Quando la Commissione Europea ha aperto i lavori per redigere il Code of Practice on Transparency of AI-generated content (settembre 2025) la pubblicazione del testo era attesa tra la primavera e l’inizio dell’estate. E il 10 giugno l’esecutivo comunitario ha pubblicato la versione definitiva del documento, nel frattempo identificato anche come codice di condotta su marcatura ed etichettatura dei contenuti generati dall’AI. Si chiude così la fase di stesura e se ne apre una nuova, quella applicativa, in vista del 2 agosto 2026, data a partire dalla quale diventeranno vincolanti gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dell’AI Act.
A che punto siamo
Il codice è il prodotto di un processo multi-stakeholder coordinato dall’AI Office. Alla redazione hanno partecipato oltre 187 soggetti tra industria, mondo accademico, società civile, titolari di diritti e Stati membri rappresentati nell’AI Board, oltre a una serie di osservatori esterni. Il testo è stato scritto da sei esperti indipendenti nominati dall’AI Office attraverso tre cicli di consultazione, con la pubblicazione di una prima bozza a dicembre 2025 e di una seconda a marzo 2026. Concluso il documento nella plenaria di giugno, la Commissione e l’AI Board ne stanno ora valutando l’adeguatezza e all’esito positivo di questa verifica si utilizzeranno le misure del codice per dimostrare la conformità alle regole europee.
Come è strutturato il codice
Il documento è articolato in due sezioni, che ricalcano l’impianto dell’articolo 50. La prima riguarda i provider, ossia i fornitori di sistemi di AI generativa, ed è collegata all’articolo 50(2): definisce gli impegni per la marcatura e la rilevabilità dei contenuti – audio, immagini, video e testo – generati o manipolati artificialmente, anche attraverso soluzioni leggibili dalle macchine. Tali soluzioni devono risultare efficaci, interoperabili, robuste e affidabili nei limiti di ciò che è tecnicamente realizzabile, tenendo conto del tipo di contenuto, dello stato dell’arte, degli standard tecnici disponibili e dell’esigenza di una conformità proporzionata.
La seconda sezione riguarda i deployer, gli utilizzatori di AI che diffondono i contenuti, ed è sempre collegata all’articolo 50(4): fissa gli impegni sull’etichettatura dei deepfake e dei testi generati o manipolati dall’AI pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, con indicazioni pratiche su progettazione, posizionamento e presentazione di etichette, disclaimer o icone. Entrambi i gruppi di lavoro hanno affrontato anche i requisiti “orizzontali” sull’informazione da fornire alle persone fisiche, previsti dall’articolo 50(5), e le forme di cooperazione lungo la catena del valore.
Le icone per qualificare i contenuti
Proprio sul fronte dell’etichettatura, l’allegato I del codice mette a disposizione un set di icone europee, sviluppate per aiutare chi si trova esposto a un contenuto a riconoscerne in modo chiaro la natura artificiale.
Le icone predisposte dall’AI Office per la marcatura dei contenuti
" data-large-file="https://i1.wp.com/inno3.it/wp-content/uploads/2026/06/Le-icone-predisposte-dallAI-Office-per-la-marcatura-dei-contenuti.jpg?ssl=1" class="wp-image-156388" fifu-data-src="https://i1.wp.com/inno3.it/wp-content/uploads/2026/06/Le-icone-predisposte-dallAI-Office-per-la-marcatura-dei-contenuti.jpg?ssl=1" alt="Le icone predisposte dall'AI Office per la marcatura dei contenuti" width="490" height="631" srcset="https://i1.wp.com/inno3.it/wp-content/uploads/2026/06/Le-icone-predisposte-dallAI-Office-per-la-marcatura-dei-contenuti.jpg?ssl=1 526w, https://inno3.it/wp-content/uploads/2026/06/Le-icone-predisposte-dallAI-Office-per-la-marcatura-dei-contenuti-233x300.jpg 233w, https://inno3.it/wp-content/uploads/2026/06/Le-icone-predisposte-dallAI-Office-per-la-marcatura-dei-contenuti-326x420.jpg 326w" sizes="(max-width: 490px) 100vw, 490px"/>Le icone sono tre — una di base, una per i contenuti interamente generati dall’AI e una per i contenuti parzialmente modificati — e sono disponibili in quattro varianti cromatiche (nero, bianco e le rispettive versioni con trasparenza al 50%), nei formati Svg e Png. Il loro uso è gratuito e non richiede attribuzione. I test condotti sugli utenti sembra abbiano dimostrato che l’efficacia migliora quando l’icona è accompagnata da un’etichetta testuale, ad esempio la dicitura “modificato”. L’icona dovrebbe essere chiaramente percepibile già al primo contatto dell’utente con il contenuto, posizionata senza elementi sovrapposti e incorporata direttamente nel deepfake o nel testo, in modo da restare visibile anche quando il contenuto viene ricondiviso o scaricato. L’impiego delle icone resta comunque facoltativo e, di per sé, non basta a garantire la conformità: il deployer rimane responsabile del rispetto dei requisiti dell’articolo 50.
Obbligo o scelta?
È il punto su cui è facile fare confusione, perché convivono due piani distinti. Il primo è l’obbligo di trasparenza in sé: una volta che l’AI Act diventa applicabile, marcare i contenuti, per i provider, ed etichettare deepfake e testi di interesse pubblico, per i deployer, non è una scelta, ma un obbligo di legge previsto dall’articolo 50. Vale dal 2 agosto 2026 per tutti i soggetti che rientrano nell’ambito della norma e nei casi non coperti dalle esenzioni e chi non vi adempie è esposto all’azione delle autorità di sorveglianza del mercato. Il secondo piano è il modo in cui si adempie, ed è qui che entra la discrezionalità. Aderire al codice di condotta è volontario, così come è facoltativo l’uso delle icone europee. Il codice è uno strumento per agevolare il rispetto di regole che restano comunque cogenti, non una nuova fonte di obblighi, e al proprio interno distingue le misure necessarie alla conformità da quelle puramente volontarie. In altre parole, ciò che si può scegliere non è se marcare ed etichettare, ma con quali strumenti dimostrare di averlo fatto correttamente. Chi firma il codice può contare su un percorso semplificato per dimostrare la conformità all’articolo 50 (comma 2) e (comma 4): per i firmatari la futura vigilanza si concentrerà sul monitoraggio dell’adesione, con maggiore prevedibilità, certezza giuridica in tutta l’Unione e oneri amministrativi ridotti, indipendentemente dal luogo di operatività e dall’autorità di sorveglianza competente. Chi preferisce conformarsi con altri mezzi resta libero di farlo, ma dovrà dimostrare che le proprie misure sono adeguate, con una valutazione condotta caso per caso dalle diverse autorità nazionali di sorveglianza del mercato. I firmatari collaboreranno inoltre nelle Signatory Taskforces, istituite per condividere prassi e far avanzare l’attuazione delle misure di marcatura ed etichettatura.
Non tutti i contenuti generati con l’AI vanno etichettati e, in alcuni casi, l’obbligo di trasparenza è attenuato o non si applica. Quando un deep fake fa parte di un’opera o di un programma manifestamente artistico, creativo, satirico o di finzione, la trasparenza si limita a una segnalazione adeguata che non pregiudichi la fruizione dell’opera. L’obbligo di disclosure non si applica, inoltre, quando l’uso dei deepfake o dei testi su questioni di interesse pubblico è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati. Per i testi, infine, l’obbligo decade quando il contenuto è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica si è assunta la responsabilità editoriale della pubblicazione. È la clausola che, di fatto, tiene fuori dal perimetro dell’etichettatura buona parte della produzione giornalistica tradizionale, a condizione che resti soggetta a supervisione redazionale. Sul piano soggettivo, poi, nessun operatore è obbligato a firmare: la firma è una facoltà, non un adempimento.
Cosa bisogna fare
Sul piano pratico, qualsiasi provider o deployer di un sistema di AI generativa con operazioni — già attive o pianificate — sul mercato europeo può aderire al codice. La firma avviene compilando il modulo per firmatari (Signatory Form) e inviandolo all’indirizzo dedicato dell’AI Office; il modulo deve essere poi sottoscritto da una persona con poteri sufficienti a impegnare l’organizzazione, ad esempio un dirigente di alto livello. La firma riguarda la sezione del codice pertinente al proprio ruolo. L’elenco dei firmatari sarà reso pubblico a luglio 2026, prima dell’entrata in applicazione degli obblighi. Per accompagnare provider e deployer, l’AI Office ha previsto sessioni informative, tra cui un appuntamento dedicato al codice e al processo di firma fissato per il 22 giugno. Sul fronte tecnico, i fornitori di modelli generativi devono integrare nei propri output meccanismi di marcatura robusti e leggibili dalle macchine, mentre chi pubblica o diffonde contenuti sintetici deve predisporre etichette, disclaimer ed eventuali flussi di verifica. Dal 2 agosto, peraltro, andrà reso esplicito anche l’utilizzo di sistemi di AI interattivi come i chatbot, così che l’utente sappia di non avere di fronte un interlocutore umano.
Cosa succede ora
Il calendario dei prossimi mesi è scandito da alcune scadenze. Dal 2 agosto 2026 provider e deployer che ricadono nell’ambito dell’articolo 50(2) e (4) dovranno rispettare i relativi obblighi di trasparenza. È prevista un’eccezione per i sistemi di AI immessi sul mercato prima di quella data, che beneficeranno di un periodo transitorio per adeguarsi fino al 2 dicembre 2026. Prima del 2 agosto la Commissione pubblicherà inoltre le linee guida sull’attuazione dell’articolo 50, complementari al codice. Le linee guida chiariranno quali provider, deployer e sistemi rientrano nell’ambito della norma, quali concetti ed esenzioni si applicano, in che modo gli obblighi vanno applicati in concreto — dall’interazione con un sistema di AI alla marcatura leggibile dalle macchine, dai deepfake ai testi di interesse pubblico — e come si può dimostrare la conformità, anche attraverso un codice ritenuto adeguato dalla Commissione e dall’AI Board o con altri mezzi appropriati. Il codice, dal canto suo, è stato concepito per resistere all’evoluzione tecnologica, ma l’AI Office lo rivedrà almeno ogni due anni, con possibili aggiornamenti formali in funzione dei progressi tecnici e dell’esperienza applicativa.
Le implicazioni
Per il mercato europeo e italiano il passaggio dalla proposta al testo definitivo significa che la fase preparatoria è terminata e che imprese e piattaforme hanno ora un riferimento operativo concreto, oltre a una scadenza ravvicinata. Resta sullo sfondo la questione già emersa in fase di proposta: la natura volontaria del codice agevola l’adozione, ma rischia di produrre tempi e livelli di maturità diversi tra gli operatori, mentre l’assenza di confini geografici delle tecnologie generative richiederà un allineamento internazionale affinché le soluzioni adottate in Europa non perdano efficacia su scala globale. Il punto di equilibrio resta quello indicato dalla Commissione: rendere operativi i principi dell’AI Act, riducendo il rischio di inganno e manipolazione e rafforzando la fiducia nell’ecosistema informativo, senza appesantire chi quei principi deve applicarli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Mario De Ascentiis
Source link


