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Anche nel 2026 troviamo l’assegnazione agevolata dei beni ai soci. La Legge di Bilancio 2026, articolo 1, commi da 35 a 41, legge n. 199/2025, consente alle società di trasferire ai soci determinati beni beneficiando di una tassazione sostitutiva più favorevole rispetto al regime ordinario.
La disciplina interessa anche le cessioni agevolate e la trasformazione in società semplice delle società che svolgono prevalentemente attività di gestione patrimoniale.
Il termine centrale è il 30 settembre 2026, data entro la quale devono essere perfezionate le operazioni agevolate e versato il 60% dell’imposta sostitutiva.
Assegnazione ai soci, chi può accedere
Il regime può essere utilizzato dalle società commerciali costituite nelle seguenti forme:
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società a responsabilità limitata;
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni.
La disciplina si applica inoltre alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili e che si trasformano in società semplice entro il 30 settembre 2026.
Assume rilievo anche la posizione dei soci. Questi devono risultare tali alla data del 30 settembre 2025 oppure essere iscritti successivamente nei termini previsti dalla norma, sulla base di un titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
NOTA BENE: La verifica della compagine sociale costituisce uno dei controlli preliminari necessari per accedere all’agevolazione.
Quali beni possono essere assegnati
L’agevolazione non riguarda tutti i beni presenti nel patrimonio sociale. Possono essere oggetto di assegnazione o cessione:
- gli immobili non strumentali per destinazione, cioè non utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa;
- i beni mobili registrati non impiegati come beni strumentali nell’attività.
La situazione del bene deve essere verificata al momento in cui viene effettuata l’operazione.
Imposta sostitutiva: aliquote
Il principale vantaggio consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore attribuito al bene e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
L’aliquota è pari:
- all’8% per le società che rientrano nel regime ordinario dell’agevolazione;
- al 10,5% per le società risultate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti (articolo 30 della legge n. 724/1994);
- al 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’operazione.
L’imposta sostituisce la tassazione ordinaria ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap relativa alla componente positiva che emerge dall’assegnazione o dalla trasformazione.
Immobili, possibile utilizzo del valore catastale
Per gli immobili la società può assumere, in luogo del valore normale, il valore catastale determinato secondo i criteri previsti dalla normativa sull’imposta di registro.
Questa facoltà può ridurre la base imponibile quando il valore catastale risulta inferiore a quello di mercato.
L’imposta sostitutiva viene calcolata sulla differenza tra:
- valore rilevante del bene;
- costo fiscalmente riconosciuto.
Nel caso di cessione agevolata, assume rilievo anche il corrispettivo pattuito. La disciplina impedisce che un prezzo particolarmente basso possa determinare un’indebita riduzione della base imponibile.
Imposte indirette agevolate
Il regime produce effetti anche sulle imposte collegate al trasferimento.
Per gli atti di assegnazione e cessione le aliquote proporzionali dell’imposta di registro, quando dovute, sono ridotte alla metà. Le imposte ipotecaria e catastale si applicano, nei casi previsti, in misura fissa.
Resta invece da valutare separatamente il trattamento IVA, che dipende dalle caratteristiche del bene e dalla posizione fiscale della società.
Versamento in due rate
L’imposta sostitutiva deve essere versata in due momenti:
- 60% entro il 30 settembre 2026;
- 40% entro il 30 novembre 2026.
La prima scadenza coincide quindi con il termine entro il quale deve essere effettuata l’assegnazione, la cessione o la trasformazione agevolata.
Prima di procedere è opportuno ricostruire il costo fiscale del bene, individuare il valore utilizzabile e verificare l’aliquota corretta.
Effetti fiscali sul socio
L’operazione produce conseguenze anche per il socio assegnatario.
La disciplina detta specifiche regole sul costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e deroga, nei casi previsti, ad alcune disposizioni dell’articolo 47 del Tuir in materia di distribuzione degli utili e delle riserve.
In particolare, il costo fiscale della partecipazione deve essere coordinato con:
- gli importi assoggettati a imposta sostitutiva;
- il valore dei beni ricevuti;
- gli eventuali debiti accollati al socio.
La corretta determinazione del costo della quota assume rilievo anche in vista di una futura cessione della partecipazione.
Trasformazione in società semplice
La disciplina è utilizzabile anche dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili o di altri beni agevolabili che scelgono la trasformazione in società semplice entro il 30 settembre 2026.
L’opzione può interessare soprattutto società patrimoniali che non esercitano più un’effettiva attività commerciale.
La convenienza deve tuttavia essere valutata considerando non solo l’imposta sostitutiva, ma anche gli effetti civilistici e fiscali successivi alla trasformazione.
Estromissione per l’imprenditore individuale
La Legge di Bilancio 2026 prevede inoltre una specifica agevolazione per gli imprenditori individuali.
Gli immobili strumentali posseduti al 30 settembre 2025 possono essere estromessi dal patrimonio dell’impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, con effetti fiscali dal 1° gennaio 2026.
L’imposta sostitutiva è pari all’8% della differenza tra il valore rilevante dell’immobile e il costo fiscalmente riconosciuto.
Il versamento è previsto in due rate:
- prima quota entro il 30 novembre 2026;
- seconda quota entro il 30 giugno 2027.
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