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Cambiano le regole per accedere e mantenere le agevolazioni destinate alle start-up innovative.
Le modifiche interessano il regime di aiuto istituito dal decreto del 24 settembre 2014 per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative sull’intero territorio nazionale.
L’intervento è contenuto nel decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 13 luglio 2026 (pubblicato sul sito il 2 settembre 2026), che aggiorna numerosi articoli della disciplina precedente e demanda alla successiva circolare ministeriale diversi aspetti applicativi.
ATTENZIONE: Le novità saranno operative solo dalla pubblicazione della successiva circolare attuativa, che definirà anche gli oneri informativi. Del decreto sarà dato avviso in Gazzetta Ufficiale.
Chi può accedere alle agevolazioni
Il nuovo testo dell’articolo 4 precisa che possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative qualificabili come micro, piccole o medie imprese, secondo la disciplina europea, con sede legale e operativa sul territorio nazionale, fatto salvo quanto già previsto per le specifiche fattispecie disciplinate dal medesimo articolo.
Una novità rilevante riguarda le polizze catastrofali. Per accedere agli incentivi l’impresa deve essere in regola con gli obblighi assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, secondo quanto previsto dalla legge n. 213/2023 e dal decreto-legge n. 39/2025.
Viene riscritta anche la disciplina delle attività escluse. Non possono essere agevolate le iniziative riconducibili alla produzione primaria agricola indicata nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), oltre ai settori esclusi dal regolamento di esenzione o dal regolamento de minimis applicabile.
Nuove regole per l’investitore terzo
Un intervento significativo riguarda la disciplina dell’investitore terzo e delle operazioni che possono portare alla conversione delle agevolazioni.
Il decreto chiarisce innanzitutto le condizioni necessarie perché un soggetto possa essere considerato investitore terzo. Alla data dell’atto o del versamento, l’investitore non deve appartenere alla compagine sociale della start-up beneficiaria. Inoltre, prima della domanda di agevolazione non devono essere stati sottoscritti accordi di quasi-equity.
Non devono neppure esistere partecipazioni societarie reciproche tra impresa beneficiaria e investitore.
Per le partecipazioni indirette, anche realizzate attraverso persone fisiche, la partecipazione non può superare, anche congiuntamente, il 50%.
Il decreto precisa inoltre che, nel caso di conversione di uno strumento di quasi-equity in equity, la data di perfezionamento dell’operazione coincide con quella della conversione in equity.
Partner tecnologici e investitori esteri
La disciplina viene ampliata anche sotto il profilo dei soggetti che possono contribuire allo sviluppo delle start-up.
Tra i soggetti considerati dal decreto entrano i partner tecnologici in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi che saranno definiti dalla circolare ministeriale.
Vengono inoltre presi in considerazione gli investitori non residenti nell’Unione europea in possesso di un valido Investor Visa for Italy.
Il coinvolgimento del partner tecnologico assume rilievo anche nella valutazione dei progetti agevolabili.
Parità di genere e partner tecnologico tra le premialità
Il sistema di valutazione delle domande viene arricchito da nuovi elementi.
Tra le condizioni rilevanti viene inserito il possesso, alla data di presentazione della domanda, della certificazione della parità di genere prevista dalla legge n. 162/2021.
Un’altra novità interessa le start-up che finanziano il piano di impresa attraverso l’intervento di un partner tecnologico.
In particolare, viene considerato il caso in cui il partner apporti almeno il 30% del finanziamento richiesto, tramite conferimenti in denaro iscritti nel capitale sociale o nella riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote. La disposizione comprende anche gli apporti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione.
I requisiti che il partner tecnologico dovrà possedere saranno definiti dalla successiva circolare.
Valutazione semplificata per progetti fino a 250.000 euro
Il decreto introduce anche la possibilità di applicare criteri semplificati per la valutazione di alcune domande.
La semplificazione interesserà, in primo luogo, i piani d’impresa di importo pari o inferiore a 250.000 euro, ferma restando l’applicazione dei limiti di spesa già previsti dalla disciplina.
La procedura semplificata potrà inoltre essere utilizzata per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni dello stesso incentivo e hanno completato correttamente i precedenti programmi.
Per accedere a questa modalità, i precedenti piani devono essere stati realizzati nel rispetto della normativa e l’impresa non deve essere incorsa nelle relative cause di revoca.
Le concrete modalità di valutazione saranno definite dalla circolare attuativa.
Piani di impresa con aziende estere
Una delle novità del decreto MIMIT del 13 luglio 2026 è il nuovo articolo 6-ter, dedicato ai piani realizzati in collaborazione con imprese estere.
La disposizione riguarda i progetti sviluppati congiuntamente da start-up innovative italiane e imprese straniere nell’ambito di accordi internazionali di cooperazione e collaborazione.
Per tali iniziative un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT potrà stabilire specifiche modalità di valutazione dei piani e criteri per determinare le agevolazioni.
Le regole potranno essere definite anche in deroga alle disposizioni degli articoli 6 e 8 del decreto del 24 settembre 2014.
L’obiettivo indicato dal Ministero è favorire la cooperazione internazionale e sostenere la crescita e la competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali.
Cessione della start-up, agevolazioni trasferibili al subentrante
Cambiano anche le conseguenze delle operazioni societarie che determinano variazioni soggettive del beneficiario.
Quando un’operazione comporta la cessione della totalità delle quote della start-up beneficiaria a una società terza, le agevolazioni possono essere confermate alla società subentrante.
La società che acquisisce l’impresa deve però impegnarsi a rispettare, per il periodo residuo, gli obblighi contenuti nel contratto di finanziamento originariamente posti a carico del beneficiario.
In alternativa, la società subentrante può restituire il finanziamento già erogato senza interessi.
Revoca delle agevolazioni, precisati gli effetti
Il decreto interviene anche sulle cause e sugli effetti della revoca.
La disciplina viene precisata con riferimento alla perdita o al mancato possesso dei requisiti necessari per la qualificazione dell’impresa come start-up innovativa. Viene espressamente fatta salva la crescita dimensionale determinata dalla realizzazione del piano di impresa.
Per le agevolazioni relative ai servizi previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera b), in caso di revoca la perdita del beneficio riguarda soltanto la parte non ancora fruita.
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