L’abrogazione del Code Noir e il paradosso europeo: una reinterpretazione storica di norme che proteggevano gli schiavi, e della colpevolizzazione selettiva.
Pietro Dubolino
1. Scarsissima risonanza ha avuto, in Italia, la notizia della singolare decisione, assunta il maggio scorso all’unanimità dall’Assemblea nazionale francese, di abrogare formalmente, come se fino ad allora fosse stato vigente, il c.d. “code noir” (codice nero) emanato nel 1685 dal re LUIGI XIV per regolare i rapporti tra padroni e schiavi negri nelle colonie francesi d’America. A sostegno di tale decisione, i principali organi d’informazione d’oltralpe hanno concordemente osservato che esso, benché divenuto, di fatto, inapplicabile fin dalla definitiva abolizione della schiavitù avvenuta nel 1848, non era mai stato formalmente abrogato e costituiva, quindi, con la sua presenza, una traccia, da eliminare al più presto, del passato coloniale e razzista della Francia. In realtà, quindi, più che un’abrogazione, quella decisa dall’Assemblea nazionale francese sembra essere stata una sorta di “damnatio memoriae” non limitata, peraltro, al solo “code noir” ma idealmente estesa alla memoria storica di tutto il contesto nel quale esso si collocava. Il che si inquadra perfettamente in quella che Frank Furedi, nella sua opera comparsa, in italiano, nel 2025, con il titolo “La guerra contro il passato”, definisce l’“archeologia della rimostranza”. Ad essa si dedicano quanti, considerandosi eredi o successori delle vittime dei veri o presunti soprusi subiti all’epoca del colonialismo, reclamano in continuazione gesti di riparazione se non anche, talvolta, risarcimenti di natura economica da elargire a governi o ad altre entità asseritamente rappresentative dei presunti danneggiati. Fra tali soggetti è certamente da annoverarsi il finora sconosciuto Laurent PANIFOUS, deputato di colore del dipartimento d’oltremare della Guadalupa e Martinica, al quale, infatti, si deve la proposta di abrogazione del “code noir” poi approvata dall’assemblea.
Ma l’“archeologia della rimostranza” trova i suoi cultori anche e soprattutto (limitandoci, per brevità, all’Europa e lasciando da parte, quindi, l’America) nella massa degli europei ossessionati dal complesso di colpa per i crimini di cui si dà per scontato che i loro antenati si sarebbero macchiati nei confronti delle popolazioni assoggettate a regime coloniale. Emuli di lady Macbeth, intenta alavarsi di continuo le mani che le apparivano perennemente imbrattate del sangue dell’ucciso re Duncan, anch’essi non si stancano di ricorrere a continui, simbolici lavacri sotto forma di autoflagellazioni e di pubblici atti di contrizione per liberarsi di colpe derivanti, però – a differenza di quelle di lady Macbeth – non da loro comportamenti ma da quelli posti in essere, in passato, da appartenenti alla loro stessa etnia e civiltà e di cui essi, solo per tale ragione, si sentono corresponsabili.
2. Abbacinati da questa loro visione, essi non solo non riescono a vedere l’assurdità giuridica costituita dalla formale abrogazione di una norma pacificamente non più vigente e mai più destinata a riprendere vigore, qual era il “code noir”, ma neppure si fermano un attimo a considerare quali fossero il contenuto e la finalità di quella norma e quale, quindi, il giudizio che se ne dovrebbe dare, in rapporto al contesto dell’epoca nella quale essa venne concepita e non a quello dei nostri tempi. Giudizio, quello anzidetto, per la cui formulazione occorrerebbe partire dal principio generale, di elementare evidenza e riconosciuto da qualsiasi medio cultore di storia e teoria generale del diritto, secondo cui la creazione di una norma scritta, quale che sia il suo contenuto, rappresenta sempre e comunque un minimo di progresso rispetto alla situazione in cui, proprio a causa della sua mancanza, è reso possibile a quanti dispongano, di fatto, di un potere su altri, di abusarne nel modo più totale, senza limite alcuno che non sia quello, elastico e facilmente eludibile, che possa derivare dagli usi, dalle tradizioni e dalle convenzioni sociali. Ed è in forza del suddetto principio che, ad esempio, nessuno dubita o ha mai dubitato che costituisse un progresso, rispetto al vuoto normativo che caratterizzava la situazione preesistente, la creazione, agli albori della storia del diritto romano, della legge delle dodici tavole, nonostante la presenza, in essa, di norme come quella che prevedeva la riduzione in schiavitù del debitore insolvente, successivamente ritenuta in contrasto, nel corso della medesima storia, con sopravvenute visioni ispirate a maggiore umanità e pertanto non più applicata.
E in una situazione simile a quella antecedente all’emanazione della legge delle dodici tavole si trovavano appunto, “mutatis mutandis”, padroni e schiavi nelle colonie francesi prima dell’emanazione del “codice nero”, alla quale si addivenne, quindi, non certo per introdurre la schiavitù, essendo questa già esistente, né per aumentare il potere dei padroni sugli schiavi, che già era assoluto, ma piuttosto per migliorare la condizioni degli schiavi, sottoponendo quel potere a limiti e condizioni e stabilendo, per converso, dei diritti che gli schiavi potevano, almeno teoricamente, invocare nei confronti dei padroni, anche ricorrendo, se necessario, alla pubblica autorità. Per rendersene conto, basti ricordare alcune tra le norme contenute nel codice, cominciando da quella che faceva espresso divieto ai padroni di “maltrattare, ferire o uccidere gli schiavi”, rimanendo loro consentito, per punirli di eventuali mancanze, soltanto il potere “di farli mettere in catene e di farli battere con verghe o corde” (art. 42). Ciò comportava che, ove si trattasse di mancanze più gravi, quali vie di fatto contro i padroni, furto o fuga, punibili, a seconda dei casi, con la morte, la marchiatura a fuoco o talune mutilazioni, tali pene (certamente esorbitanti ma non troppo dissimili da quelle comunemente in uso anche nei confronti di uomini liberi, se di bassa estrazione sociale) potevano essere inflitte solo da giudici e non direttamente dai padroni. Ed era previsto che gli schiavi, per i delitti di cui si fossero resi responsabili, venissero perseguiti penalmente con la stessa procedura e le stesse formalità stabilite per gli uomini liberi (art. 32). Di contro, era fatto carico ai padroni di provvedere adeguatamente all’alloggio, al mantenimento ed al vestiario degli schiavi, ivi compresi quelli divenuti inabili al lavoro per malattia o vecchiaia, con facoltà, per gli stessi schiavi, in caso di inadempienza, di rivolgere le loro lagnanze al procuratore del Re, il quale avrebbe potuto farli ricoverare, a spese dei padroni, in un pubblico ospedale (artt. 26, 27). Era pure imposto, ai padroni, il divieto di far lavorare gli schiavi nelle domeniche e nelle altre festività comandate, sotto pena di “ammenda e punizione arbitraria” nonché di confisca del prodotto del loro lavoro come pure degli schiavi stessi sorpresi a lavorare (art. 6). Ed inoltre, nel caso di famiglie di schiavi costituite da marito, moglie e figli impuberi, era vietata la vendita separata dei loro componenti, stabilendosi, in caso contrario, che l’acquirente di uno di essi acquisisse automaticamente la proprietà anche degli altri, senza diritto, per il venditore, ad alcun aumento di prezzo (art. 47).
3. Può ammettersi, ed è, anzi, probabile che l’inosservanza delle suddette norme fosse tutt’altro che rara e non c’è dubbio che esse, pur se osservate, non rendessero certo invidiabile la condizione di vita nella quale, comunque, rimaneva lo schiavo. Ciò nulla toglie, però, al fatto che la civiltà europea è l’unica nella cui storia, accanto all’istituto della schiavitù, comune a tutte le altre civiltà, si rinviene traccia della preoccupazione di tanto in tanto nutrita, da parte di chi era al vertice del potere pubblico, di assicurare una sia pur minima tutela agli schiavi nei confronti dei padroni. Cosa, questa, che, peraltro, ben prima che con il “code noir” e dello stesso avvento del cristianesimo (grazie al quale, pur senza formali prescrizioni e divieti, la schiavitù in Europa venne gradualmente addolcita per poi definitivamente scomparire), si era già verificata sotto alcuni imperatori romani. Apprendiamo, infatti, dalla Istituzioni di GAIO, vissuto nel secondo secolo d.C. (Comment. I, §. 52), che, ai suoi tempi, era fatto divieto a chiunque di “incrudelire senza ragione e senza misura nei confronti dei propri schiavi” e che chi avesse ucciso senza ragione un proprio schiavo dovesse risponderne come se avesse ucciso uno schiavo altrui. Era, inoltre, stabilito che se uno schiavo avesse cercato rifugio in un tempio o presso una statua dell’imperatore lamentando intollerabili maltrattamenti da parte del padrone, quest’ultimo, se la cosa risultava confermata, fosse obbligato a privarsene, vendendolo ad altri. Risulta, altresì, da altre fonti (“Senatusconsultum claudianum”, adottato al tempo dell’imperatore Claudio) che se il padrone, non volendo far curare lo schiavo ammalato, lo avesse abbandonato presso il tempio di Esculapio o altri particolari luoghi e poi lo schiavo fosse guarito, avrebbe per ciò stesso acquistato la libertà. All’imperatore Costantino si deve, poi, l’introduzione del divieto (che ritroviamo, come si è visto, anche nel “code noir”) di separare, in caso di vendita, i componenti di una stessa famiglia di schiavi.
4. D’altra parte, se è vero che la tratta di schiavi neri dall’Africa alle Americhe fu condotta, per secoli, da mercanti europei è altrettanto vero che ad alimentarla erano re, capi tribù e potentati africani di varia estrazione ed etnia, i quali, dopo aver reso in vario modo schiavi altri africani, li facevano trovare, già pronti per la vendita, nei porti atlantici ai quali i mercanti europei avevano accesso. Una insospettabile conferma di ciò può trovarsi nell’intervista concessa il 25 luglio del 2020 alla Benin Web TV dal prof. Abiola Felix Iroko, docente universitario di storia nel Benin (reperibile sul sito internet www.freewestmedia.com), nella quale, tra l’altro, si afferma che la responsabilità dei venditori di schiavi era pari, se non addirittura superiore a quella degli acquirenti, essendovi spesso “legami di affinità e parentela tra chi vendeva e chi era venduto”. Il che, del resto, potrebbe negarsi solo se, per puro pregiudizio di tipo razzista, si attribuisse ai venditori africani di schiavi un minor grado di responsabilità morale a cagione della ritenuta inferiorità della loro civiltà e della loro cultura rispetto a quelle proprie dei popoli cui appartenevano gli acquirenti. Ed è, a questo punto, anche il caso di aggiungere che se la tratta ebbe, ad un certo momento, a cessare, ciò fu dovuto non certo ad iniziativa dei venditori africani, per i quali essa sarebbe potuta durare all’infinito, ma ad iniziativa delle potenze europee che, nel corso dei primi decenni del XIX secolo, ne imposero, di loro esclusiva iniziativa, il divieto. Né può passarsi sotto silenzio il fatto che furono proprio le potenze coloniali europee, nel corso del XIX e della prima parte del XX secolo, quelle che, pur nel quadro di una politica che l’attuale “vulgata” vuole finalizzata solo allo sfruttamento delle risorse naturali dell’Africa, in danno delle popolazioni autoctone, si impegnarono per sradicare, una volta per tutte, la schiavitù che fino a quell’epoca era stata endemica in tutto il continente africano. Compito, questo, al quale esse – come acutamente osserva l’attenta ricercatrice Rossella BOTTONI nel suo “I popoli indigeni nel magistero della Chiesa cattolica”, Ledizioni, 2024 – si sentirono incoraggiate proprio dalla vibrante condanna della schiavitù espressa dal papa Leone XIII nelle encicliche “In plurimis” e “Catholicae ecclesiae”.
Ma di tali meriti dell’Europa, come pure della peculiarità costituita dalla presenza, nella sola civiltà europea, di tutti i segnali precedentemente ricordati di una qualche ricorrente attenzione alle condizioni degli schiavi per renderle, sia pur minimamente, meno penose, sono proprio gli europei quelli che, invece di trarne legittimo motivo di orgoglio, mostrano di non avere alcuna consapevolezza o, peggio ancora, di volerla rimuovere; e ciò per dedicarsi invece all’assidua coltivazione dei propri assurdi sensi di colpa, del tutto sconosciuti, per converso, alla maggioranza degli altri popoli che ben più degli europei dovrebbero avvertirli.
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