Il termine per effettuare il pagamento della prima rata Imu, ovvero dell’acconto, è il 16 giugno 2026. Questa prima prima tranche corrisponde all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando aliquote e detrazioni del periodo d’imposta precedente. Il termine per effettuare il pagamento della seconda rata, ovvero del saldo, è il 16 dicembre 2026. Il calcolo del saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno deve essere fatto utilizzando le aliquote pubblicate, ogni anno, sul sito del Dipartimento delle finanze del Mef
Come effettuare il calcolo
Per determinare le rate Imu, occorre tenere conto delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 761 e 762, della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, istitutiva della nuova IMU): il comma 761 disciplina il calcolo dell’Imu in relazione alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, regolando ipotesi particolari; il comma 762 stabilisce che il versamento dell’Imu è effettuato in due rate, che scadono, come ricordato, rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, di ciascun anno. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16 giugno.
Esenzioni
I casi di esonero dal pagamento per l’imposta municipale propria sono i seguenti: dal 01/01/2023, immobili occupati abusivamente, a condizione che sia stata presentata apposita denuncia all’Autorità giudiziaria o sia stata iniziata azione giudiziaria penale per l’occupazione abusiva, oltre che sia stata presentata apposita comunicazione al Comune per mezzo della Dichiarazione Imu; immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il proprietario ed i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6, A7) e relative pertinenze (al massimo 1 immobile per ogni categoria C2, C6, C7); immobili assimilati ad abitazione principale (es. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatore diretto o IAP; terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, L. 448/2001); terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile; terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (C.M. 9/1993); fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9; immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali; immobili ad uso culturale e immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto, nonché gli immobili di proprietà della Santa Sede; immobili destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), invenduti e non locati, dietro presentazione della Dichiarazione IMU. Dal 2021 l’IMU si applica anche ai fabbricati rurali strumentali, ex art. 9, co. 3-bis, D.L. 557/93.
Riduzioni d’imposta
Sono previste le seguenti riduzioni per l’imposta municipale propria: 50% della base imponibile per unità abitative non di lusso concesse in comodato gratuito a figli e genitori, con contratto, scritto o verbale, registrato;
50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico; 50% della base imponibile per immobili dichiarati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati; 25% della base imponibile per unità abitative locate a canone concordato ex L. 431/1998; 50% dell’imposta dovuta sull’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’Aire) e pensionati, poiché non più assimilabile ad abitazione principale. Agevolazioni Imu per immobili con contratti a canone concordato anche in assenza dell’accordo territoriale. I contratti di locazione a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, possono beneficiare di significative agevolazioni IMU, previste al fine di incentivare l’uso di contratti a canoni calmierati, inferiori a quelli di mercato, rendendo così più accessibile l’affitto delle abitazioni. La legge 160/2019 art. 1, co. 760, prevede una riduzione del 25% dell’aliquota IMU stabilita dal Comune, qualora venga stipulato un contratto a canone concordato conforme ai modelli previsti dagli accordi locali tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini. Molti comuni, inoltre, prevedono aliquote ridotte per gli immobili affittati con contratti a canone concordato. Le aliquote possono variare da comune a comune, quindi è necessario verificare il regolamento del comune dove è ubicato l’immobile locato. Il DM 16 gennaio 2017 spiega come riconoscere l’agevolazione nei Comuni in cui non è stato siglato l’accordo tra inquilini e proprietari. In questo caso, trova applicazione il decreto interministeriale 14 luglio 2004 Infrastrutture e Trasporti, che consente di stipulare i contratti agevolati prendendo a riferimento l’accordo del Comune più vicino ovvero “demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in un’altra Regione”. I dati dei contratti a canone concordato sono desumibili dalle informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, accedendo al portale Punto fisco e pertanto i Comuni sono al corrente della locazione a canone concordato. Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu 2024 evidenziano infatti che per le abitazioni locate a canone concordato “è venuto meno l’obbligo dichiarativo dal momento che ormai i comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta da parte del contribuente”. Tuttavia è bene verificare il regolamento comunale, che potrebbe richiedere la presentazione di appositi moduli relativi alla locazione agevolata. Occorre infine ricordare che i benefici in termini di riduzione Irpef (del 30% del reddito imponibile) e cedolare secca (applicata al 10%, anzichè al 21%), spettano solo per gli immobili locati a canone concordato situati nei comuni ad alta densità abitativa. L’elenco di tali comuni è aggiornato ogni ventiquattro mesi da parte del CIPE, così come previsto dall’articolo 8, della Legge n. 431/98.
Come si determina l’importo?
Alla base imponibile per la determinazione dell’imposta, determinata dal prodotto della rendita catastale (rivalutata del 5%) per i coefficienti Imu, si applicano le aliquote deliberate ogni anno da ciascun Comune.
Per le aree fabbricabili si fa riferimento al valore venale al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Per il calcolo dell’acconto possono essere utilizzate le aliquote dell’anno precedente, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia già deliberato le aliquote per l’anno in corso, oppure no. Il tributo è dovuto in base alla percentuale e ai mesi di possesso (il mese viene conteggiato per intero se il possesso si protrae per più di 15 gg).
Come si paga?
Il versamento deve essere effettuato per mezzo del modello F24, compilato nella sezione Enti locali, o modello F24 semplificato indicando: codice catastale del Comune nel quale sono ubicati gli immobili; codice tributo; barrare la casella acconto o saldo, a seconda del versamento o entrambe in caso di versamento in unica rata; numero degli immobili oggetto di versamento; anno di riferimento; importo a debito da versare. I debiti Imu possono essere compensati con eventuali crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi, per i non titolari di partita iva, e dalla dichiarazione dei redditi o altre dichiarazioni, per i titolari di partita iva. Ogni Comune ha facoltà di stabilire l’importo minimo al di sotto del quale il tributo non è dovuto o non sono effettuati rimborsi. In mancanza di delibera, l’importo minimo è fissato ex legge in € 12. In caso di omesso o insufficiente versamento è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D. Lgs. 472/1992.
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Michele Di Branco
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