale pagato. Il bando non lo scrive in chiaro, né dice se l’unità debba esistere già alla data della fiera. Aprirne una apposta costa diritto annuale e polizza sui beni che vi si usano, per un contributo che a una società di capitali in utile rende al massimo 3.559 euro dopo le imposte (calcolo nostro, più sotto).

La polizza catastrofale: chi deve averla e cosa allegare

Per i bandi pubblicati dal 2026, come questo, il Codice degli incentivi esclude chi non rispetta l’obbligo della polizza contro i danni catastrofali, e ne fa una causa di revoca se emerge dopo (artt. 9, 17 e 25). L’obbligo vale per le imprese tenute all’iscrizione al Registro delle imprese con sede legale in Italia, o con sede all’estero e una stabile organizzazione in Italia; non vale per le imprese agricole dell’art. 2135 del codice civile (L. 213/2023, art. 1, commi 101 e 111). Vanno assicurati terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, anche non di proprietà ma usati nell’attività, contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, salvo che siano già coperti da una polizza stipulata da altri (L. 213/2023, art. 1, comma 101; per i beni di terzi, DL 155/2024, art. 1-bis, comma 2). È scattato il 1° ottobre 2025 per le medie imprese, il 31 dicembre 2025 per piccole e micro, il 31 marzo 2026 per piccole e micro della somministrazione di alimenti e bevande e turistico ricettive (DL 39/2025, art. 1; DL 200/2025, art. 16).

Chi non ha e non usa nessuno di quei beni non è obbligato (FAQ n. 9 del MIMIT sulle polizze catastrofali), ma il bando chiede copia del contratto e il modulo prevede solo di aver «assolto all’obbligo di stipula»: in questo caso va chiesto alla Camera come dichiararlo.

Quali fiere, B2B e missioni valgono

Il bando paga la partecipazione in presenza, nel 2026, a quattro tipi di iniziative (artt. 5 e 6):

  • fiere e mostre specializzate internazionali all’estero, e le fiere campionarie, non specializzate, nei Paesi senza fiere di settore;
  • fiere internazionali in Italia, se l’edizione è qualificata internazionale nel calendario dell’AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane);
  • iniziative degli organismi del sistema camerale italiano ed estero;
  • eventi, B2B e missioni organizzati all’estero, con una quota di partecipazione o uno spazio espositivo da pagare.

La qualifica di fiera internazionale la attribuiscono le Regioni e le Province autonome, e il calendario AEFI la riprende: va controllata l’edizione 2026, non quella dell’anno prima. Per le fiere all’estero il bando non indica un calendario, quindi conserva il regolamento o il catalogo che ne attesta il carattere internazionale. Un B2B dentro la stessa fiera, a nostro avviso, è la stessa iniziativa e non una seconda: il bando vuole due iniziative «distinte e autonome» e non ammette più richieste per un evento che si articola in più giornate o attività collegate (art. 2).

Situazione Rientra? Perché
Fiera all’estero di marzo 2026, stand fatturato e pagato a febbraio Sì Spesa ed evento del 2026 (artt. 2 e 6)
Stand con acconto pagato nel 2025 e saldo nel 2026 Solo la parte fatturata e pagata nel 2026 Spese fatturate e pagate dal 1° gennaio 2026 (art. 2)
Fiera di febbraio 2027 già pagata No Solo eventi realizzati nel 2026 (art. 6)
Fiera in Italia non internazionale nel calendario AEFI, fiera virtuale, stand collettivo, fiera pagata ma saltata No Servono qualifica, presenza, stand non condiviso e partecipazione effettiva (art. 5)
Missione o B2B all’estero con quota di iscrizione Sì Art. 5, lettera b), e art. 6
B2B o attività di incoming in Italia, con operatori esteri ospitati qui Da chiarire L’art. 5 parla di eventi «organizzati all’estero», l’art. 6 ammette le «attività di incoming a carattere internazionale»
Stand individuale dentro un padiglione collettivo Da chiarire Gli stand «condivisi tra più imprese» non sono definiti oltre; se un ente pubblico paga parte del padiglione, c’è comunque un altro aiuto
Fiera di dicembre 2026, dopo la chiusura dello sportello Sì, con regole proprie Domanda prima, foto e documenti richiesti dopo (art. 5)

La domanda si fa a fiera svolta: partire il 26 ottobre o aspettare?

Il bando non ammette domande presentate prima che la fiera si sia svolta, e non dice se conti il primo o l’ultimo giorno: per prudenza, invia a fiera finita. L’eccezione sono le fiere che si svolgono dopo il 24 novembre, giorno di chiusura dello sportello, ed entro il 2026: la domanda si fa prima e, a fiera svolta, si integra con le foto che attestano la partecipazione e lo stand all’apertura, più ogni altro documento che la Camera chieda (art. 5). Entro quando e con quale canale, il bando non lo dice. Con lo sportello in ordine di arrivo la regola divide le imprese in due gruppi: chi ha fiere già fatte può inviare il 26 ottobre, chi espone a novembre prima della chiusura deve aspettare. E la seconda iniziativa non si aggiunge dopo, perché la domanda è una sola (art. 2).

Invii il 26 ottobre con la fiera già fatta

Entri nell’ordine di arrivo dal primo giorno, ma resti con una sola iniziativa. Conviene quando quella fiera arriva già a 10.000 euro di spese ammissibili: la seconda non aggiungerebbe nulla.

Aspetti la fiera di novembre

Due iniziative nella stessa domanda e fino a 5.000 euro, ma invii più tardi, quando lo sportello potrebbe essere chiuso per esaurimento. Quante domande arriveranno prima non si può sapere.

Sulle fiere di dicembre il bando lascia due domande aperte. Le spese valgono se fatturate e pagate «fino al giorno di invio della domanda» (art. 2), che qui precede l’evento: come si trattano quelle successive non è scritto (e l’art. 8 vuole allegati acquisiti prima della domanda), e nemmeno se una domanda possa unire una fiera fatta e una di dicembre. Conviene avere lo stand fatturato e pagato prima dell’invio, e chiedere per iscritto alla Camera.

Spese ammesse ed escluse: l’elenco è chiuso

L’art. 6 ammette «esclusivamente» cinque voci, al netto dell’IVA e delle analoghe imposte estere: una spesa che non è nell’elenco non si paga, per quanto legata alla fiera.

Spesa Nel contributo Condizione (art. 6)
Spazio espositivo, con iscrizione al catalogo, oneri e diritti fissi obbligatori, assicurazioni dell’esposizione, quota rifiuti se obbligatoria Sì Fattura dell’ente organizzatore, di chi vende gli spazi su sua delega o del sistema camerale
Allestimento: insegna con il nome dell’impresa, montaggio, smontaggio, allacciamenti e consumi, pulizia, sorveglianza h24 e simili (il bando chiude con «etc.») Sì Riferito allo stand dell’iniziativa
Iscrizione a eventi, B2B e missioni all’estero, nell’ambito di fiere o di attività di incoming internazionali Sì Comprese le attività della rete camerale
Hostess, steward e interpreti Sì Esterni all’impresa e incaricati per l’evento, con fattura o ricevuta fiscale
Trasporto del materiale da allestimento ed espositivo Sì Fatturato da terzi, solo con mezzi commerciali; mai pedaggi, carburante, parcheggi
Viaggi, vitto e alloggio, personale interno, materiale promozionale, consulenze No Non sono fra le cinque voci
IVA, altre imposte e tasse, imposte estere analoghe No Mai: il bando scrive «al netto dell’IVA» senza eccezioni (artt. 2, 5 e 6), anche se il Modulo budget ammette l’IVA non recuperabile

Fatture, pagamenti e CUP

Fatture e prove di pagamento (bonifico con l’esito, estratto conto o equivalente) devono ricondurre ogni spesa all’iniziativa (art. 6): il nostro consiglio è scrivere nome ed edizione della fiera in fattura e nella causale. Il CUP, il codice unico di progetto degli interventi pagati con risorse pubbliche, lo assegna la Camera dopo l’istruttoria, e la sua mancanza su una fattura già emessa non rende di per sé inammissibile la spesa. Le fatture elettroniche già passate dal Sistema di Interscambio (SdI), una volta ricevuto il CUP, si regolarizzano con il servizio web previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025, prot. 563301/2025, conservando la documentazione dell’integrazione; a quelle dei fornitori esteri la legge non chiede il CUP (art. 5, comma 7, DL 13/2023).

Una cartella per ogni iniziativa, pronta prima del 26 ottobre. Dentro vanno fattura, bonifico con l’esito, estratto conto e foto dello stand con l’insegna leggibile: sono allegati della domanda (art. 8), e ciò che manca si recupera solo se la Camera lo chiede, di norma entro 5 giorni.

Quanto spetta: il 50%, e il massimo arriva con 10.000 euro di costi

Il contributo è il minore fra il 50% dei costi ammissibili al netto dell’IVA, 5.000 euro per l’intera domanda e il margine che resta all’impresa nel de minimis (artt. 1 e 2). Sotto 2.000 euro di costi ammissibili complessivi la domanda non viene considerata. Il bonifico arriva al netto della ritenuta del 4%.

Caso (calcolo nostro) Costi ammissibili, IVA esclusa Contributo Ritenuta del 4% Bonifico della Camera
Una fiera sotto soglia 1.900 euro 0, domanda non considerata 0 0
A. Una fiera all’estero 2.000 euro 1.000 euro 40 euro 960 euro
B. Fiera in Italia da 2.500 e B2B all’estero da 1.500 4.000 euro 2.000 euro 80 euro 1.920 euro
C. Fiera all’estero da 6.000 e fiera in Italia da 4.000 10.000 euro 5.000 euro, tetto esatto 200 euro 4.800 euro
D. Due iniziative da 7.000 e 5.000 12.000 euro 5.000 euro, invece di 6.000 200 euro 4.800 euro

Il tetto vale per l’impresa e per l’insieme delle due iniziative, non per ogni fiera: nel caso D il contributo copre il 41,7% della spesa (calcolo nostro), e ogni euro oltre i 10.000 resta a carico dell’impresa. Nel caso B il B2B da 1.500 euro, da solo, starebbe sotto i 2.000: il bando riferisce la soglia ai costi complessivi della domanda, e se valga anche per la singola iniziativa non lo scrive. L’IVA non entra nel conto, secondo il testo del bando: uno stand da 4.000 euro più IVA al 22% costa 4.880 euro, ma il contributo è 2.000, anche per chi l’IVA non la detrae (il Modulo budget ammette invece l’IVA non recuperabile: è una delle domande da fare alla Camera).

Cosa cambia rispetto al bando 2025

Il bando 2025 della stessa Camera (artt. 3 e 5) aveva un terzo delle risorse e un tetto contato sulla singola iniziativa; quello 2026 (artt. 2 e 8) conta il tetto sull’intera domanda.

Voce Bando 2025 Bando 2026
Dotazione 100.000 euro 300.000 euro, il triplo
Contributo 50%, fino a 3.500 euro per una singola iniziativa; una seconda istanza fino a 2.000 euro 50%, fino a 5.000 euro per un’unica istanza con al massimo due iniziative
Invio Via PEC, dalle 10:00 del 20 marzo alle 24:00 del 15 novembre 2025 Solo ReStart, dalle 12:00 del 26 ottobre alle 12:00 del 24 novembre 2026
Atto Delibera di Giunta n. 4 del 23 gennaio 2025 Delibera di approvazione: numero e data non indicati nel bando

Chi l’anno scorso ha inviato per PEC deve cambiare abitudine: nel 2026 ogni modalità diversa da ReStart è inammissibile (art. 8), e la PEC serve come domicilio per le comunicazioni.

Come si presenta la domanda su ReStart dal 26 ottobre

Si entra in ReStart con SPID, carta nazionale dei servizi (CNS) o carta d’identità elettronica (CIE), e le domande inviate prima delle 12:00 del 26 ottobre o dopo le 12:00 del 24 novembre 2026 sono escluse in automatico (art. 8). Può trasmettere anche un intermediario, con le stesse modalità.

  1. ERA: l’Export Readiness Assessment è un questionario gratuito di autovalutazione sulla preparazione all’export, sul portale del Progetto SEI, Sostegno all’export dell’Italia, promosso da Unioncamere. Il report va allegato e deve essere dei 3 mesi precedenti la domanda (art. 8): il bando prima «invita» a farlo, poi scrive che il report «dovrà essere allegato» e lo elenca fra gli allegati: è obbligatorio. Non è, di per sé, un elemento di valutazione (art. 8: serve ad autovalutazione e orientamento).
  2. Moduli: Modulo budget del progetto e Modulo dichiarazioni integrative, dalla pagina del bando, compilati con le regole del bando e non con il tetto che il foglio budget calcola da solo.
  3. Allegati: fatture; bonifici, ricevute bancarie, assegni, pagamenti bancomat ed elettronici con il movimento in estratto conto; foto dello stand o della manifestazione; i due moduli; il report ERA.
  4. Firma e bollo: il riepilogo generato da ReStart, o il modulo di domanda, si scarica, si firma e si ricarica; riepilogo e allegati si firmano in formato CAdES, la firma digitale che produce file .p7m. Il bollo da 16 euro si paga in forma virtuale.
  5. PEC: un unico indirizzo, domicilio per tutte le comunicazioni successive.

Sulla firma il bando non è uniforme: a pagina 8 firma il titolare o legale rappresentante, a pagina 9 il Modello di riepilogo può firmarlo anche il «soggetto delegato». Per non rischiare, fai firmare il legale rappresentante anche quando invia il commercialista. Chi non ha mai usato ReStart trova i passaggi comuni ai bandi camerali nella nostra guida ai voucher delle Camere di commercio, con le istruzioni per ReStart.

Attenzione: il posto in fila lo danno data e ora di ricezione. Se per un disguido tecnico la domanda arriva tardi o non arriva, il rischio è dell’impresa: la Camera ne è esonerata (art. 8). Se chiede integrazioni, il termine è perentorio, di norma 5 giorni: senza risposta la domanda è definitivamente non ammissibile (art. 9).

Dove il bando e i moduli non coincidono: si segue il bando e si chiede conferma

Chi compila il Modulo budget senza il bando sotto mano rischia di indicare un contributo doppio del tetto, perché il foglio si ferma a 10.000 euro invece che a 5.000. Non è l’unica regola dei moduli che il bando non ha, e la pagina della Camera semplifica: per stabilire chi rientra fa fede il bando, che è l’atto, ma i due moduli sono allegati obbligatori e si firmano (art. 8), quindi sui punti in contrasto serve una conferma scritta della Camera prima dell’invio (le domande da fare sono più sotto).

Punto Bando Moduli e pagine
Tetto 5.000 euro per impresa (art. 2) Il Modulo budget calcola un tetto di 10.000 euro e segnala un «limite di spesa» superato oltre i 6.000 euro sulla riga dell’attività
IVA Sempre esclusa (artt. 2, 5 e 6) Il Modulo budget la ammette quando non è recuperabile
Fornitori Nessun requisito dei fornitori, nessuna loro dichiarazione fra gli allegati (artt. 6 e 8) Il Modulo dichiarazioni elenca un’autocertificazione dei fornitori e fa dichiarare l’assenza di controllo o collegamento con loro
Concordato preventivo Escluso senza eccezioni (art. 4) Il Modulo dichiarazioni fa salvo quello con continuità aziendale
Soglia di 2.000 euro Sui costi ammissibili complessivi della domanda (art. 2) La pagina della Camera parla di spese inferiori a 2.000 euro, e fa pensare alla singola fattura; la scheda del catalogo nazionale degli incentivi indica una spesa ammessa da 1.000 a 5.000 euro
Date delle spese Fatturate e pagate dal 1° gennaio 2026 fino all’invio (art. 2) La pagina cita solo i documenti emessi dal 1° gennaio 2026
Beneficiari Solo MPMI delle province di L’Aquila e Teramo (art. 4) La stessa scheda del catalogo indica anche la grande impresa

Anche il bando, in un passaggio dell’art. 4, data male il Codice degli incentivi: è il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, come scrive lo stesso articolo poco dopo.

Cosa chiedere per iscritto alla Camera prima del 26 ottobre

Al 20 ottobre 2026 la Camera non ha pubblicato FAQ, rettifiche o proroghe. Sui punti aperti conviene scrivere dalla PEC dell’impresa alla PEC istituzionale indicata nel bando ([email protected]), all’attenzione dell’Area Promozione economica e Regolazione del Mercato che gestisce la misura, e conservare la risposta con le carte della domanda.

Le domande da fare, una per ogni punto aperto.

  • Polizza: «Non abbiamo e non usiamo terreni, fabbricati, impianti, macchinari o attrezzature: come dichiariamo di essere in regola, se il modulo prevede solo di aver assolto all’obbligo di stipula?»
  • Forfetari: «In regime forfetario, la ritenuta del 4% si evita con la dichiarazione dell’art. 1, comma 67, della L. 190/2014?»
  • IVA: «Per chi non detrae l’IVA il costo ammissibile è solo l’imponibile, come dicono gli artt. 2, 5 e 6, e non anche l’IVA non recuperabile del Modulo budget?»
  • Unità locale: «Con la sede legale fuori dalle due province e un’unità locale iscritta presso la Camera del Gran Sasso d’Italia, il requisito dell’art. 4, punto 1, è soddisfatto? L’unità deve esistere già alla data della fiera?»
  • Fiere di dicembre: «Fatture e pagamenti successivi all’invio della domanda sono ammessi? Una domanda può unire una fiera già svolta e una di dicembre? Entro quando, e con quale canale, si mandano le foto dopo la fiera?»
  • Fornitori: «L’autocertificazione dei fornitori del Modulo dichiarazioni va allegata, anche se l’art. 8 non la chiede?»
  • B2B e padiglioni: «Un B2B o un incoming internazionale in Italia rientra nell’art. 5, lettera b)? Uno stand individuale in un padiglione collettivo, senza contributi pubblici, è uno stand condiviso?»

Dopo la domanda: istruttoria, concessione e pagamento

La Camera verifica i requisiti nell’ordine di arrivo e approva gli esiti con un provvedimento e l’elenco delle domande ammissibili (art. 4). Le comunicazioni passano dalla PEC indicata nella domanda (art. 8) e il bando prevede la pubblicazione in Amministrazione trasparente di graduatorie ed elenco dei beneficiari (art. 12). Poi adotta l’atto di liquidazione (art. 9): il bando non prevede anticipi né rate e, poiché domanda e rendiconto coincidono, il pagamento è uno solo (lettura nostra). Con le risorse liberate da rinunce, revoche o importi minori la Camera può far scorrere le domande ammissibili non finanziate, sempre in ordine cronologico (art. 10).

Passaggio Termine Fonte
Integrazioni richieste dalla Camera Di norma 5 giorni, perentorio Bando, art. 9
Regolarizzazione del diritto annuale 10 giorni dalla comunicazione Bando, art. 4
Esito dell’istruttoria e CUP Non fissati Bando, artt. 6, 9 e 10
Registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), la banca dati pubblica in cui si registrano gli aiuti concessi alle imprese Prima dell’atto di concessione, che deve indicarla e senza di essa non è efficace; il regolamento UE fissa al massimo 20 giorni lavorativi L. 234/2012, art. 52, comma 7; Reg. (UE) 2023/2831, art. 6, par. 2
Pagamento Non fissato; con l’atto di liquidazione, al netto del 4%; il bando non prevede anticipi Bando, artt. 5 e 9

Una data per il bonifico oggi non c’è: il bando non fissa tempi e il Codice degli incentivi rinvia al bando. Il DURC conta in due momenti. Se il controllo d’ufficio non è concluso all’approvazione degli esiti, la domanda può entrare fra le ammissibili «con riserva» e la concessione arriva dopo, con un DURC regolare; se al pagamento il DURC segnala inadempienze, la Camera trattiene l’importo corrispondente e lo versa direttamente agli enti (art. 18, comma 4, lettera a, del Codice). Conviene controllarlo prima dell’invio, e sapere perché un DURC scaduto o irregolare fa respingere la domanda.

Ogni variazione rilevante si comunica solo per PEC, attiva e presidiata fino alla fine degli obblighi, e la Camera può fare controlli a campione (art. 10). Il bando nomina le revoche ma non le disciplina: vale l’art. 17 del Codice, con restituzione e interessi al tasso di riferimento della BCE, più cinque punti se la causa è imputabile all’impresa. Il pagamento non supera mai i 5.000 euro, quindi non scatta la verifica delle cartelle non pagate prevista sopra quella cifra (art. 48-bis DPR 602/1973). Fatture e scritture si conservano dieci anni (art. 2220 del codice civile); vincoli di destinazione non ce ne sono, perché il bando paga servizi già consumati.

Come si tassa il contributo e dove va in bilancio

Il contributo copre costi d’esercizio consumati in fiera, quindi si qualifica come contributo in conto esercizio, e nessuna norma lo esclude dalle imposte: le esenzioni valgono solo se una legge le prevede in modo espresso (risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 494 del 2020).

La ritenuta del 4%: quale norma nel 2026 e quale dal 2027

La Camera paga al netto di una ritenuta d’acconto del 4% (art. 5 del bando), un anticipo delle imposte sui redditi trattenuto alla fonte. Nel 2026 la base di legge è l’art. 28, secondo comma, del DPR 600/1973, che obbliga gli enti a trattenere il 4% sui contributi alle imprese, salvo quelli per comprare beni strumentali. Il bando cita l’art. 43 del D.Lgs. 33/2025, il testo unico su versamenti e riscossione, che ripete la regola ma si applica dal 1° gennaio 2027: se la Camera paga nel 2027 la base sarà quella, con la stessa aliquota. È un acconto di IRES o IRPEF, non di IRAP, e si scomputa dall’imposta (art. 22 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi); l’eccedenza si riporta o si chiede a rimborso. Per i forfetari manca un chiarimento: i ricavi del regime non subiscono ritenuta con la dichiarazione dell’art. 1, comma 67, della L. 190/2014, ma il bando la prevede per tutti e le circolari dell’Agenzia sul regime (10/E del 2016 e 32/E del 2023) non trattano i contributi pubblici, quindi il loro netto oggi non si può calcolare.

IRES, IRPEF e IRAP: in quale anno

Per chi ha un reddito d’impresa il contributo è un ricavo, e la norma che lo inquadra meglio è l’art. 85, comma 1, lettera h), del TUIR, sui contributi in conto esercizio spettanti «a norma di legge». Si tassa con l’IRES al 24% nelle società di capitali (art. 77 del TUIR) e con l’IRPEF a scaglioni del 23, 33 e 43% per le ditte individuali e i soci delle società di persone (art. 11). Una seconda lettura lo tratta come sopravvenienza attiva, tassata nell’anno dell’incasso (art. 88, comma 3, lettera b): la differenza conta solo se concessione e pagamento cadono in anni diversi, e la scelta va motivata con chi firma il bilancio. Nelle società il contributo fa parte anche della base imponibile IRAP (artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 446/1997), con l’aliquota ordinaria 2026 dell’Abruzzo al 4,82% (prospetto IRAP della Regione aggiornato al 26 maggio 2026; lo stesso prospetto indica il 3,90% per chi opera in comuni montani, alle condizioni dell’art. 14 della L.R. 7/2002, che qui non verifichiamo); le ditte individuali non pagano l’IRAP dal 2022 (art. 1, comma 8, L. 234/2021).

In bilancio va nella voce A5, altri ricavi e proventi, nell’esercizio in cui il diritto è certo (principio contabile OIC 12, paragrafo 56). In questo bando il diritto diventa certo quando la Camera ammette la domanda, nel 2026 o nel 2027 secondo una data che il bando non fissa; in contabilità semplificata conta invece l’incasso (art. 66 del TUIR). Alla data dell’atto si rileva il credito verso la Camera per il lordo; all’incasso, banca per il 96% e credito per la ritenuta per il 4%. Il fatturato della voce A1 non cambia, e con lui la dimensione d’impresa. Il quadro generale è nella nostra guida su come si tassano i contributi a fondo perduto, fra IRES, IRAP e ritenuta.

Il netto dopo le imposte: il 50% vale il 35,6%

Calcolo nostro per una società di capitali in utile con sede in Abruzzo, in contabilità ordinaria: IRES 24% e IRAP 4,82%, cioè il 28,82% sul contributo, spese deducibili, nessun altro aiuto sulle stesse fiere, margine de minimis capiente.

Euro A. Spesa 2.000 B. Spesa 4.000 C. Spesa 10.000
Contributo 1.000,00 2.000,00 5.000,00
Bonifico, dopo il 4% 960,00 1.920,00 4.800,00
IRES e IRAP dovute sul contributo 288,20 576,40 1.441,00
Da versare dopo lo scomputo della ritenuta 248,20 496,40 1.241,00
Contributo netto 711,80 1.423,60 3.559,00
Quota della spesa coperta davvero 35,6% 35,6% 35,6%
De minimis consumato, al lordo 1.000,00 2.000,00 5.000,00

Oltre i 10.000 euro la quota reale scende: con 14.000 euro di spese il netto resta 3.559, il 25,4%. Per una ditta individuale, fuori dall’IRAP, il netto è il contributo meno l’IRPEF marginale, addizionali escluse: al 33% restano 670, 1.340 e 3.350 euro, al 43% 570, 1.140 e 2.850. In perdita la ritenuta diventa un credito e questi conti non valgono.

IVA delle fiere all’estero: la base resta l’imponibile

In una fiera all’estero, spazio espositivo, allestimento e servizi dell’organizzatore a un’impresa si considerano resi in Italia (art. 7-ter DPR 633/1972; circolare 37/E del 2011). Il fornitore fattura senza IVA e tu la applichi con l’inversione contabile: integri la fattura se il fornitore è UE, emetti un’autofattura se è extra UE, e trasmetti allo SdI il documento TD17, quello previsto per i servizi acquistati dall’estero; con la detrazione piena l’operazione è neutra. Le quote di accesso a un evento si tassano nel Paese in cui si svolge (art. 7-quinquies), e per l’iscrizione a un B2B decide il contratto, accesso o servizio di organizzazione. L’IVA estera addebitata non entra nel contributo e si recupera solo con le procedure di rimborso di quel Paese, se le prevede: prima di pagare, comunica all’organizzatore la tua partita IVA.

De minimis e cumulo: nessun secondo aiuto sulla stessa fiera

Il contributo è concesso con il Regolamento (UE) 2023/2831: per ogni impresa unica, cioè l’insieme delle imprese legate da un rapporto di controllo, il tetto è di 300.000 euro di aiuti de minimis nell’arco di tre anni (art. 3, par. 2), su base mobile, sommando a ogni nuova concessione gli aiuti dei tre anni precedenti. La formula del bando sul periodo (art. 1) è imprecisa, ma il bando rinvia al regolamento e vieta di interpretarlo in modo difforme. L’aiuto è concesso quando la Camera riconosce il diritto, non quando paga, e conta al lordo: 5.000 euro di contributo consumano 5.000 euro di margine anche se all’impresa ne restano 3.559. Se il margine non basta, la Camera riduce il contributo (art. 1).

Prima di inviare, cerca la tua impresa e quelle che formano con lei un’impresa unica nella sezione Trasparenza del Registro nazionale degli aiuti, e con gli aiuti che risultano rifai il conto del plafond de minimis di 300.000 euro nell’arco di tre anni. Le fiere già fatte si possono pagare perché il de minimis non chiede l’effetto di incentivazione, cioè la domanda prima di cominciare, che il regolamento generale di esenzione (GBER, Reg. (UE) 651/2014) impone anche al suo aiuto per le fiere delle PMI (artt. 6 e 19). E un bando per l’export può stare nel de minimis, che pure esclude gli aiuti all’esportazione, perché di norma non lo sono quelli per partecipare a fiere commerciali (considerando 10).

SIMEST, voucher, ICE e Programma fiere: si ragiona fiera per fiera

Il regolamento ammette un altro aiuto sugli stessi costi entro l’intensità massima (art. 5); il bando no: qui per essere esclusi basta un qualunque vantaggio economico pubblico sulla stessa iniziativa, a prescindere dall’importo (art. 4). Il modulo chiede solo degli «aiuti di Stato» sulle «stesse spese ammissibili», ma la regola da rispettare è quella del bando.

  • SIMEST, linea Fiere ed eventi del Fondo 394/81: finanziamento agevolato in de minimis con una quota a fondo perduto fino al 10%, o al 20% in casi specifici (circolare SIMEST 5/394/2023, aggiornata al 15 settembre 2026). Sulla stessa fiera si sceglie, SIMEST o la Camera; le fiere invece si possono dividere fra le due misure, purché ciascuna stia in una sola domanda, e il margine de minimis lo consumano entrambe. Le condizioni sono nella nostra guida ai finanziamenti SIMEST, compresa la linea Fiere ed eventi.
  • Voucher regionali, comunali o ministeriali per le fiere: stessa logica, fiera per fiera.
  • ICE Agenzia: un suo aiuto sulla stessa fiera esclude dal bando, e uno stand condiviso cade anche per l’art. 5.
  • Programma fiere 2026 di Regione Abruzzo e Camere di commercio abruzzesi: prevede la copertura parziale dei costi di partecipazione a una serie di fiere, e fra quelle segnalate dalla Camera c’è Artigiano in Fiera, a Milano dal 5 al 13 dicembre (la pagina non riporta il piano fiere definitivo). Chi partecipa così, per quella fiera non può chiedere il contributo.
  • Aiuti futuri: il bando dice «beneficeranno». Un altro aiuto chiesto dopo per la stessa fiera espone alla revoca, con restituzione e interessi (Codice degli incentivi, art. 17).

Gli errori che mettono a rischio la domanda

Errore Conseguenza
Domanda prima della fiera, fuori dalla deroga per quelle successive al 24 novembre Non ammissibile (art. 5)
Domanda per PEC, come nel 2025 Non ammessa: vale solo ReStart (art. 8)
Costi ammissibili complessivi sotto 2.000 euro Domanda non considerata (art. 2)
Fiera già aiutata da ICE Agenzia, Regione, Comune, Programma fiere o SIMEST Esclusione (art. 4); se cada tutta la domanda o solo quell’iniziativa il bando non lo dice
Seconda domanda per aggiungere una fiera Non consentita: un’unica istanza per impresa (art. 2)
Report ERA di più di tre mesi prima Allegato non conforme (art. 8)
Nessuna risposta alle integrazioni Domanda definitivamente non ammissibile (art. 9)
Polizza catastrofale mancante Esclusione (art. 4; Codice degli incentivi, art. 9)

Le altre strade per fiere, export e internazionalizzazione

Senza sede né unità operativa a L’Aquila o Teramo, o con la fiera già coperta da un altro aiuto, il bando fiere della Camera del Gran Sasso d’Italia non serve. La panoramica su come si finanzia la partecipazione alle fiere nel 2026 mette in fila voucher regionali, SIMEST e collettive, che con questo bando si combinano solo su fiere diverse; per le spese che questo bando lascia fuori, come consulenze o figure dedicate all’export, la guida ai bandi per l’export 2026 raccoglie gli altri strumenti. Le regole, poi, cambiano da una Camera all’altra anche fra bandi per le fiere: chi segue imprese in più province lo vede mettendo questa guida accanto a quella sul bando fiere della Camera di commercio di Varese.

Domande frequenti sul bando export della Camera del Gran Sasso d’Italia

Una fiera di marzo 2026, già fatta e pagata, dà diritto al contributo?

Sì, se la fiera è internazionale, se hai esposto con uno stand tuo e senza altri aiuti pubblici, e se le spese sono fatturate e pagate dal 1° gennaio 2026. Con la fiera già svolta puoi inviare dal primo minuto dello sportello, alle 12:00 del 26 ottobre 2026 su ReStart.

Ho una fiera a metà novembre: quando presento la domanda?

Dopo la fiera ed entro le 12:00 del 24 novembre 2026. Prima dell’evento si può inviare solo per le fiere che si svolgono dopo la chiusura dello sportello, con le foto della partecipazione e dello stand, e gli altri documenti che la Camera chieda, da integrare dopo (art. 5).

I 5.000 euro valgono per ogni fiera?

No. Sono il tetto per impresa sull’intera domanda, che contiene al massimo due iniziative, e per arrivarci servono 10.000 euro di costi ammissibili, IVA esclusa.

Il bando copre viaggio e albergo per la fiera?

No, l’elenco dell’art. 6 non li comprende. Restano deducibili dal reddito d’impresa: per i dipendenti in trasferta fuori dal comune, vitto e alloggio fino a 180,76 euro al giorno, 258,23 all’estero (art. 95 del TUIR); per il titolare della ditta individuale che espone, vitto e alloggio al 75% (art. 109). In Italia serve il pagamento tracciabile.

Sono andato alla fiera con la collettiva della Regione o con l’ICE: posso chiedere il contributo?

Per quella fiera no: il bando esclude chi per la stessa iniziativa ha avuto un altro vantaggio economico pubblico, anche da Regione o Camera (art. 4), e quindi anche dal Programma fiere 2026; lo stand condiviso è comunque escluso (art. 5).

Il contributo della Camera è tassato?

Sì: ritenuta del 4% come acconto, poi IRES o IRPEF e, nelle società, IRAP. Per una società di capitali abruzzese in utile il 50% nominale vale circa il 35,6% della spesa dopo le imposte (calcolo nostro).

Posso usare SIMEST e il bando della Camera per la stessa fiera?

No. Il finanziamento agevolato SIMEST è un vantaggio economico pubblico, e il bando esclude chi per la stessa fiera ne ha avuto o ne avrà un altro (art. 4). Con fiere diverse si possono usare tutti e due, e il margine de minimis di 300.000 euro dell’impresa unica nell’arco di tre anni lo consumano entrambi.

Quando arriva il pagamento del contributo?

Il bando non fissa tempi e non prevede anticipi. Il pagamento arriva con l’atto di liquidazione, dopo l’istruttoria e la verifica del DURC, ed è il 96% del contributo: 4.800 euro su 5.000.

Come procedere con il bando export Gran Sasso

  1. Controlla i requisiti: visura con sede o unità locale a L’Aquila o Teramo, diritto annuale, polizza, DURC, margine de minimis.
  2. Scegli le iniziative: al massimo due, del 2026, internazionali, con stand individuale e senza altri aiuti; decidi se inviare subito o dopo la fiera di novembre.
  3. Prepara le carte: fatture e pagamenti del 2026, foto dello stand, report ERA recente, i due moduli, firma digitale CAdES.
  4. Scrivi alla Camera per PEC sui punti aperti che ti riguardano, prima del 26 ottobre.
  5. Invia su ReStart nella finestra che va dalle 12:00 del 26 ottobre alle 12:00 del 24 novembre 2026, poi controlla la PEC ogni giorno: alle richieste di integrazione si risponde di norma entro 5 giorni. Per le misure aperte nelle stesse settimane c’è il calendario dei bandi a fondo perduto, con scadenze e click day del mese.

Vuoi sapere se le tue fiere del 2026 rientrano, e quanto ti resta al netto delle imposte? Compila il form in alto: ti ricontattiamo noi di Incentivimpresa, rifacciamo con te il conto del contributo e controlliamo cumulo, polizza e documenti prima che la domanda parta.

Fonti: Bando per il sostegno alla competitività internazionale e allo sviluppo dell’export delle imprese, annualità 2026 (PDF) e pagina ufficiale del bando della Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia, con il Modulo budget del progetto e il Modulo dichiarazioni integrative; scheda del catalogo nazionale degli incentivi (incentivi.gov.it), aggiornata al 19 ottobre 2026; numero e data della delibera di approvazione non sono indicati nel bando. Bando 2025 della stessa Camera, allegato alla delibera di Giunta n. 4 del 23 gennaio 2025. Norme: Reg. (UE) 2023/2831; D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184; L. 213/2023 e DL 39/2025 sulla polizza catastrofale; DPR 600/1973, art. 28, e D.Lgs. 33/2025, art. 43, sulla ritenuta; TUIR; D.Lgs. 446/1997; OIC 12; DPR 633/1972; DL 13/2023, art. 5; L. 234/2012, art. 52, sul Registro nazionale degli aiuti. Bando, pagina, moduli e scheda del catalogo letti il 20 ottobre 2026.


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